DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITA’ DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Pescara, 27 settembre 2010 N. 57/2010 del Registro delle deliberazioni
IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi prioritari:
1. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
2. interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi di Piano;
3. interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
4. definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
5. attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
6. interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
7. revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità di preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
8. adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
9. adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
10. introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;
Vista la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, con cui la D.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub Commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con specifica attribuzione – fra gli interventi prioritari assegnati – di quello relativo all’ “attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali”;
Vista la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.08.2010, di integrazione dell’incarico già conferito al sub Commissario D.ssa Giovanna Baraldi;
Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;
Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;
Vista la L.R. 31.07.2007, n. 32, “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che con L.R. 26.09.2009, n. 19 l'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. 32/2007, che indica l’elenco delle strutture sanitarie non soggette a regime autorizzatorio, è stato modificato includendovi “gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale”;
Dato atto che con Sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 05.07.2010 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L.R. 26.09.2009 n. 19, con l’effetto di ripristinare – limitatamente agli studi medici ed odontoiatrici – il regime autorizzatorio si cui all’originario disposto della L.R. 32/2007;
Tenuto conto del principio per cui la cessazione di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali opera “ex tunc”, con effetto ripristinatorio del regime normativo preesistente;
Rilevato che appare necessario ed opportuno fornire indicazioni per l’uniforme regolazione delle attività amministrative conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità, con particolare riferimento alle strutture preesistenti alla L.R. 19/2009 e a quelle realizzate successivamente, poiché l’entrata in vigore della citata legge gli studi professionali indicati erano stati esentati dall’obbligo di proporre domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 32/2007, obbligo cadente, in fase di prima applicazione, al 6 ottobre 2009;
Considerato che la competenza a rilasciare i provvedimenti autorizzatori è attribuita dalla legge ai Comuni, e che le indicazioni contenute nel presente atto sono necessarie anche per garantire l’uniformità operativa e l’organizzazione omogenea delle procedure per il loro rilascio;
Ribadito
- che le strutture, attualmente riassoggettate a regime di autorizzazione sono gli studi odontoiatrici e medici “ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate in allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della L.R. 23 giugno 2006, n. 20” (art. 2, comma 1, lett. e, L.R. 32/2007);
- che, a termini di legge (art. 1, L.R. 32/2007), per studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende il luogo ove un determinato professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza esercita, in forma singola o associata, la propria attività professionale;
- che i requisiti e le procedure relativi ai procedimenti di autorizzazione sono quelli contenuti nei Manuali approvati con D.G.R. 01.07.2008 n. 591/P, pubblicati sul BURA Serie speciale n. 75 del 22.10.2008, parzialmente integrati e modificati con Del. Commissario ad acta n. 36/09 del 01.06.2009, pubblicata sul BURA n. 33 del 08.07.2009;
Dato atto che i mentovati studi professionali non sono contemplati fra le strutture da disciplinare con l’atto di fabbisogno, e che conseguentemente la relativa autorizzazione alla realizzazione non è subordinata al rilascio del parere regionale di compatibilità programmatoria (art. 3, comma 3, L.R. 32/2007);
Considerato, pertanto, che il regime di sospensione relativo a provvedimento di nuova autorizzazione o accreditamento di strutture sanitarie private, di cui alle Del. P.C.M. dell’11.09.2008 e dell’11.12.2009, di nomina dell’Organo Commissariale, non si estende ai predetti studi professionali;
Ritenuto necessario stabilire, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 32/2007, per regolarizzazione delle situazioni pregresse, sia per consentire alle strutture già esentate di adeguarsi alle generali prescrizioni regionali in materia (Manuale di autorizzazione e Procedure), sia al fine di consentire la predisposizioni degli strumenti organizzativi per la gestione dei relativi procedimenti da parte degli Enti competenti;
Considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, stante la necessità di fornire tempestivamente indicazioni univoche ai Comuni competenti all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione, e, pertanto, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell’Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, a cui sarà trasmesso all’esito della formale adozione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
per le
motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate
delibera
1) di dare atto, in via generale, che per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, L.R. 26.09.2009, n. 19, gli studi odontoiatrici e medici di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 31.07.2007 n. 32, sono assoggettati al regime di autorizzazione di cui alla medesima legge;
2) di stabilire che gli studi odontoiatrici e medici di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 31.07.2007 n. 32, attualmente in esercizio, sono tenuti a produrre domanda di autorizzazione ai sensi della citata legge entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3) di ribadire che i predetti studi, non sono contemplati fra le strutture da disciplinare con l’atto di fabbisogno, e pertanto l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non è subordinata al rilascio del parere regionale di compatibilità programmatoria e non è soggetta al regime di sospensione di cui in premessa;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e la sua trasmissione, per quanto di competenza, ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute.
Il Commissario ad acta
Dr. Giovanni Chiodi