Omissis
DELIBERA
Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.
Omissis
Di modificare il vigente statuto comunale inserendo, dopo l’art. 45, il seguente articolo:
Articolo n. 45-bis
Definizione dei servizi pubblici
comunali privi di rilevanza economica
1. Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant'altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale privi di rilevanza economica.
2. Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.
3. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del s.i.i..
4. Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.
Fossacesia, lì 9 settembre 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Radoccia
IL SINDACO
Dott. Fausto Stante