IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Con il termine "prodotti a chilometri zero" si fa riferimento ai prodotti agricoli ed agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Abruzzo, che rientrino in una o più delle seguenti tipologie:
a) "prodotti di qualità", come disciplinati dalla normativa comunitaria Reg. CE 510/2006 relativo alla "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari" e Reg. CE 509/2006 relativo alle "specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari";
b) "prodotti tradizionali": i prodotti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
c) "prodotti stagionali": i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
d) "prodotti di comprovata sostenibilità ambientale": i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato che l’apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dovute al trasporto è inferiore rispetto a quello di altri prodotti equivalenti presenti sul mercato; a tal fine l’apporto di emissioni riconducibili al prodotto deve essere certificato secondo la norma UNI ISO 14064-1;
e) "prodotti a filiera regionale": i prodotti per i quali l’intera filiera produttiva dalla produzione agricola sino alla distribuzione sul mercato è collocata all’interno del territorio regionale; a tal fine la rintracciabilità di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialità dovranno essere garantiti a mezzo di certificazione ISO 22005 sul prodotto in questione.
2. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a "chilometri zero", come definite al comma 1, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specialità di tali prodotti.
3. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:
a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
b) favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari a "chilometri zero", atte a garantire un ridotto apporto di emissioni di GHG legate alle attività di trasporto (certificazioni ISO 14064);
c) favorire la diffusione di certificazione volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari volte a garantire la rintracciabilità di filiera dei prodotti e a garantire che tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto avvengano all’interno del territorio regionale (certificazioni ISO 22005);
d) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a "chilometri zero", anche attraverso la promozione di azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi. A tal fine sono effettuate campagne di informazione e comunicazione per i consumatori, ed è costituita, nell’ambito del portale web regionale, una apposita sezione dedicata ai mercati agricoli;
e) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei pasti;
f) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a "chilometri zero" da parte dei produttori;
g) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a "chilometri zero" da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale.
4. Le emissioni di GHG nell’ambito dell’intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 1, lettera d), sono calcolate secondo quanto previsto dalla norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e dalla norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale – Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.
Art. 2
Utilizzo dei prodotti agricoli a
"chilometri zero" nei servizi di ristorazione collettiva affidati ad
enti pubblici
1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri zero" come definiti dalla presente norma; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi."
Art. 3
Disposizioni in materia di vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli
1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 11) riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi.
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla L.R. 135/1999.
Art. 4
Promozione dell’utilizzo dei prodotti agricoli
ed agroalimentari a "chilometri zero"
1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzare l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.
2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Abruzzo.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambito della promozione delle produzioni del settore primario di cui alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e deleghe delle relative funzioni amministrative), le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari a "chilometri zero".
Art. 5
Disposizioni in materia di commercio dei
prodotti agricoli ed agroalimentari
a "chilometri zero"
1. Nelle strutture di vendita di cui alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati".
2. Le strutture di vendita già esistenti all’entrata in vigore della presente legge, si adeguano all’obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero" entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Mappatura e rapporto annuale
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle comunicazioni fornite dai comuni, provvede annualmente ad una mappatura dei mercati agricoli di cui all’art. 3, comma 2, istituiti sul territorio regionale, corredata da un’analisi comparativa con la situazione relativa all’anno precedente, nonché alla redazione di un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative e sull’efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e ne relaziona alla competente commissione consiliare permanente. Qualora risultino rilevanti differenze nella presenza territoriale dei mercati agricoli, la Regione attiva iniziative idonee a promuoverne l’omogenea distribuzione sul territorio.
Art. 7
Integrazione all'art. 15 della L.R.
16/2005
1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 (Norma finanziaria) della L.R. 3 marzo 2005, n. 16 recante: “Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico” è inserito il seguente comma:
"3 Bis Qualora, assicurato il prioritario soddisfacimento delle esigenze di copertura finanziaria delle attività di cui agli artt. 4 e 5 sul capitolo 102468 UPB 0702014 residuino risorse non utilizzate, e gli stanziamenti iscritti sul capitolo 102400 UPB 0702009 non fossero sufficientemente capienti in relazione al fabbisogno di finanziamento indotto dagli interventi di cui all'art. 6, le predette economie possono essere destinate con deliberazione della Giunta regionale, ad integrare gli stanziamenti destinati a supportare le attività di Assistenza specialistica di cui allo stesso art. 6".
Art. 8
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all’art. 7 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel BURA.
Art. 9
Parere comunitario di compatibilità
1. Gli effetti della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 7 e 8, sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla pubblicazione del relativo avviso sul BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 20 Ottobre 2010
il presidente
GIOVANNI CHIODI