Il Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente – Area I e Area VIII;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla  legge 24 giugno 2009, n. 77 recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 con la quale il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito  con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato che l’articolo 3, della citata O.P.C.M. autorizza il Commissario delegato per la ricostruzione a costituire una “Struttura Tecnica di Missione” al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla citata Ordinanza, nonché a nominare il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, al quale viene riconosciuto “il trattamento economico già in godimento con la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione”;

Considerato che l’articolo 5, comma 1, della richiamata O.P.C.M. prevede che “La Struttura Tecnica di Missione è composta fino ad un massimo di quindici unità da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unità possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni”;

Considerato che l’articolo 5, comma 2, della citata O.P.C.M. prevede che “Al personale della Struttura Tecnica di Missione, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. AI personale dirigenziale applicato presso la Struttura Tecnica di Missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a carico dell'Amministrazione di appartenenza, e riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento”;

Considerato che per il personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l’utilizzo del citato personale avviene con modalità di durata annuale e comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26,  recante “Disposizioni urgenti  per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile” e, in particolare, l’art. 1 che dispone che “Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale”;

Visto il decreto n. 2 del 1° febbraio 2010 del Commissario Delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo,  con il quale lo stesso nomina il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione e costituisce la Struttura Tecnica di Missione individuandone le relative funzioni;

Visto il decreto commissariale n. 9 del 6 maggio 2010 recante “Norme di organizzazione della Struttura tecnica di Missione;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto innanzi citato;

DECRETA

Articolo unico

      All’articolo 2, comma 2, del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 9 del 6 maggio 2010, le parole:  “personale di ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “personale di prestito”.

      Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

      Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, lì 15 Settembre 2010

Il Commissario Delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Giovanni Chiodi