il dirigente del servizio

Visto il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 29/07/1998 n. 64, istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela Ambiente;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale”, emanata a seguito della declaratoria di incostituzionalità, per motivi puramente formali, della precedente  L.R. 17/08, di pari oggetto;

Visto in particolare il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la “Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;

Vista la richiesta di approvazione del progetto relativo alla revisione e sistemazione di tratti di rete idrica, scarichi di fognature e alla realizzazione di tre nuovi impianti di depurazione nel Comune di Ateleta, inviata il 28/10/2009 prot. n. 4008 dal Comune di Ateleta, contenente, in allegato, il progetto con gli elaborati richiesti dalle Linee Guida approvate Legge Regionale citata;

Vista la nota del 29/10/209, prot. n. RA/120185, del Servizio Acque e Demanio Idrico, di inoltro della richiesta del Comune di Ateleta, per il parere di competenza, all’ARTA Abruzzo secondo la procedura definita dalla normativa regionale sopra descritta;

Vista la prima richiesta di integrazione alla documentazione presentata, trasmessa dall’ARTA Abruzzo al Servizio Acque e Demanio Idrico con nota prot. n. 18943 del 23/11/2009 ed inoltrata dal Servizio stesso al Comune di Ateleta il 04/12/2009 con nota di prot. n. RA/145396;

Vista la seconda richiesta di integrazione alla documentazione presentata, trasmessa al Comune di Ateleta dall’ARTA Abruzzo con nota prot. n. 1473 del 08/02/2010 ed inoltrata, per conoscenza, al Servizio Acque e Demanio Idrico;

Visto il parere tecnico favorevole del 28/07/2010, prot. n. 10096, rilasciato dall’ARTA Abruzzo, a seguito delle integrazioni da parte del Comune di Ateleta alla documentazione presentata;

Vista la nota prot. n. RA/164297 del 02/09/2010 inoltrata dal Servizio Acque e Demanio Idrico all’ARTA Abruzzo, con la quale si chiede di verificare, prima dell’approvazione del progetto di cui in oggetto le prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dall’Agenzia in data 28/07/2010, prot. n. 10096, in virtù del fatto che in data 29/07/2010 è stata emanata la L.R. n.31 che disciplina, tra le altre cose, i limiti per gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerato maggiori di 2000 a.e.;

Vista la nota prot. n. 2862 del 21/09/2010, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, inoltrata dall’ARTA Abruzzo al Servizio Acque e Demanio Idrico, con la quale si rettifica il contenuto del parere conclusivo precedentemente espresso in visione dell’emanazione della nuova L.R. n. 31 del 29/07/2010;

Preso atto delle prescrizioni indicate dall’ARTA nel parere sopra citato ed in particolare:

1.   “Il ricorso agli scaricatori di piena è superfluo in quanto le reti fognarie sono state progettate per le sole acque nere”;

2.   “Non si comprende la motivazione per cui gli scarichi delle acque trattate siano stati posizionati tutti ad oltre 50 metri dall’impianto con aggravio di costi e di impatti, per cui si prescrive di ubicare gli scarichi a ridosso degli impianti, in modo tale che tra i pozzetti di ispezione e gli impianti vi sia la minor distanza possibile”;

3.   “Tutti e tre gli impianti dovranno garantire effluenti standard di accettabilità conformi a quanto disposto dalla Tab. C della L.R. 31 del 29/07/2010”.

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

1.   di approvare, sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 10096 del 28/07/2010, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della conseguente L.R. 31/2010, il progetto relativo alla revisione e sistemazione di tratti di rete idrica, scarichi di fognature e alla realizzazione di tre nuovi impianti di depurazione nel Comune di Ateleta, allegato alla richiesta n. 4008 del 28/10/2009 e sue successive integrazioni, inviate dal Comune di Ateleta;

2.   di subordinare l’approvazione di cui al punto 1. al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico dell’ARTA Abruzzo succitato, ed in particolare:

-    “Il ricorso agli scaricatori di piena è superfluo in quanto le reti fognarie sono state progettate per le sole acque nere”;

-    “Non si comprende la motivazione per cui gli scarichi delle acque trattate siano stati posizionati tutti ad oltre 50 metri dall’impianto con aggravio di costi e di impatti, per cui si prescrive di ubicare gli scarichi a ridosso degli impianti, in modo tale che tra i pozzetti di ispezione e gli impianti vi sia la minor distanza possibile”;

-    “Tutti e tre gli impianti dovranno garantire effluenti standard di accettabilità conformi a quanto disposto dalla Tab. C della L.R. 31 del 29/07/2010”.

3.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. e di darne comunicazione al Comune di Ateleta, all’ARTA Abruzzo, alla Provincia dell’Aquila e all’ATO Peligno Alto Sangro.

L’Aquila li, 23 settembre 2010

Il Dirigente del Servizio

dott. Luigi Del Sordo