IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1.   prendere atto

-    che, con determinazione dirigenziale n. DM2/161 in data 27 novembre 2008, si è proceduto alla cancellazione, dall’Albo regionale - sezione “A”, la cooperativa “HORIZON che con determinazione dirigenziale n. DM2/161 in data 27 novembre 2008 si è proceduto alla cancellazione, dall’Albo regionale - sezione “A”, della cooperativa “HORIZON SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in Sulmona (AQ), notificata mediante raccomandata A/R in data 11 novembre 2008;

-    che, in seguito a ricorso proposto da parte della cooperativa sociale medesima avverso la cancellazione dall’Albo di cui sopra, il TAR Abruzzo, con Ordinanza n. 5/2009, ha accolto la domanda incidentale di sospensione rinviando, per la discussione nel merito, all’udienza dell’8 luglio 2008;

-    che, con determinazione dirigenziale n. DM2/66 del 30 marzo 2009, nelle more del giudizio di merito,si è proceduto a sospendere, in ottemperanza alla decisione del TAR Abruzzo, l’efficacia della determinazione dirigenziale n. DM2/161 in data 27 novembre 2008; dandone comunicazione, a mezzo raccomandata A/R, alla cooperativa interessata;

2.   prendere atto, altresì, che l’Avvocatura regionale, con nota Prot. 7325 TAR 263/08 in data 23 agosto 2010, acquisita agli atti della Direzione con Prot. RA160056 in data 25 agosto 2010, ha trasmesso la sentenza n. 551/2010 con cui il TAR Abruzzo, nella camera di consiglio del giorno 16.12.2010, ha accolto il ricorso presentato dalla cooperativa in parola e per l’effetto ha annullato l’atto impugnato; 

3.   ottemperare alla citata sentenza TAR Abruzzo n. 551/2010 che comporta di fatto e di diritto:

-    la revoca della determinazione dirigenziale n. DM2/161 in data 27 novembre 2008;

-    la conferma, a tutti gli effetti, dell’originaria iscrizione, alla sezione “A” dell’albo regionale disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146/1999 in favore della cooperativa sociale “HORIZON SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in Sulmona (AQ);

4.   porre obbligo, alla cooperativa medesima, in relazione al disposto di cui alla citata sentenza TAR Abruzzo n. 551/2010, di rispettare quanto originariamente dichiarato dal legale rappresentante pro tempore nell’allegata autocertificazione datata 22 febbraio 1999, a tutti gli effetti richiamata e parte integrante e sostanziale della presente determinazione, all’epoca rilasciata ai fini della interpretazione autentica dei punti 9 e 14 dello statuto, in merito alle attività rientranti nella tipologia “B”;

5.   disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per estratto, del presente provvedimento ed in forma integrale dell’autocertificazione ad esso allegata, nonché, la relativa notifica alla Cooperativa sociale interessata e la contestuale trasmissione, per conoscenza, all’Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

Il Direttore Regionale

Dott. Germano De Sanctis

Segue allegato