GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e s.m.i. art. 6-quater, rubricato “Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate”;

Visto, in particolare, che il comma 1 della norma sopra richiamata dispone che, “Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord”.

Dato atto che, anche in assenza di specifica previsione normativa, tra i fondi passibili di riprogrammazione ai sensi della sopraccitata normativa possono considerarsi ricomprese anche le risorse statali che, alla data del 31 maggio 2008 e nell’ambito degli interventi finanziati con i fondi dell’ex Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, risultino oggetto di attività di riprogrammazione ovvero siano comunque rinvenienti da economie, secondo la definizione data dalla delibera CIPE n. 61 del 22 giugno 2000;

Dato atto, nello specifico, che quanto sopra desunto fa leva sul dispositivo la citata delibera CIPE n. 61 del 22 giugno 2000 la quale dispone che “L’esercizio da parte delle Regioni delle funzioni collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, relative ad opere pubbliche, di competenza dei Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Politiche Agricole e Forestali viene assicurato attraverso l’attività di riprogrammazione delle risorse comunque rinvenienti da economie, attraverso le intese istituzionali e gli accordi di programma, previsti dalla legge n. 662/1996 o attraverso l’utilizzo, comunque, di altri strumenti negoziali previsti dalla normativa vigente. Tale riprogrammazione dovrà, prioritariamente, interessare il finanziamento del medesimo settore infrastrutturale”;

Dato atto, altresì, che i dati e le informazioni afferenti ai fondi dell’ex Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno sono reperibili presso la Direzione generale per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuto opportuno, ai fini di una possibile riprogrammazione delle risorse eventualmente disponibili, promuovere un’attività di ricognizione presso la Direzione generale per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle assegnazioni non impegnate o programmate da parte dello Stato e riferibili alla competenza della Regione Abruzzo;

Ritenuto, inoltre, di designare la Direzione Agricoltura della Giunta Regionale d’Abruzzo quale struttura regionale di riferimento per la suddetta attività di ricognizione da svolgersi presso la Direzione generale per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali, il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Direttore Regionale della Direzione LL. PP. - Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici - Difesa del Suolo e della Costa, hanno attestato la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce al provvedimento medesimo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1)   di promuovere l’attività di ricognizione presso la Direzione generale per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle assegnazioni non impegnate o programmate da parte dello Stato e riferibili alla competenza della Regione Abruzzo;

2)   di dare atto che i fondi oggetto di ricognizione, possono essere oggetto di riprogrammazione ai sensi della normativa citata in premessa;

3)   di dare atto, inoltre, che tra i fondi di cui sopra possono considerarsi ricomprese anche le risorse statali che, alla data del 31 maggio 2008 e nell’ambito degli interventi finanziati con i fondi dell’ex Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, risultino oggetto di attività di riprogrammazione ovvero siano comunque rinvenienti da economie, secondo la definizione data dalla delibera CIPE n. 61 del 22 giugno 2000

4)   di designare la Direzione Agricoltura della Giunta Regionale d’Abruzzo quale struttura regionale di riferimento per la suddetta attività di ricognizione da svolgersi presso la Direzione generale per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

5)   di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento.