GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

(omissis)

-    che in ogni caso al 1° gennaio 2003, con riferimento al pregresso risultavano ancora da definire esclusivamente i rapporti attinenti alla determinazione dei contributi di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83, da riconoscere ed erogare alle aziende di trasporto pubblico e privato concessionarie della Regione Abruzzo a titolo di conguaglio a valere per il periodo 1987-2002;

-    che il TAR Abruzzo, con sentenze 21.05.03, n. 524 e 12.11.03 n. 1005, nell’accogliere i ricorsi di alcune Aziende concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale, ha dichiarato l’obbligo per la Regione Abruzzo di provvedere in ordine alle richieste di determinazione a consuntivo dei costi economici standardizzati del servizio di trasporto rispettivamente per i periodi dal 1987 al 1998 e dal 1999 al 2002 e di corresponsione degli importi dovuti a titolo di conguaglio per i medesimi anni;

-    che il TAR Abruzzo, nelle citate sentenze, ha inoltre auspicato in un “obiter dictum” di addivenire alla definizione della materia del contendere attraverso una “…ragionevole proposta transattiva (…) che se accettata dalle parti e formalizzata, potrebbe concludere le vertenze in atto”;

-    che in attuazione delle ripetute sentenze la Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 1091 in data 28.11.03, nel premettere e precisare che la quantificazione dei conguagli per il periodo 1987-2003 “sarà assunta a riferimento delle opportune transazioni con le Aziende concessionarie, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale, interessi, rivalutazioni, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi altro titolo”, ha deliberato quanto segue:

1.   “Di approvare la metodologia di calcolo elaborata dal CSST S.p.A. finalizzata alla determinazione dei contributi a conguaglio riconoscibili alle varie aziende concessionarie e la quantificazione dei conguagli sui contributi di esercizio che ne deriva, secondo gli allegati A e B che uniti al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.

2.   Di approvare lo schema di Atto Transattivo (Allegato C) da sottoscrivere fra le singole aziende e la Regione Abruzzo al fine di concludere la vicenda determinatasi in relazione alla quantificazione e alla corresponsione dei saldi sui contributi di esercizio 1987-2003.

3.   Di dare atto che le risorse finanziarie occorrenti, pari ad € 77.769.300,31, sono rinvenibili sulle disponibilità dei capitoli del Bilancio Regionale:

-    181562 181563 181564 181566 181567 181568 181569 - Ripiano Perdite;

-    181550 - Contributi esercizio - Fondo nazionale trasporti;

-    181511 - Contributi esercizio - Fondi regionali.

4.   Di demandare al Direttore della Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale la sottoscrizione delle transazioni di che trattasi.

5.   Di demandare al Dirigente del Servizio Economico Finanziario del Trasporto Pubblico Locale e Controllo di Gestione della Direzione Trasporti e Mobilità l’assunzione di tutti gli atti propedeutici e conseguenziali alla sottoscrizione delle transazioni.”

-    che alcuni concessionari non hanno aderito alla proposta transattiva formulata dalla Regione Abruzzo – come detto auspicata dal Giudice Amministrativo nelle richiamate sentenze n. 524/03 e n. 1005/03 – e con separati ricorsi hanno adito il TAR Abruzzo per l’annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1091 in data 28.11.03;

(omissis)

-    che, ritenendo la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo di fatto superata, oltre che dalla persistenza dei citati contenziosi intentati in sede civile ed amministrativa dalle Aziende in argomento, anche dall’instaurazione dei ripetuti ricorsi al TAR Abruzzo avverso la D.G.R. n. 1091 del 28.11.03, il Servizio regionale “Economico Finanziario, Controllo di Gestione e Politica Tariffaria del T.p.l.” della Direzione Trasporti, con note prot. n. 8872/DE5 del 23.10.08 e n. 10738/DE5 del 16.12.08, ha richiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato – L’Aquila, parere circa l’opportunità, la convenienza e l’efficacia per l’Amministrazione, allo stato del contenzioso, di corrispondere alle Aziende concessionarie ricorrenti le somme rispettivamente quantificate con la ripetuta D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03, eliminando per il detto periodo ogni pendenza debitoria della Regione Abruzzo nei loro confronti, pur riservandosi la stessa, in ogni caso, di promuovere, ove necessario, ogni eventuale azione a tutela dei propri diritti ed interessi, sia nella sede della giurisdizione amministrativa che civile;

(omissis)

-    che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, con nota prot. n. 12027/P del 13.11.08, ha condiviso l’opportunità di corrispondere alle Aziende ricorrenti le somme rispettivamente quantificate con D.G.R. n. 1091 del 23.11.03, anche in considerazione dell’alea, insita in ogni contestazione giudiziale, che a ciò possa provvedere in via cautelare il Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c.;

(omissis)

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per quanto nella precedente narrativa,

1.   di autorizzare la corresponsione alle aziende concessionarie ricorrenti di seguito individuate le somme non contestate dall’Amministrazione regionale a fianco di ciascuna indicate, come quantificate con D.G.R. n. 1091 in data 28.11.03, a titolo di saldo sui contributi di esercizio di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83 relativamente agli anni 1987-2003, eliminando per il detto periodo ogni pendenza debitoria della Regione Abruzzo nei loro confronti, pur riservandosi la medesima, in ogni caso, di promuovere, ove necessario, ogni eventuale azione a tutela dei propri diritti ed interessi, sia nella sede della giurisdizione amministrativa che civile, all’esito del giudizio instaurato dalle predette ricorrenti

 

Staur S.r.l.

£. 3.636.580.285

€ 1.878.136,98

Baltour-Ciarrocchi S.r.l.

£. 357.101.033

€ 184.427,29

Ditta Baltour

£. 5.062.025

€ 2.614,32

Ditta Ciarrocchi

£. 9.164.945

€ 4.733,30

Satam S.r.l.

£. 390.895.139

€ 201.880,49

La Panoramica S.n.c.

£. 5.128.578.810

€ 2.648.689,91

Comune di Chieti per La Panoramica S.n.c.

£. 1.189.871.143

€ 614.517,16

F.lli Napoleone P. e T. S.n.c.

£. 2.883.135.488

€ 1.489.015,21

Di Fonzo S.r.l.

£. 931.717.894

€ 481.192,13

Di Fonzo S.p.A.

£. 9.213.291.910

€ 4.758.268,17

Vastobus

£. 502.711.708

€ 259.628,93

Mazziotti Bus S.r.l. e per essa la Curatela fallimentare

£. 1.935.094.323

€ 999.392,81

Totale

£. 26.183.204.703

€ 13.522.496,71

 

2.   di dare mandato al Servizio “Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo” della Direzione “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica” a provvedere a tutti gli atti necessari e diretti alla erogazione delle suddette spettanze agli aventi diritto in due tranche di pari importo, di cui la prima a valere sul bilancio regionale 2010, con esclusione della Curatela fallimentare Mazziotti Bus S.r.l. alla quale la somma dovuta andrà invece corrisposta in un’unica soluzione nel corrente esercizio finanziario, atteso che la stessa non risulta aver formalmente manifestato la propria disponibilità ad una rateizzazione della stessa;

3.   di dare atto che l’erogazione della prima tranche risulta a valere sulla somma iscritta nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010 ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 38 del 10.08.10 sul capitolo di spesa 06.01.002 – 181575 denominato “Oneri per il conguaglio dei contributi d’esercizio per il trasporto pubblico locale per il periodo 1987-2003”, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, pari a € 7.260.944,76;

4.   di disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.