LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 8, 12 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni;

Visto l’Accordo di Programma tra Stato e Regione stipulato in data 12 gennaio 2000, ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442  per disciplinare e concordare le modalità del subentro della Regione allo Stato nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo;

Visto il D.P.C.M. 16 novembre 2000 con il quale si è provveduto a dare attuazione alla delega di funzioni di cui trattasi con decorrenza 1 gennaio 2001;

Dato atto  

-    che per quanto sopra, la regione Abruzzo è subentrata allo Stato in qualità di concedente i servizi di Trasporto Pubblico Locale già esercitati dalle ex Gestioni Commissariali Governative “Ferrovia Penne – Pescara” e “Ferrovia Adriatico Sangritana”;

-    che, a norma dell’art. 18, comma 3 bis, del richiamato D.lgs 422/97 le Regioni avevano la facoltà di mantenere fino al 31.12.2003 tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto alle Società costituite allo scopo dalle ex Gestioni Commissariali Governative;

-    che il sopra indicato termine per l’affidamento della gestione dei servizi di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs 422/97 è stato prorogato al 31.12.2005 dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, successivamente al 31.12.2006 dalla L.R. 22 dicembre 2005, n. 43, nonché dall’art. 1 comma 394, della L. 23 dicembre 2005, n. 266,  e al 31 dicembre 2007 dalla Legge 28 dicembre 2006, n. 300 (art. 6 comma 4-bis);

-    che il comma 3 ter dell’art. 7 della Legge 9 aprile 2009, n. 33 ha previsto, che i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, autorizzando di fatto la conferma degli attuali affidamenti diretti;

-    che, pertanto, la Regione Abruzzo, con Contratti di Servizio stipulati a norma degli artt.18 e 19 del ripetuto D.Lgs n. 422/97, da ultimo in data 20.3.2009 (F.A.S. s.p.a.) e in data 9.3.2009 (G.T.M. s.p.a.), ha definito la prosecuzione dell’affidamento dei servizi ferroviari ed automobilistici relativi al trasporto di persone, esercitati fino al 31.12.2000 dalle ex Gestioni Governative e nei successivi anni dal 2001 ad oggi dalle società P.A. “Gestione Trasporti Metropolitani” e “ Ferrovia Adriatico Sangritana” subentrate nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alle ex “Gestioni Commissariali Governative”;

Considerato che nell’ambito dei suddetti Contratti di Servizio si è convenuta all’art.7, la costituzione di appositi Comitati Tecnici di con funzioni di gestione, verifica e monitoraggio sull’attuazione degli stessi Contratti;

Dato atto

-    che con D.G.R. del 26.11.2004 n. 1230 sono stati istituiti detti Comitati Tecnici di Assistenza con la previsione di n. 3 membri della Direzione Trasporti  e n. 3 membri della azienda interessata;

-    che con la medesima D.G.R. sono stati approvati in allegato i regolamenti sul funzionamento di detti comitati;

-    che con successiva D.G.R. n. 448 del 26.11.2010 sono state apportate modifiche ai regolamenti di funzionamento con la previsione tra l’altro per il solo Comitato Tecnico di Assistenza al Contratto di Servizio della Ferrovia Adriatico Sangritana di un ulteriore componente della detta Società e con la nomina a componente  di un Funzionario dell’Ufficio di Segreteria dell’Assessorato ai Trasporti;

-    che, pertanto, allo stato attuale la composizione dei Comitati Tecnici di Assistenza  è la seguente:

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA AL CONTRATTO DI SERVIZIO F.A.S.s.p.a.

-    n. 3 rappresentanti della Direzione Trasporti;

-    n. 4 rappresentanti della F.A.S.s.p.a.;

-    n. 1 rappresentante dell’Ufficio di Segreteria dell’Assessorato ai Trasporti;

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA AL CONTRATTO DI SERVIZIO G.T.M. s.p.a.

-    n. 3 rappresentanti della Direzione Trasporti;

-    n. 3 rappresentanti della G.T.M..s.p.a.;

-    che la con la D.G.R. n. 824 del 31.12.2009 e la D.G.R. 166 del 15/03/2010 è stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la ristrutturazione dei Servizi  che ha comportato la diversa e nuova distribuzione delle competenze in materia e il trasferimento ad altra Direzione di alcuni dei componenti dei Comitati di Assistenza tecnica;

-    che nelle more della riorganizzazione sopra citata della Direzione Trasporti, l’attività del Comitato di Verifica e Monitoraggio è stata sospesa;

Considerato che alla luce della nuova e diversa allocazione delle competenza in materia, risulta necessario provvedere alla nomina dei tre componenti della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica in seno ai Comitati di Assistenza tecnica;

Evidenziato che il suddetto Comitato deve svolgere la attività di monitoraggio sull’attuazione dei Contratti di Servizio;

Dato atto dell’ attuale diversa composizione numerica dei due Comitati che viceversa che non pare giustificata visto che sono tenuti a svolgere attività similari;

Ritenuto di equiparare la struttura dei due Comitati Tecnici di Assistenza prevedendo la seguente composizione:

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA AL CONTRATTO DI SERVIZIO F.A.S.s.p.a.

-    n. 3 rappresentanti della Direzione Trasporti Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

-    n. 3 rappresentanti della F.A.S. s.p.a.;

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA AL CONTRATTO DI SERVIZIO G.T.M. s.p.a.

-    n. 3 rappresentanti della Direzione Trasporti Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

-    n. 3 rappresentanti della G.T.M. .s.p.a.;

Ritenuto, pertanto di provvedere a richiedere alle aziende interessate l’indicazione dei n. 3 nominativi facenti parte in rappresentanza dell’azienda dei Comitati Tecnici di Assistenza;

Considerato che con nota prot. n. 92026/DE del 14.5.2010 il Presidente della Regione ha posto alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo, un quesito in ordine alla possibile in inclusione dei compensi e gettoni di presenza previsti dagli Accordi di Programma di cui all’artt. 8 e 9 del D.lgs n. 422/97 n. 22 “nell’ambito del regime di omnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti e funzionari regionali, qualora gli incarichi di cui trattasi siano attribuiti ratione offici”;

Considerato in particolare che i quesiti sottoposti all’attenzione della Corte dei Conti erano i seguenti:

-    il quesito n. 1) chiedeva di conoscere, con riferimento ai componenti di nomina regionale che ricoprano la qualifica di dirigente o di personale non dirigenziale di categoria apicale con incarico di posizione organizzativa, scelti in ragione del loro ufficio o comunque designati dall’amministrazione di appartenenza, se potesse trovare applicazione il principio di omnicomprensività del trattamento spettante ai medesimi e se si potessero perciò considerare già remunerati detti incarichi con il trattamento economico complessivamente pattuito per gli stessi dirigenti e funzionari (di posizione e di risultato);

-    il quesito n. 2) chiedeva se, alla luce della L.R. 34/2007 che prevede l’abolizione di ogni forma di indennità per tutti i componenti regionali di organismi  istituiti con legge regionale e il riconoscimento per i soli componenti esterni della corresponsione di un gettone di presenza pari a € 50,00, fosse possibile estendere tale disposizione anche nei confronti dei Comitati di Assistenza Tecnica seppur istituiti da norme statali, da Accordi di Programma e da Contratti di Servizio;

Preso atto che, in risposta alla citata nota, la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo ha, in data 27 maggio 2010, emanato la Deliberazione n. 327/2010/PAR. (allegato n.1) pervenuta alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica in data 5.7.2010 in cui si è espressa, con riferimento ai quesiti di cui sopra, nel modo seguente:

-    con riferimento al quesito n. 1, è pacifico, per la Corte dei Conti, che gli incarichi nei Comitati di Assistenza Tecnica, vengano conferiti, non “intuitu personae” ma in ragione dell’ufficio o su designazione dell’Amministrazione di provenienza e che si applichi pertanto il principio di  omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei funzionari, trattandosi di attività interconnesse al rapporto organico esistente tra dette figure e l’Amministrazione, che rientrano nelle normali incombenze e pertanto già comprese nella determinazione del trattamento economico complessivo;

-    con riferimento al quesito n. 2, nel ribadire per i dirigenti e funzionari di nomina regionale il principio di omnicomprensività del trattamento economico, la Corte dei Conti evidenzia che a prescindere dalla natura (statale o regionale) dei Comitati, gli stessi risultano costituiti con atti regionali che prevedono che sia la stessa regione a chiedere agli organismi interessati le designazioni e a determinare l’entità del gettone. Ciò premesso, la Corte dei Conti, fa salva la possibilità per la Regione di determinare detto gettone alla luce dei rigorosi criteri adottati per gli organismi costituiti con la richiamata normativa regionale (L.R. 34/2007),fermo restando per tutti i componenti il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dalla normativa dell’Ente di provenienza;

Dato atto che successivamente al parere reso dalla Corte dei Conti è stata varata dal Governo nazionale, con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 30 luglio 2010, n. 122, la manovra finanziaria contenente “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

Visto in particolare l’ art. 6, comma 1 del citato D.L. 78/2010, nel quale si stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa normativa, la partecipazione ad organi collegiali della pubblica amministrazione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera;

Dato atto che le disposizioni di cui al citato art. 6 del D.L. 78/2010, seppur non si applichino in via diretta alle regioni (comma 20, art. 6) costituiscono per le stesse disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, alle quali si ritiene di dover dare rigorosa e immediata applicazione, allo scopo di assicurare il contenimento della spesa pubblica in questa particolare e critica fase congiunturale; 

Ritenuto pertanto di rideterminare, nel rispetto dei principi contenuti nella Deliberazione n. 27/2010/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo del 27 maggio 2010 nonchè nella successiva manovra finanziaria varata dal governo nazionale (D.L. 78/2010), i compensi e i gettoni di presenza ai componenti del Comitato di Verifica e Monitoraggio  e della Segreteria Tecnica, prevedendo il riconoscimento solo di un gettone di presenza di 30 euro al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta giornaliera, oltre il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa dell’Ente di provenienza;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della regione Abruzzo trovando gli oneri di funzionamento dei predetti Comitati copertura nell’ambito delle specifiche risorse trasferite dallo Stato e liquidate alle ex Gestioni Commissariali Governative a titolo di corrispettivo dei Contratti di Servizio da ultimo sottoscritti;

Dato atto, alla luce della modifica della composizione dei Comitati di Assistenza Tecnica e della riformulazione dei compensi e gettoni di presenza dei componenti di detti organismi, della necessità di abrogare il documento concernente le modalità di funzionamento dei Comitati di Assistenza Tecnica approvato con Deliberazione della Giunta regionale. del 26.11.2004 n. 1230 e modificato con D.G.R. n. 48 del 26.11.2010;

Dato atto che con Determinazione Direttoriale verrà approvato il nuovo documento che disciplinerà le attività e la composizione dei Comitati di Assistenza Tecnica e nominerà il responsabile del procedimento ai sensi della L. 41/90;

Vista la L.R.77/99;

Preso atto che il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture  Mobilità e Logistica  con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto espresso nella narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, quanto segue:

1.   di dare atto che i Comitati di Assistenza Tecnica per la Gestione dei Contratti di Servizio ex art. 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997,  tra la Regione Abruzzo e le Società “Gestione Trasporti Metropolitani” e “Ferrovia Adriatico Sangritana” per Azioni risultano così  composti:

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA AL CONTRATTO DI SERVIZIO F.A.S.s.p.a.

-    n. 3 rappresentanti della Direzione Trasporti;

-    n. 3 rappresentanti della F.A.S.s.p.a.;

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA AL CONTRATTO DI SERVIZIO G.T.M. s.p.a.

-    n. 3 rappresentanti della Direzione Trasporti;

-    n. 3 rappresentanti della G.T.M..s.p.a.;

2.   di dare mandato al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica a compiere tutti gli adempimenti necessari per l’individuazione dei componenti dei Comitati di Assistenza Tecnica previa indicazione di detti nominativi da parte delle aziende F.A.S.s.p.a. e  G.T.M..s.p.a.;

3.   di rideterminare, nel rispetto dei principi contenuti nella Deliberazione n.327/2010/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo del 27 maggio 2010 (allegato n.1) nonché nella successiva manovra finanziaria varata dal governo nazionale (D.L. 78/2010), i compensi e i gettoni di presenza ai componenti del Comitato di Verifica e Monitoraggio  e della Segreteria Tecnica, prevedendo il riconoscimento solo di un gettone di presenza di 30 euro al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta giornaliera, oltre al rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa dell’Ente di provenienza;

4.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della regione Abruzzo trovando gli oneri di funzionamento dei predetti Comitati copertura nell’ambito delle specifiche risorse trasferite dallo Stato e liquidate alle ex Gestioni Commissariali Governative a titolo di corrispettivo dei Contratti di Servizio da ultimo sottoscritti;

5.   di abrogare il documento concernente le modalità di funzionamento dei  Comitati di Assistenza Tecnica approvato con D.G.R. del 26.11.2004 n. 1230  e modificato con D.G.R. n. 448 del 26.04.2006;

6.   di dare atto che con Determinazione Direttoriale si provvederà ad approvare il documento che disciplinerà l’attività e la composizione dei Comitati di Assistenza Tecnica e nominerà il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90;

7.   di modificare, a seguito dell’approvazione del presente deliberato e della emanazione della Determinazione Direttoriale di cui al punto n. 6, l’ art. 7 di entrambi i Contratti di Servizio in essere con la Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a. e con la G.T.M. s.p.a.;

8.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9.   di notificare il presente provvedimento alla FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A. e alla GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.  

Segue allegato