Il
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate,
Articolo
1
Devono
essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera
della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Articolo
2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini visibili ed
inamovibili infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo
3
L’autorizzazione
è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre
l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data
e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al
Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio
lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione
attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La
presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la
denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180
(centottanta) giorni.
Articolo
4
Il
deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura
di Euro 58.800,00 (cinquantottomilaottocento/00), è stata presentata con
garanzia fidejussoria n.1882377 stipulata in data 06/07/2010 con
Articolo
5
Devono
essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza
alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo
6
La
ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti
prescrizioni:
1) L’area sottoposta ad attività estrattiva deve
essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione ed
appositi avvisi nonché idonea chiusura della via di accesso e la posa in opera
del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di
conduzione della stessa;
2) La profondità di scavo deve essere limitata a
2,00 (due) metri sopra il livello delle argille di base e comunque 2,00 (due)
metri sopra la falda acquifera mantenendo i piezometri installati costantemente
in efficienza;
3) Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e
riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;
4) Il riempimento dello scavo deve avvenire
secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n. 117/2008.
Articolo
7
Articolo
8
La
quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 8.400 e complessivamente
mc. 16.800 (sedicimilaottocento) per l’intera durata dell’attività.
Articolo
9
Articolo
10
Articolo
11
La
presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata
all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/71) oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71).
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta