GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 10 marzo 1983, n. 11 con particolare riferimento, all’art. 7, come modificato dall’art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39;
Dato atto che con nota prot. 3976 del 28 agosto 2010, acquisita dalla Giunta regionale al prot. RA167344 del 7 settembre 2009, il Consorzio di Bonifica INTERNO Bacino Aterno e Sagittario ha comunicato la Convocazione dell’Assemblea dei Consorziati al fine di procedere alle elezioni degli Organi consortili ordinari, la cui data è stata fissata al 28 novembre 2010 con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 25 agosto 2010;
Dato atto che compete al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10 marzo 1983 e s.m.i., la nomina di quattro membri di diritto, da individuare tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile che, unitamente agli altri membri eletti, andranno a costituire il Consiglio dei Delegati;
Preso atto, altresì, che l’ultimo capoverso del richiamato art. 7 dispone che “Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente della Giunta regionale nomina i membri di diritto, previa deliberazione del Consiglio regionale”;
Vista la nota del sig. Presidente del Consiglio regionale prot. n. 307 in data 12 gennaio 2010, acquisita per conoscenza dalla Direzione Agricoltura della Giunta regionale in data 18 gennaio 2010 al prot. RA8968 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si da riscontro alla procedura avviata con deliberazione della Giunta regionale n. 753/C del 14 dicembre 2009, riguardante la richiesta al Consiglio regionale di voler deliberare, per la costituzione del Consiglio dei Delegati dei Consorzi di bonifica CENTRO, SUD ed OVEST, la designazione dei rispettivi quattro membri di diritto, per ciascuno dei citati Enti;
Dato atto che dall’impostazione ermeneutica della sopra richiamata nota si evince, tra l’altro, che le nomine effettuate ai sensi della L.R. 17 agosto 2005, n. 27 restano valide sino al termine della legislatura regionale e che, pertanto, ad avvenute elezioni, gli organi consortili possano essere ricostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale in base al disposto dell’ultimo comma dell’art. 7 della L.R. 11/1983;
Constatato che i membri di diritto del Consiglio dei Delegati uscente del Consorzio di bonifica INTERNO Bacino Aterno e Sagittario con sede in Pratola Peligna (AQ), Via Trieste 63, risultano essere nominati con D.P.G.R. n. 96 del 8 settembre 2009 ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della L.R. 17 agosto 2005, n. 27, nelle persone dei signori: ARQUILLA GREGORIO, nato a Raiano (AQ) il 22 febbraio 1951, ivi residente in Via M. G. Deledda, n. 1; INCORVATI CLAUDIO, nato a Caracas (Venezuela) il 1 giugno 1960, residente a Bugnara (AQ) in Via V. Emanuele 3°, n. 268; PALOMBIZIO ANGELO, nato a Pratola Peligna (AQ) il 22 marzo 1965, ivi residente in Via Onia Ortensi, n. 18; ANGELONE LUCIANO, nato a Sulmona (AQ) il 23 agosto 1947, ivi residente in Via Ciofano, n. 45;
Considerato, inoltre, che i Consorzi di bonifica sono giuridicamente definiti, ai sensi del quarto comma dell’art. 862 c.c., come persone giuridiche pubbliche e, per la peculiare natura, sono classificabili come enti pubblici economici e che, nel contempo, l’Amministrazione regionale riveste il ruolo di Amministrazione vigilante nei confronti dei medesimi enti;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riguardo all’art. 6 recante “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”;
Richiamato in particolare il comma 5 che, tra l’altro, dispone “ - omissis - tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti - omissis -”, che sottintende l’assoggettabilità di detti enti alle disposizioni di cui al sopra richiamato provvedimento normativo statale e che impone alle Amministrazioni vigilanti l’onere di provvedere all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante l’adozione di appositi regolamenti;
Richiamato, altresì, il comma 20 il quale, tra l’altro, stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il cui recepimento, pertanto, necessitano di specifici interventi normativi regionali;
Constatato che il medesimo comma 20 istituisce uno specifico meccanismo di premialità finanziaria nei confronti delle regioni a statuto ordinario che aderiscono volontariamente alle regole previste nell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sulla scorta di modalità, tempi e criteri di attuazione da stabilire mediante un apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa consultazione della Conferenza Stato-Regioni e che, allo stato attuale, non risulta ancora emanato;
Riscontrata della necessità di provvedere alla nomina dei membri di diritto in seno al ricostituendo Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario - con sede in Pratola Peligna (AQ), quale forma di partecipazione e controllo in capo all’Amministrazione regionale dell’attività concreta dell’ente, in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dal medesimo;
Dato atto, pertanto, nelle more dell’eventuale adeguamento del quadro normativo regionale inerente l’ordinamento dei Consorzi di bonifica ai fini del recepimento del principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che i membri di diritto del Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario - con sede in Pratola Peligna (AQ), come sopra designati, devono essere riconfermati con specifico successivo atto presidenziale da adottare entro i termini previsti dall’art. 7 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali e il Direttore regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno attestato la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce al provvedimento medesimo;
Vista la L.R. 77/’99;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di dare atto che il Consorzio di Bonifica INTERNO Bacino Aterno e Sagittario, con sede in Pratola Peligna (AQ), Via Trieste 63, con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 25 agosto 2010 ha disposto la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati, in data 28 novembre 2010, al fine di procedere alle elezioni degli Organi consortili ordinari;
2) di dare atto che, nelle more dell’eventuale adeguamento del quadro normativo regionale inerente l’ordinamento dei Consorzi di bonifica ai fini del recepimento del principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, i membri di diritto del Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario - con sede in Pratola Peligna (AQ), Via Trieste 63, devono essere riconfermati con specifico successivo atto presidenziale da adottare entro i termini previsti dall’art. 7 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11;
3) di dare atto che, in accordo all’interpretazione formulata nella nota del sig. Presidente del Consiglio regionale prot. n. 307 in data 12 gennaio 2010, acquisita per conoscenza dalla Direzione Agricoltura della Giunta regionale in data 18 gennaio 2010 al prot. RA8968 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, le nomine effettuate ai sensi della L.R. 17 agosto 2005, n. 27 restano valide sino al termine della legislatura regionale e che, pertanto, ad avvenute elezioni e in base al disposto dell’ultimo comma dell’art. 7 della L.R. 11/1983, gli organi consortili possano essere ricostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale mediante la nomina a riconferma dei membri di diritto uscenti del Consiglio dei Delegati precedentemente nominati con D.P.G.R. n. 96 del 8 settembre 2009;
4) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento.