GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e s.m.i. art.
6-quater, rubricato “Concentrazione
strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate”;
Visto, in particolare, che il comma 1 della norma
sopra richiamata dispone che, “Al fine di
rafforzare la
concentrazione su interventi di rilevanza strategica
nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative
assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) per il periodo 2000-2006
in favore di amministrazioni centrali con le delibere
adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell’ammontare delle risorse che
entro la data del
31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di
programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni
per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85%
delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del
Centro-Nord”.
Dato atto che, anche in assenza di specifica
previsione normativa, tra i fondi passibili di riprogrammazione ai sensi della
sopraccitata normativa possono considerarsi ricomprese anche le risorse statali
che, alla data del 31 maggio 2008 e nell’ambito degli interventi finanziati con
i fondi dell’ex Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno,
risultino oggetto di attività di riprogrammazione ovvero siano comunque
rinvenienti da economie, secondo la definizione data dalla delibera CIPE n. 61 del 22
giugno 2000;
Dato atto, nello specifico, che quanto sopra
desunto fa leva sul dispositivo la citata delibera CIPE n. 61 del 22 giugno 2000 la quale dispone che “L’esercizio da parte delle Regioni delle
funzioni collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno, relative ad opere pubbliche, di competenza dei Ministeri dei
Lavori Pubblici e delle Politiche Agricole e Forestali viene assicurato
attraverso l’attività di riprogrammazione delle risorse comunque rinvenienti da
economie, attraverso le intese istituzionali e gli accordi di programma,
previsti dalla legge n. 662/1996 o attraverso l’utilizzo, comunque, di altri
strumenti negoziali previsti dalla normativa vigente. Tale riprogrammazione
dovrà, prioritariamente, interessare il finanziamento del medesimo settore
infrastrutturale”;
Dato atto, altresì, che i dati e le informazioni
afferenti ai fondi dell’ex Agenzia per la promozione dello
Sviluppo del Mezzogiorno sono reperibili presso la Direzione generale
per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Ritenuto opportuno, ai fini di una possibile
riprogrammazione delle risorse eventualmente disponibili, promuovere
un’attività di ricognizione presso la Direzione generale
per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti delle assegnazioni non impegnate o programmate
da parte dello Stato e riferibili alla competenza della Regione Abruzzo;
Ritenuto, inoltre, di designare la Direzione Agricoltura
della Giunta Regionale d’Abruzzo quale struttura regionale di riferimento per la suddetta attività
di ricognizione da svolgersi presso la Direzione generale
per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Interventi
Strutturali, il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Direttore
Regionale della Direzione LL. PP. - Servizio Idrico Integrato - Gestione
Integrata dei Bacini Idrografici - Difesa del Suolo e della Costa, hanno
attestato la
regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in
calce al provvedimento medesimo;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui
si intendono integralmente richiamate:
1) di
promuovere l’attività di ricognizione presso la Direzione generale
per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti delle assegnazioni non impegnate o programmate
da parte dello Stato e riferibili alla competenza della Regione Abruzzo;
2) di
dare atto che i fondi oggetto di ricognizione, possono essere oggetto di
riprogrammazione ai sensi della normativa citata in premessa;
3) di
dare atto, inoltre, che tra i fondi di cui sopra possono considerarsi
ricomprese anche le risorse statali che, alla data del 31 maggio 2008 e
nell’ambito degli interventi finanziati con i fondi dell’ex Agenzia per la promozione dello
Sviluppo del Mezzogiorno, risultino oggetto di attività di riprogrammazione
ovvero siano comunque rinvenienti da economie, secondo la definizione data
dalla delibera CIPE n. 61 del 22 giugno 2000
4) di
designare la
Direzione Agricoltura della Giunta Regionale d’Abruzzo quale
struttura regionale di riferimento per la suddetta attività
di ricognizione da svolgersi presso la Direzione generale
per l’Edilizia Statale e per gli interventi speciali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
5) di
disporre la
pubblicazione sul B.U.R.A.
del presente provvedimento.