Il presidente della giunta regionale
Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
Visto il D.P.R. n. 616/77;
Vista
Vista
Vista Determinazione Dirigenziale n. DH20/94/Usi Civici del 13/07/2010, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richieste di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila (Frazione Tempera);
Visto l’allegato “A” Elenco n. 1/Tempera datato 23/03/2010 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse e il capitale di affranco;
Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” Elenco n. 1/Tempera datato 23/03/2010;
Vista
Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” Elenco n. 1/Tempera datato 23/03/2010;
Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
decreta
- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di L’Aquila (frazione Tempera) a favore delle n. 2 Ditte indicate nell’allegato “A” Elenco n. 1/Tempera datato 23/03/2010 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n. 1/Tempera datato 23/03/2010 nonchè effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di L’Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di L’Aquila e dalle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e dalle Ditte.
L’Aquila Lì 15.09.2010
Il presidente della giunta regionale
Dott. Giovanni Chiodi
Segue Allegato