DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA
REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Pescara, N° del Registro delle deliberazioni
IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;
Vista la deliberazione
di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato
l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007tra il Ministro della Salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:
- razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
- interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
- definizione dei contratti con gi erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
- attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
- introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;
Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;
Considerato:
- che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati provvisoriamente accreditati relativamente alle prestazioni ospedaliere per l’anno 2010;
- che la definizione dei tetti di spesa va effettuata per singola Casa di Cura, così come previsto dalla deliberazione del Commissario ad acta n. 10/2010 del 01.02.2010;
- che detta deliberazione prevede, altresì, la definizione del tetto di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e la definizione del tetto di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali;
Vista la deliberazione commissariale n. 13 del 03.02.2010 con la quale si è provveduto ad integrare i 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui al DPCM 29 novembre 2001, con la lista contenuta negli elenchi A) e B) allegati al Patto della Salute 2010-2012;
Considerato che la definizione dei tetti di spesa deve ragionevolmente essere effettuata sulla base di metodologie ritenute condivise dalla comunità scientifica, che vengono applicate in modo graduale e prudenziale, e di seguito indicate:
- Analisi della produzione ospedaliera relativa all’anno 2008 delle strutture private provvisoriamente accreditate, verificandone l’appropriatezza sulla base dei valori medi nazionali forniti dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
- Esclusione dai 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui al DPCM 29/11/2001, dei DRG riferiti al Tunnel Carpale ed alla Cataratta, così come previsto dalla delibera commissariale n. 72/09 del 20.10.2009, prevedendone solo il 20% in regime di ricovero ordinario, in linea con le indicazioni espresse a livello nazionale sulla base di un’ampia casistica accertata.
- Previsione del 30%, dei restanti 41 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, in regime ordinario, con distribuzione del restante 70%, per il 50% in regime diurno acuto e l’ulteriore 50% in regime ambulatoriale.
- Erogazione delle prestazioni relative ai 66 DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario, di cui all’allegato B) del Patto della Salute 2010-2012, per il 50% in regime ordinario acuto e per il restante 50%, il 70% in regime diurno acuto ed il 30% in regime ambulatoriale.
- Valorizzazione delle prestazioni utilizzando il valore pieno previsto dal Decreto Ministeriale del 12/09/2006, così come stabilito nella deliberazione commissariale n. 40/09 dell’11.06.2009.
Rilevato, altresì, che la suddetta metodologia è stata illustrata agli operatori privati provvisoriamente accreditati nel corso di due appositi incontri avvenuti ad iniziativa del Commissario ad acta presso gli uffici regionali in data 28.01.2010 e 05.02.2010;
Dato atto:
- che nel corso dell’incontro del 05.02.2010 è
stato notificato a ciascuna struttura privata provvisoriamente accreditata il
tetto di spesa che
- che la notifica del suddetto tetto è stata ritirata in data 05.02.2010 da:
1) Casa di Cura Nova Salus
2) Casa di Cura Villa Letizia
3) Casa di Cura Di Lorenzo
4) Casa di Cura Ini Canistro
5) Casa di Cura S. Raffaele
- che non è stata ritirata e, quindi, è stata trasmessa mediante raccomanda A.R. in data 09.02.2010 a:
1) Casa di Cura Villa Serena
2) Casa di Cura Pierangeli
3) Casa di Cura Spatocco
- che non è stata ritirata in quanto non presente alla riunione e quindi trasmessa mediante raccomandata A.R. in data 09.02.2010 a:
1) Casa di Cura S. Francesco – Fondazione Padre Alberto Mileno
2) Casa di Cura L’Immacolata
Considerato che
occorre ora quantificare il tetto massimo individuale che è possibile per
Considerato, altresì, che la metodologia di cui sopra viene applicata identicamente anche per quanto concerne la valutazione delle prestazioni erogate da ciascuna struttura a favore di non residenti in ambito regionale nell’anno 2008 e, pertanto, vengono assegnati i relativi tetti individuali anche per l’extra regione di cui all’allegato 1) – seconda colonna;
Ritenuto, inoltre, che è necessario procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;
Visto l’allegato
schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (All. 2), che sarà
sottoscritto tra
Visto l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
Tenuto conto che la presente deliberazione, unitamente agli allegati 1) (tetti di spesa) e 2) (schema contrattuale), viene notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;
Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;
Atteso che, in ogni caso, viene fissata la data del venti aprile 2010 come termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti la spedalità privata, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
Dato atto che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, ricomprenderanno la decorrenza dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010, tenuto conto dei tetti massimi di corrispettivo fissati nelle comunicazioni di cui al 05.02.2010 e al 09.02.2010 per i cittadini residenti come sopra precisato, e i tetti massimi di cui alla presente deliberazione per i cittadini extraregionali;
Considerato che i tetti fissati nell’allegato 1)
del presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituisce il
limite massimo di spesa che
Atteso che l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale affinché si possono erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale;
Tenuto conto che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e, conseguentemente, a decorrere dal 21 aprile 2010, l’accreditamento predefinitivo è sospeso e pertanto da detta data non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
Considerato che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del servizio sanitario regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con deliberazione commissariale n. 40/09 dell’11.06.2009, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;
Dato atto che per le Case di Cura Sanatrix, Santa Maria e Villa Pini d’Abruzzo verranno adottati specifici provvedimenti all’esito delle verifiche in corso;
Rilevato che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;
tutto ciò premesso
per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate
delibera
- di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quail si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;
- di autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all’anno 2010 per i servizi di ospedalità privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 76.477.570,00 (euro settantaseimilioniquattrocentosettantasettemilacinquecentosettanta/00), così come ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1), colonna 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvediniento;
- di autorizzare, altresì, per l’anno 2010 il tetto di spesa nella misura di € 33.890.627,00 (Euro trentatremilioniottocentonovantamilaseicentoventisette/00 per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre regioni del territorto nazionale, così come ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1), colonna 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati, in attuazione dei criteri indicati in narrativa, nella misura individuata nell’allegato 1) sia per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo che per quelli fuori regione;
- di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate, di cui all’allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che per quanto concerne le Case di Cura Sanatrix, Santa Maria e Villa Pini d’Abruzzo verranno adottati appositi e specifici provvedimenti all’esito delle verifiche in corso;
- di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia
e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con
- di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il Commissario ad acta
Dr. Giovanni Chiodi
Seguono allegati