il presidente della giunta regionale

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni “riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” ed in particolare l'art. 12 concernente la costituzione del Consiglio Camerale;

Visto il Decreto Ministeriale del 24/7/96 n. 501 "Regolamento di attuazione dell'art. 12 comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordino delle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura";

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140;

Vista la nota prot. n. 03659 del 30 aprile 2010 con la  quale il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila ha comunicato al Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo l'avvio del procedimento per il rinnovo del Consiglio Camerale;

Considerato che con nota, prot. n.2010/5542 del 9 luglio 2010 -  in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 6 del citato D.M. n. 501/96 ed al fine di attivare le procedure di cui al successivo art. 5 - la Camera di Commercio di L’Aquila ha trasmesso in originale la documentazione acquisita con i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore, nonché copia dello Statuto Camerale;

Considerato che  con deliberazione n. 4  del 14 maggio 2010 il Consiglio Camerale della Camera di Commercio di L’Aquila ha approvato la ripartizione dei consiglieri per i settori economici nel modo seguente:

“ Il Consiglio si compone di n. 22 consiglieri; n. 20 in rappresentanza dei  settori economici di seguito indicati:

 

 

N. 1 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

N. 1 in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

 

All’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’Industria, del Commercio e dell’Agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese “;

Visto l'art. 5 del citato D.M. n. 501/96 il quale dispone che il Presidente della Giunta Regionale, nella propria funzione, dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 3 dell'art.  2 dello stesso, è tenuto a rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore e ad individuare le organizzazioni imprenditoriali che designano i Componenti del Consiglio camerale, nonché il numero dei Componenti che ciascuna di esse designa, con modalità disciplinate dalla norma medesima;

Considerato che del Consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e che all’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’Industria, del Commercio e dell’Agricoltura,è assicurata una rappresentanza autonoma per piccole imprese;

Rilevato che lo stesso art. 5 prevede, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale determini a quale organizzazione sindacale o associazione di consumatori spetti designare il Componente in Consiglio, attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione o associazione un punteggio per ciascuno dei seguenti parametri : consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, servizi resi ed attività svolte;

Considerato che il comma 6 del citato art. 5 prevede che il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non possa superare il 50% del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre suddetti parametri nel loro complesso;

Ritenuto di fissare in punti 100 il punteggio massimo attribuibile complessivamente ai tre parametri;

Rilevato che il parametro della consistenza numerica è, fra tutti, quello che in termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività nella circoscrizione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori e valutata, per altro, l’opportunità di fissare per tale parametro il massimo punteggio in punti 50;

Ritenuto di dover indicare in punti 25 il punteggio massimo attribuibile rispettivamente agli altri due parametri, attesa la pari rilevanza degli stessi ai fini della rilevazione del grado di rappresentatività;

Ritenuto altresì, di dover attribuire il punteggio massimo alla organizzazione o associazione più rappresentativa, a seconda del parametro di riferimento e di determinare, di volta in volta il punteggio delle altre organizzazioni o associazioni che seguono in graduatoria secondo un criterio proporzionale rispetto al punteggio massimo;

Presa visione della documentazione trasmessa e dei dati relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) , b) , c) del D.M. n. 501/96 dei richiedenti;

Visto il quadro riepilogativo definito sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 commi 2. , 3. , 4. , 5.  e 6 e dell'art. 4 del D.M. 501/96, contenente la determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio Camerale ai sensi dell'art. 10 della legge 580/93 e relativa attribuzione;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in calce;

DECRETA

1)   di approvare il quadro riepilogativo, relativo alla individuazione delle Organizzazioni cui spetta designare i Componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente:

a)   la determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore di appartenenza;

b)  la individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni che designano i Componenti del Consiglio Camerale nonché il numero dei Componenti che ciascuna di queste nomina;

c)   la determinazione a quale organizzazione sindacale o associazione dei  consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il Componente in Consiglio;

2)   di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 501/96, nonché alla Camera di Commercio di L’Aquila e al Ministero dello Sviluppo Economico.

L’Aquila, 24.08.2010

IL PRESIDENTE

Segue allegato