IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono interamente riportate, la ditta Fanì Vincenzo & C. s.r.l. con sede legale in Silvi Marina (TE), S.S. Sud n. 149, è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia in località “Piane di Collevecchio” nel Comune di Montorio al Vomano (TE) distinta in catasto al foglio n. 29 particelle nn. 580, 122, 581,124, 128, 57, 61, 863, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 455, 174, 458, 1113, 176, 177, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Regionale Risorse del Territorio.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Regionale Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n.70/09/10/0708 stipulata con la compagnia Finambrosiana S.p.A., con sede Legale in Piazza Conciliazione, 4 – Milano, in data 28/9/2010;
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori devono essere
installati e mantenuti in perfetta efficienza due piezometri posizionati
nell’area di cava più prossima al Fiume
Vomano;
2) I lavori di coltivazione devono iniziare dalla
zona Ovest verso Est, con il riempimento progressivo dello scavo eseguito;
3) Deve essere mantenuta una quota di scavo
massima tale da garantire un franco di almeno 2 metri al di sopra della falda
acquifera.
4) Deve essere escluso l’attraversamento del
centro abitato di Teramo da parte dei mezzi pesanti.
5) Devono essere adottate opportune iniziative atte a salvaguardare la limitrofa concessione mineraria.
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Regionale Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 15.866 e complessivamente mc. 47.600 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione:
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;
Articolo 11
La presente Determinazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta