Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

la Ditta Inerti Gran Sasso s.r.l. con sede legale in Piazza Roma, 1 - CASTELLI (TE), è autorizzata all’ampliamento e sistemazione definitiva di una cava di ghiaia sita in località “Colle Muzza” nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE), distinta in catasto al foglio n.7 particelle nn. 280/p e 635/p, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini visibili ed inamovibili infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), è stata presentata con garanzia fidejussoria n.20102010600 stipulata in data 11/082010 con la Fidimpresa Garanzia Fidi-S.C.P.A. Agenzia di Roma con sede in via Pietro Santo Bartoli, 23 Roma.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria dettagliata su base catastale contenente, sia i termini visibili e  inamovibili, con rispettive monografie, disposti ai vertici dell’area di cava, sia due piezometri da installare alle estremità dell’area di cava fino alla profondità superiore a 2,00 metri oltre la quota di massimo scavo. Deve essere presentato, inoltre, un organigramma dei lavori che evidenzi fasi e modalità di intervento compreso il rimboschimento compensativo come previsto dal Giudizio VIA contenuto nella nota n.3648/2009;

2)   L’inizio dei lavori è subordinato alla redazione, da parte degli Organi di Vigilanza, di apposito verbale di sopralluogo sull’avvenuta delimitazione dell’area;

3)   L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

4)   Deve essere redatta una relazione sull’andamento dei lavori e il monitoraggio della locale falda acquifera, controfirmata dal Direttore dei Lavori, da presentare ogni semestre;

5)   Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;

6)   Il ritombamento dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n.117/2008;

7)   La cauzione potrà essere svincolata a seguito di collaudo dell’Ufficio Cave;

8)   La ditta deve inoltre attenersi alle prescrizioni impartite con nota N° 3648/BNVIA del 17.02.2009 della Direzione Regionale Territorio Servizio Valutazioni Ambientali e nota N.4930/09 del 03/03/2009 della Giunta Regionale Direzione Territorio che impone la sistemazione finale dell’area mediante rimboschimento compensativo da realizzare secondo le procedure e le modalità già approvate, in relazione al precedente progetto di intervento, con Determinazione N. DI3/90 del 15.12.2004, dall’Ufficio Attività Estrattive.

Articolo 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 41.233 e complessivamente mc. 123.700 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

La Ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71).

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta