DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanita’ della regione abruzzo

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Pescara, 8 Settembre 2010    N°52/2010 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi  dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 4 agosto 2010 con le quali la Dott.ssa Giovanna Baraldi  è stata nominata Subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario Ad Acta per la realizzazione degli obiettivi del Piano di Rientro;

Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Rilevato che ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione del tetto di spesa  2010 da assegnare agli operatori provvisoriamente accreditati che forniscono prestazioni sanitarie termali (Stabilimenti Termali) per conto del SSN;

Vista la deliberazione commissariale n.59/2009 avente ad oggetto:”Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di Prestazioni Sanitarie Termali (Stabilimenti Termali) erogate dalla rete territoriale privata accreditata per l’anno 2009. Definizione budget complessivo anno 2009”.

Considerato:

-    che occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati in materia di prestazioni sanitarie termali (Stabilimenti Termali);

-    che occorre tenere conto che il fabbisogno di assistenza termale per i cittadini della Regione Abruzzo risulta essere soddisfatto dagli stabilimenti termali accreditati presenti nella Regione stessa, considerata l’elevata potenzialità degli stessi;

Visto l’art. 4, comma 4., della legge 24.10.2000, n. 323 il quale stabilisce che “l’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

Visto l’accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009, sottoscritto ai sensi del citato articolo 4 della legge 323/2000 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Ministero della Salute e dalla Federterme, organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle aziende termali, che espressamente prevede che “le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’art.1, comma 180 della legge 311/2004, stabiliscono un tetto di spesa per singola ASL e danno disposizioni affinché ciascuna ASL determini, per ogni stabilimento termale insistente sul proprio territorio, un tetto di spesa omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilendo  che tale tetto non possa essere superato, salvo disporre, nel caso si verifichi uno sfondamento, una regressione tariffaria modulata in base all’entità dello sfondamento. Ai fini della mobilità interregionale la Regione che ospita la struttura erogante chiederà alla Regione di residenza degli assistiti l’importo compensatorio corrispondente alla tariffa effettivamente applicata”;

Visto l’art 8, comma 4, della LR n.32 del 31-07-2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengano stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

Dato atto che la quota netta a carico del S.S.N. assegnata alla Regione Abruzzo, costituente il tetto di spesa per l’anno 2009, è pari ad euro 3.110.000,00, eventualmente incrementabile con fondi propri;

Ritenuto, nelle more di definizione dell’accordo nazionale per l’anno 2010, di confermare il tetto di spesa omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali a carico del S.S.N. per l’anno 2009, stabilito in € 3.110.000,00 (euro tremilionicentodiecimila/00);

Ritenuto, inoltre, di ripartire detto fondo tra i singoli erogatori in possesso dei requisiti di legge che hanno effettuato prestazioni nel corso dell’anno 2009 e che risultano essere i seguenti, in conformità dell’allegato 1):

1.   Terme di Caramanico (ASL Pescara)

2.   Terme di Popoli (ASL Pescara)

3.   INI Canistro (ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila);

Considerato che per meglio definire i reciproci rapporti e per assicurare unità di indirizzo su tutto il territorio regionale, è necessario adottare un modello contrattuale uniforme;

Atteso che l’esistenza e la stipula di un contratto con idonea copertura finanziaria è condizione essenziale affinché si possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l’allegato schema di contratto (allegato 2) che si acclude al presente atto e che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, Direttori Generali delle Aziende USL e le strutture private provvisoriamente accreditate, che regolamenta le modalità di erogazione delle prestazioni termali rese a pazienti regionali ed extraregionali;

Dato atto che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e che quindi l’accreditamento predefinitivo verrà sospeso con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Tenuto conto che la presente deliberazione, unitamente agli allegati (tetti di spesa individuali e schema contrattuale), dovrà essere notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di  ritorno, a ciascun erogatore privato, entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando altresì la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad Acta in ordine allo  schema di contratto ed ai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 giorni fissando entro i successivi 10 giorni la data per la stipula del contratto;

Atteso che, in ogni caso viene fissato il termine massimo di 60 giorni dalla data  di adozione del presente atto per la sottoscrizione di tutti i contratti, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

Ribadito, pertanto, che quanto deliberato con il presente atto rappresenta la base per la contrattazione con le strutture private ed è quindi suscettibile di successiva modifica all’esito della procedura di definizione degli accordi negoziali di cui all’ art 8 quinquies D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe in vigore, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art 2041 del c.c.;

Rilevato che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto, rivestendo carattere di urgenza, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze a cui sarà trasmesso all’esito della formale adozione;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

-    di dare atto che le strutture private erogatrici di Prestazioni Sanitarie Termali (Stabilimenti Termali) con le quali si procede alle negoziazioni, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione  della L.R. 31.7.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa, di cui all’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-    di fissare il budget netto complessivo, totalmente a carico del S.S.N., relativo alla spesa 2010, per le prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo ed extra-regionali, nella misura di € 3.110.000,00 (euro tremilionicentodiecimila/00), così come ripartito nel documento allegato 1. Nel caso si verifichi uno sfondamento, è prevista una regressione tariffaria modulata in base all’entità dello sfondamento;

-    di stabilire che le tariffe applicate alle prestazioni di cui al presente provvedimento sono quelle decise in sede di accordo tra la Conferenza delle Regioni e P.A., il Ministero della Salute e la Federterme che possono aumentare, solo per il conguaglio a seguito di definizione di tariffe aggiornate, con effetto retroattivo, senza che, comunque, il budget possa superare quello assegnato;

-    di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità saranno effettuati secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.3.2010;

-    di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti  a tutt’oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;

-    di approvare il modello di contratto negoziale per le Prestazioni Sanitarie Termali (Stabilimenti Termali) erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-    di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, con le modalità indicate in narrativa;

-    di dare atto che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi l’accreditamento predefinitivo verrà  sospeso con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario nazionale;

-    di stabilire che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe in vigore, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art 2041 del c.c.;

-    di stabilire che ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali competenti, proceda all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

-    di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze all’esito dell’adozione, per le ragioni rappresentate in premessa;

-    di disporre che il presente atto sia trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende USL interessate e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate, provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Subcommissario

Dott.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario Ad Acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato