Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto "Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ";

Visto l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833/09, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Presidente della regione Abruzzo ha assunto il ruolo di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Richiamato l'art. 9 comma 8 del D.L. n. 39 del 24.06.2009, convertito con Legge n. 27.06.2009, n. 77, pubblicata in G.U. 27.06.2009, n. 147, S.O., che prevede: " omissis … in deroga agli art. 182, comma 7, 191, 208 e 210 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché all'articolo 8 D.Lgs. 36/03 e s.m.i. e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione dei siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentiti l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli intendenti di ripristino ambientale di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., anche successivamente all'eventuale utilizzo";

Vista la DGR n. 565 del 5.10.2009 recante: "Legge 24.06.2009, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" - Art. 9, comma 8. Approvazione della "Relazione tecnica - Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti - Adempimenti di competenza della Regione Abruzzo", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 49 del 20/11/2009, contenente, altresì, alcune proposte operative per affrontare il gigantesco e complesso problema dello smaltimento/recupero dei rifiuti costituiti dalle macerie da crolli e demolizioni di edifici;

Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 5, dell' OPCM n. 3857 del 10 marzo 2010, il Commissario delegato deve individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli di cui quelli all'articolo 19, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009;

Richiamate le disposizioni emanate con le seguenti OOPPCCMM, con le quali sono state disciplinate le procedure ex novo e regolamentato i conseguenti interventi da porre in essere ai sensi del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito in Legge 24 giugno 2009, n. 77, con specifico riferimento all'art. 9:

-    O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3767;

-    O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771;

-    O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782;

-    O.P.C.M. 30 luglio 2009, n. 3797;

-    O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813;

-    O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817;

-    O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3833;

-    O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857.

Visto il Decreto n. 1 del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo che, all'art. 4, comma 1, al fine di coordinare le relative attività di natura tecnica con l'attività della SGE, ha istituito "Tavoli di Coordinamento Interistituzionali", tra cui il "Tavolo di Coordinamento per lo Smaltimento e Recupero delle Macerie''';

Dato atto che con nota prot.n. 0038376 del 22 agosto 2009, il Prof. Bernardo De Bernardinis del Dipartimento della Protezione Civile specificava che i Comuni di cui ai Decreti Commissariali n. 3 del 16.04.2009 e n. 11 del 17.07.2009, dovevano, ai sensi dell'OPCM n. 3767 del 13.05.2009, artt. 1 e 2, individuare i siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma e rimuovere le macerie entro 3 mesi (art. 1, comma 6 dell'OPCM 3767) successivamente entro 8 mesi (art. 19, comma 3 dell'OPCM 3797), e sollecitava gli stessi ad individuare celermente i suddetti siti;

Visto il documento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) - Funzione Tutela Ambientale, elaborato in collaborazione con la Regione Abruzzo e la Provincia di L'Aquila, avente per oggetto: "Procedure e strumenti per la gestione delle macerie da crolli e demolizioni e da interventi di ristrutturazione immobiliare", che ha individuato gli interventi a breve e medio termine, da attuare al fine di affrontare le emergenze ambientali a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Visto l'art. 5 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 e s.m.i., avente per oggetto: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)", che definisce le finalità ed i compiti dell'A.R.T.A. Abruzzo e richiamato il relativo Regolamento attuativo di cui alla DGR n. 285 del 7.04.2008 e s.m.i.;

Tenuto conto che del quadro normativo sopra delineato, i rifiuti derivanti da crolli e demolizioni nonché da ristrutturazioni immobiliari, sono distinti, ad oggi, in tre flussi principali:

1.   i rifiuti derivanti da crolli e demolizioni, ovvero quelli provocati dagli effetti del sisma del 6 aprile e della conseguente sequenza sismica, nonché quelli derivanti dagli abbattimenti determinati con Ordinanze sindacali o da interventi di somma urgenza e soccorso tecnico, coordinati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

2.   i rifiuti prodotti a seguito delle ristrutturazioni immobiliari da imprese e ditte incaricate da privati (tipicamente per gli edifici classificati B, C o E);

3.   i rifiuti derivanti da lavori di piccola entità svolti direttamente da privati senza affidamento a imprese o ditte specializzate (edifici classificati A).

Considerato che ai rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di trattamento, nonché di selezione e cernita degli stessi, è attribuibile il codice CER 191212, come individuato nel corso delle riunioni del "Tavolo Ambiente" ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti ed in particolare:

 

C.E.R.

Descrizione

19 12 12

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*

 

Vista la relazione delle verifiche tecniche speditive (acquisita agli atti del Dip.to Provinciale ARTA Abruzzo di L’Aquila in data 21.12.2009 prot. n. 7144 e trasmessa dall’ARTA con nota prot. n. 798 del 9.02.2010), avente per oggetto: "Abruzzo: Sopralluogo 20.11.2009 nei siti potenziali da adibire a stoccaggio temporaneo di rifiuti provenienti da crolli e demolizioni", di seguito denominata relazione ISPRA, con la quale l’ISPRA, Servizio Interdipartimentale per le emergenze Ambientali - Settore Siti Contaminati, ha trasmesso gli esiti dei sopralluoghi effettuati congiuntamente ai tecnici dell'ARTA Abruzzo - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge 27 giugno 2009, n. 77, al fine di valutare l'idoneità degli impianti di smaltimento per il conferimento dei rifiuti (macerie), contenente le seguenti informazioni:

-    tipologia discarica;

-    situazione autorizzativa;

-    sistemi di protezione ambientale;

-    stato di coltivazione;

-    stabilità corpo rifiuti e versanti dell 'impianto;

-    eventuali criticità ambientali;

-    volumetrie disponibili e possibili ulteriori ampliamenti dell'invaso.

Vista la nota prot. n. 10988/CD/DE del 10.12.2009 dell'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Teramo, avente per oggetto: "Sopralluogo espletato in data 20.11.2009 presso la discarica per rifiuti inerti ubicata in località Corazzano, nel Comune di Isola del Gran Sasso";

Vista la nota prot.n. 798 del 9.02.2010 dell'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di L'Aquila, avente per oggetto: "Istanza per l’individuazione di un sito idoneo per le attività di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge n. 77 del 24.06.2009 e della DGR n. 565 del 5.10.2009 - Trasmissione relazioni tecniche di sopralluogo relative alle indagini speditive ambientali effettuate", acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 27333 dell' 1.02.2010;

Vista la nota prot.n. 1984 del 22.02.2010 dell'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di L'Aquila, avente per oggetto:"Istanza per l'individuazione di un sito idoneo per le attività di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge n. 77 del 24.06.2009 e della DGR n. 565 del 5.10.2009 - Trasmissione relazioni tecniche di sopralluogo relative alle indagini speditive ambientali effettuate in data 11.02.2010", acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 33521 del 23.02.2010;

Dato atto che le suddette indagini speditive sono state eseguite per i seguenti siti:

1.   discarica per "rifiuti inerti", ubicata in loc. "Forfona" di Barisciano (AQ), di titolarità della Ditta Panone Pietro;

2.   discarica per "rifiuti non pericolosi", ubicata in loc. "Forfona" di Barisciano (AQ), di titolarità del Comune di Barisciano;

3.   discarica per "rifiuti non pericolosi", ubicata in loc. "S.Lucia " di Avezzano (AQ), di titolarità del Comune di Avezzano;

4.   discarica per "rifiuti inerti", ubicata in loc. "Valle Solegara" di Avezzano (AQ), di titolarità del Comune di Avezzano;

5.   discarica per "rifiuti non pericolosi", ubicata in loc. "Topanico" di Magliano dei Marsi (AQ), di titolarità del Comune di Magliano dei Marsi;

6.   discarica per "rifiuti non pericolosi", ubicata in loc. "Noce Mattei" di Sulmona (AQ), di titolarità della COGESA Srl;

7.   discarica per "rifiuti inerti", ubicata in loc. "Noce Mattei" di Sulmona (AQ), di titolarità della Ditta Autotrasportatori SPI.CA.s.n.c.;

8.   discarica per "rifiuti inerti", ubicata in località "Corazzano" di Isola del Gran Sasso (TE), di titolarità della Ditta F.lli Di Sabatino s.r.L;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 23.03.2006, del Servizio Gestione rifiuti della regione Abruzzo, con la quale la Ditta Panone Pietro è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio della discarica per rifiuti inerti ubicata in loc. "Forfona" di Barisciano (Aq) per una volumetria pari a 35.000 mc comprensiva del pacchetto di chiusura ;

Preso atto dalla relazione ISPRA, dalla quale si evince che l'impianto suddetto:

-    presenta i requisiti di salvaguardia ambientale di cui al D.Lgs 36/03 e s.m.i.;

-    è stato realizzato e gestito secondo le disposizioni contenute nella D.D. n. 21 del 23.03.2006;

Preso atto che dalla relazione ISPRA l'impianto è risultato potenzialmente idoneo, per le volumetrie residue disponibili pari a ca. 28.000 mc, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212), nel rispetto delle prescrizioni gestionali di cui alla D.D. n. 21 del 23.03.2006;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 74 del 5.09.2001, con la quale il Comune di Barisciano è stato autorizzato alla realizzazione ed esercizio della discarica per rifiuti urbani ubicata in loc. "Forfona" di Barisciano per una volumetria pari a ca. 24.000 mc;

Dato atto che i conferimenti in discarica sono stati ultimati nel settembre 2006 (come da documentazione agli atti della Regione Abruzzo) e che con D.D. n. 41 del 13.05.2009 del Competente Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, è stato approvato un piano di chiusura e post-gestione della discarica con adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 36/03 e s.m.i., alle quali il Comune ha in parte ottemperato;

Dato atto, quindi, che avendo la discarica ultimato le volumetrie a suo tempo autorizzate non è fattibile lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);

Preso atto, altresì, dalla relazione ISPRA, della fattibilità di realizzare un ampliamento della discarica per una volumetria valutabile per ca. 300.000 - 400.000 mc, da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti con CER 191212, previo svolgimento delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del D.Lgs 59/05 e s.m.i. e di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi delle normative vigenti (OPCM 10 marzo 2010, n. 3857);

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti della regione Abruzzo prot.n. RA/34016 del 23.02.2010, inviata al Sindaco del Comune di Barisciano, avente per oggetto: "Legge 24.06.2009, n. 77 - art. 9. Individuazione siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici. OPCM n. 3767, artt. 1 e 2 - OPCM n. 3797, art. 19. Comunicazione", per la realizzazione di un polo tecnologico di iniziativa pubblica per la selezione/trattamento/riciclo/smaltimento dei rifiuti provenienti dai crolli e demolizioni;

Preso atto della nota del Comune di Barisciano, prot.n. 1201 del 26.02.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti della regione Abruzzo con prot.n. RA/41486 del 5.03.2010;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo n. 83 del 5.09.2005, con la quale è stata prorogata a favore del Comune di Avezzano, l’autorizzazione per la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in loc. "S.Lucia" di Avezzano, per una volumetria pari a ca 78.000 mc;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 208 del 28.06.2008 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, con la quale, a seguito dell'esaurimento delle volumetrie autorizzate e susseguente riapertura, tramite Ordinanza del Sindaco di Avezzano, è stata revocata la D.D. n. 83 del 5.09.2005, prescrivendo la trasmissione da parte del Comune di un nuovo piano di chiusura e post-gestione della discarica che considerasse, altresì, le ulteriori volumetrie abbancate con Ordinanza sindacale;

Dato atto che l'impianto di smaltimento è stato riattivato ai sensi dell’art 12 dell’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, per l'ulteriore utilizzo delle volumetrie residue, pari circa 18.000 mc, come da Relazione Tecnica del gestore A.C.I.A.M. s.p.a. di aprile 2009;

Dato atto che, come riportato nella nota A.R.T.A. Sede Centrale prot. n. 7295 del 4/06/2010 acquisita agli atti del dipartimento provinciale A.R.T.A. Abruzzo di L’Aquila con prot. n. 3723 del 8/06/2010, la discarica ha ultimato le volumetrie autorizzate, e pertanto non è fattibile lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi;

Preso atto, altresì, dalla relazione tecnica ISPRA-ARTA citata in premessa, della fattibilità di realizzare un ampliamento della discarica, in elevazione ovvero areale, cui smaltire i rifiuti in oggetto, previo svolgimento delle procedure delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del D.Lgs 59/05 e s.m.i. e di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 71 del 21.07.2004 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, con la quale è stata prorogata a favore del Comune di Avezzano, l'autorizzazione per la gestione della discarica per "rifiuti inerti", ubicata in loc. "Valle Solegara" di Avezzano, per una volumetria pari a ca. 600.000 mc;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 47 del 18.05.2008 del Servizio Gestione Rifiuti della regione Abruzzo, con la quale è stato approvato il Piano di Adeguamento (PdA) della suddetta discarica, limitato ad una sola porzione, pari a ca 12.000 mc;

Preso atto, dal Verbale della Conferenza dei Servizi del 31.03.2010, che la Provincia di L'Aquila ha in fase di rinnovo, come Ente territoriale competente, l’autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 71 del 21.07.2004, per la sola porzione di discarica oggetto di adeguamento al D.Lgs 36/03 e s.m.i. (volumetria di ca. 12.000 mc);

Preso atto che dalla relazione ISPRA l'impianto suddetto risulta idoneo, per la volumetria autorizzata pari ca. 12.000 mc, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili, con le seguenti prescrizioni:

1.   completare la recinzione dell’ impianto;

2.   installare idoneo impianto di illuminazione.

Preso atto, altresì, dalla relazione ISPRA, della fattibilità di realizzare un ampliamento della discarica per una volumetria paria a ca. 600.000 mc (volumetria originariamente autorizzata), per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212), previo svolgimento delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i. e di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Richiamata l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) n. 130/135 del 30.06.2009, rilasciata dalla Regione Abruzzo a favore del Comune di Magliano dei Marsi (AQ) per la gestione della discarica per "rifiuti non pericolosi", ubicata in località "Topanico" dello stesso Comune;

Preso atto, dalla relazione ISPRA, che alla data del 20.11.2009 l'impianto suddetto è risultato essere non idoneo per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212), in quanto: "... omissis ... si ritiene la discarica, in virtù del sopralluogo effettuato, inadeguata a raccogliere ulteriori rifiuti sussistendo una situazione di grave mal gestione dell'impianto con un rischio potenziale per le filatrici ambientali... omissis ...";

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 129/49 del 30.06.2009, rilasciata dalla Regione Abruzzo a favore del COGESA Srl, per la gestione del polo tecnologico IPPC, ubicato in località "Noce Mattei" del Comune di Sulmona (AQ), costituito dai seguenti impianti:

-    discarica per "rifiuti non pericolosi" per una volumetria pari a ca. 300.000 mc (1° lotto in coltivazione pari a ca 70.000 mc);

-    impianto di trattamento meccanico - biologico (TMB);

-    discarica per rifiuti urbani esaurita;

-    piattaforma ecologica di Tipo A.

Preso atto, dalla relazione ISPRA, che la discarica attualmente in esercizio (1° lotto di ca. 70.000 mc):

-    presenta i requisiti di salvaguardia ambientale di cui al D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

-    è stata realizzata e gestita secondo le indicazioni dell'AIA n. 129/49 del 30.06.2009;

Preso atto che l'impianto risulta potenzialmente idoneo per l'intera volumetria autorizzata (ca. 300.000 mc), per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212), nel rispetto delle prescrizioni gestionali dell'AIA n. 129/49 del 30.06.2009;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 47283 del 30.07.2008, con la quale la Provincia di L'Aquila ha prorogato a favore della Ditta Autotrasportatori SPI.CA s.n.c., l'autorizzazione per la gestione di una discarica per "rifiuti inerti", ubicata in loc. "Noce Mattei" nel Comune di Sulmona;

Preso atto dalla relazione ISPRA che alla data del 20.11.2009 l'impianto suddetto è risultato essere non idoneo per lo smaltimento dei rifiuti da crolli e demolizione non riciclabili, provenienti dalle attività di selezione e cernita degli stessi, in quanto "... omissis ... si evidenzia che oltre alla mancanza di idonei sistemi di salvaguardia ambientale, il pozzo di raccolta del percolato ed i piezometri di monitoraggio e controllo sono non protetti ed in uno stato di manutenzione - conservazione scarso ... omissis ... ";

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 127 dell' 1.08.2009, con la quale la Provincia di Teramo ha provveduto a rinnovare l'autorizzazione alla Ditta F.lli Di Sabatino Srl (ex DGR n. 940/1999 e D.D. n. DF3/12 del 7.02.2005 di approvazione del PdA), per la gestione di un impianto di smaltimento per "rifiuti inerti" per una volumetria di ca 60.000 mc;

Preso atto che dalla relazione tecnica dell'ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo, trasmessa con nota prot. n. 10988/CD/DE del 10.12.2009 l'impianto suddetto, non ancora in esercizio, risulta essere potenzialmente idoneo, per la volumetria autorizzata pari ca. 60.000 mc, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212), a seguito dell'attuazione dei seguenti interventi e prescrizioni:

1.   preventiva caratterizzazione analitica dei rifiuti ai sensi dell'Allegato D del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.   rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti da conferire in discarica per rifiuti inerti di cui al DM. 3.08.2005 e s.m.i.;

3.   realizzazione di un'ulteriore impermeabilizzazione del fondo e delle pareti del bacino con una geomembrana in HDPE, di adeguate caratteristiche tecniche.

Preso atto pertanto che, dalla relazione ISPRA, alla data del 20.11.2009 i seguenti impianti risultano potenzialmente idonei a ricevere i rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, con prescrizioni tecniche - gestionali:

1.   discarica per "rifiuti inerti", ubicata in loc. "Forfona" nel Comune di Barisciano (AQ), di titolarità della Ditta Panone Pietro (rif. Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione rifiuti della regione Abruzzo n. 21 del 23.03.2006);

2.   discarica per "rifiuti non pericolosi", ubicata in loc. "Forfona" di Barisciano (AQ), di titolarità del Comune di Barisciano;

3.   discarica per "rifiuti inerti", ubicata in loc. "Valle Solegara " nel Comune di Avezzano (AQ), di titolarità del Comune di Avezzano (rif. Determinazione Dirigenziale del servizio Gestione rifiuti della regione Abruzzo n. 71 del 21.07.2004 e s.m.i.);

4.   discarica per "rifiuti non pericolosi", ubicata in loc. "Noce Mattei" nel Comune di Sulmona (AQ), di titolarità della COGESA Srl (rif. autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 129/49 del 30.06.2009);

5.   discarica per "rifiuti inerti", ubicata il località "Corazzano" nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) di titolarità della Ditta F.lli Di Sabatino Srl;

Considerata l’urgenza di procedere all’individuazione di un sito per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);

Considerato che dei suddetti siti, l’impianto del COGESA S.p.A. risulta essere in possesso di Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) n. 129/49 del 30.06.2009, per la gestione, tra l’altro, di una “discarica per rifiuti non pericolosi” e che pertanto, presenta misure di salvaguardia ambientali tali da offrire maggiori garanzie rispetto agli impianti autorizzati quali “discariche per rifiuti inerti”;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente provvedimento ad integrare d'ufficio quanto disposto nella determinazione dirigenziale di A.I.A. n. 129/49 del 30.06.2009 rilasciata dalla Regione Abruzzo e relativa al suddetto impianto di smaltimento, con l’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);

Richiamata la DGR n. 1414 del 29.12.2005, con la quale si è stabilita l'assegnazione a ciascuna delle Province abruzzesi, con decorrenza 2006, il conferimento di compiti, funzioni e risorse in materia di gestione dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 1174 del 26.10.2006, che ha modificato la DGR n. 1414 del 29.12.2005, fissando la decorrenza delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile — Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti il D.Lgs. 152/06 e s.m.i; il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.; la legge n. 77/09; le OO.PP.CC.MM. emanate a seguito della legge n. 77/09; la L.R. 45/07 e s.m.i., il D.Lgs. 36/2003, il D.M. 3.08.2005;

DECRETA

1.   di AUTORIZZARE il Consorzio COGESA Srl a smaltire presso la propria discarica per "rifiuti non pericolosi" ubicata in loc. "Noce Mattei" nel Comune di Sulmona (AQ), i rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);

2.   di SUBORDINARE l’autorizzazione di cui al punto 1), al recepimento da parte del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, di eventuali specifiche prescrizioni ISPRA-ARTA ritenute necessarie per lo smaltimento presso l’impianto del COGESA di Sulmona, dei rifiuti provenienti da demolizioni e crolli non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);

3.   di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto 1), ha una validità temporale connessa a:

-    validità dei singoli provvedimenti di autorizzazione;

-    permanere dello stato di emergenza nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

-    presenza di flussi di rifiuti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212)

4.   di PRESCRIVERE il rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R, 17/06;

5.   di PRESCRIVERE il rispetto delle disposizioni riferite alla gestione dei rifiuti provenienti dai crolli e dalle demolizioni secondo le OO.PP.CC.MM. emanate;

6.   di PRESCRIVERE il rispetto degli obblighi previsti: dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD); dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006, in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

7.   di INCARICARE gli Uffici regionali o provinciali, competenti in materia di rifiuti sulla base della legislazione vigente, a formalizzare i provvedimenti di integrazione dei codici CER e di autorizzazione al conferimento dei rifiuti, relativi al materiale derivante dalla rimozione e trattamento delle macerie;

8.   di INCARICARE le Amministrazioni Provinciali e l’ARTA Abruzzo, territorialmente competenti, dei controlli delle attività poste in essere in esecuzione del presente decreto;

9.   di dare MANDATO, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.L. n. 39 del 24.06.2009, convertito con Legge n. 27.06.2009, n. 77, pubblicata in G.U. 27.06.2009, n. 147, S.O., richiamata in premessa, al Dipartimento Protezione civile e Ambiente della regione Abruzzo, di procedere all’individuazione di ulteriori siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al codice CER 191212 derivanti dai crolli e dalle demolizioni, non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di trattamento, nonché di selezione e cernita degli stessi, anche tra quelli già oggetto delle indagini speditive del 20.11.2009 di cui alla relazione ISPRA, adottando, sentiti l'ISPRA e l’ARTA Abruzzo, specifici provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i..

10. di PRESCRIVERE che i provvedimenti emessi in materia di gestione dei materiali derivanti dalla rimozione e trattamento delle macerie siano trasmessi ai soggetti interessati ed al GICER (Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e la Ricostruzione);

11. di TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Consorzio COGESA, titolare dell’autorizzazione dell’impianto interessato dal presente decreto, alle Province, all'ARTA - Direzione Centrale ed ai Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del Mare ed al GICER (Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e la Ricostruzione);

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul portale ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 Settembre 2010

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Gianni Chiodi