IL COMITATO ISTITUZIONALE
(seduta del 10 marzo 2010)

Visto il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è stata anche trasfusa la legge n. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;

Visti gli articoli 56, 65, 66, 67, 68 e 170 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.08.89 “Costituzione dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno”;

Viste le linee guida per il “Piano Stralcio Rischio Frane – Bacini Liri-Garigliano e Volturno” approvate dal Comitato Istituzionale il 10.03.97;

Visto il Disciplinare Tecnico per il “Piano Stralcio Rischio Frane – Bacini Liri-Garigliano e Volturno” approvato dal Comitato Istituzionale il 06.05.98;

Visto il comma 2-bis dell’art. 170 del D.lgs. 152/2006, secondo il quale “le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, (...) fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell’art. 63 del presente decreto”

Vista la delibera n. 1 del 05.04.2006 con la quale il Comitato Istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze Programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio frane – Bacini Liri-Garigliano e Volturno;

Visto il comma 4, art. 1, del D.Lgs. 8/11/2006, n. 284, che fa “..salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006”;

Visto il D.P.C.M. del 12/12/2006 (pubblicato su G.U. n. 122 del 28/05/2007) di “Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frane – Bacini Liri-Garigliano e Volturno”;

Considerato:

-    che l’art. 2 del D.P.C.M. 12/12/2006 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio frane stabilisce che “per i comuni di cui all’Allegato B, il Piano stralcio assetto idrogeologico Rischio frane – Bacini Liri-Garigliano e Volturno resta adottato con le Misure di Salvaguardia” e che nell’Allegato B alla suddetta Deliberazione n. 1 sono inseriti quei comuni, di cui all’Allegato 2 alle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio frane, per i quali le osservazioni prodotte al Progetto di Piano Stralcio nell’ambito della Conferenza Programmatica necessitano di un’integrazione di studi ed indagini;

-    che i suddetti comuni, a seguito dell’approvazione del succitato Piano Stralcio, potevano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all’Autorità di Bacino eventuali riperimetrazione delle aree a rischio di frana e, quindi, procedere successivamente per queste aree all’adozione ed approvazione dei Piani stessi;

-    che solo alcuni di questi comuni hanno prodotto le integrazioni di studi ed indagini necessarie al conseguimento della riperimetrazione di alcune aree a rischio idrogeologico e che per essi sono in corso le procedure di adozione ed approvazione di varianti e/o modifiche al Piano Stralcio ex art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio frane “Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio”;

Visto l’art. 25, comma 4) delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio frana che stabilisce che le norme di attuazione del Piano, ai sensi dell’art. 17 comma 6 bis della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui agli artt. 5, 12 e 15 delle stesse norme, ossia le aree Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al, nonché per i territori dei Comuni, di cui al citato Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini;

Considerato:

-    che le suddette misure di salvaguardia, essendo state adottate ai sensi dell’art. 17 comma 6 bis della legge n. 183/89 e s.m.i., che ne limita la vigenza ad “un periodo non superiore a tre anni”, risultano di fatto decadute a luglio 2009;

-    che in merito, la STO dell’Autorità di Bacino avendo chiesto alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo, con prot. n. 5363 del 10/07/2009, quali fossero gli orientamenti del Ministero dell’Ambiente in vista dell’imminente scadenza delle Misure di Salvaguardia, riceveva, con nota prot. DDS/2009/0793G del 16/07/2009, un parere della suddetta Direzione, con il quale si invitava a procedere all’approvazione dei piani stralcio anche per i sopraelencati comuni, dandone loro tempestiva comunicazione di avvio del procedimento;

Considerato che ai sensi del comma 1, dell’art. 170, del D.Lgs. 152/2006: “ai fini dell’applicazione dell’art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183”;

Ritenuto necessario apportare alle norme suddette gli adeguamenti ai citati riferimenti normativi in seguito al D.Lgs. 152/2006;

Vista l’adozione del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale nella seduta del 24.02.2010 del Comitato Istituzionale;

DELIBERA

ART 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2) Per le finalità di cui alle premesse il Comitato Istituzionale definitivamente adotta con norme, ai sensi del comma 1, dell’art. 170, del D.Lgs. 152/2006, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all’Allegato B al DPCM 12/12/2006 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio frane, ossia i comuni, di cui all’Allegato 2 alle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia.

ART 3) Dalla data della presente adozione le norme dichiarate immediatamente vincolanti di cui all’articolo 25, comma 1, delle norme di attuazione del PSAI-Rf assumono valore di misure di salvaguardia per i territori dei suddetti comuni fino all’approvazione del PSAI-Rf medesimo.

ART 4) Per le medesime finalità di cui alle premesse, dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del PSAI-Rf assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le aree “Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al” dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno.

ART. 5) Il documento relativo alle Norme di Attuazione del PSAI-Rf di cui all’art. 2, è parte integrante della presente delibera.

ART. 6) Del presente atto viene data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise.

Roma, 10 marzo 2010

f.to IL PRESIDENTE
Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

On. Roberto Menia

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli