GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23  “Nuova legge organica in materia di artigianato”, e s.m.e i., indicata come legge regionale, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali”  prevede nell’art. 5, comma 3, lett. e) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 43 e seguenti della stessa legge, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione;

Richiamata altresì la Parte terza della legge regionale “Interventi economici e incentivi  a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative” ed in particolare il Titolo II della stessa ”Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione”;

 

Atteso che  l’art. 43, comma 1,  della medesima L.R.23/2009 prevede che la Giunta Regionale,  al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l’espansione dei livelli occupazionali e l’ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici dalla stessa adottati,  agevola l’accesso al credito alle imprese artigiane;

Atteso che gli strumenti  di intervento della Regione all’uopo disciplinati nell’art. 43, comma 2, della L.R. 23/2009   comprendono:

a)   contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto  canoni sulle operazioni di locazione finanziaria  ai sensi della Legge  21 maggio 1981, n. 240, integrati da un bonus una tantum per l’assunzione di nuovo personale e da un contributo una tantum a fondo perduto per operazioni della specie garantiti da un confidi;

b)   contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dai Confidi;

c)   contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing, per le quali non siano stati richiesti e/o ottenuti i contributi di cui alla precedente lett. a);

Atteso  che l’art. 43  citato prevede, al comma 3, che i contributi  di cui al  comma 2 lettera a) del medesimo articolo  sono disposti a  favore di Artigiancassa S.p.A, secondo quanto previsto nelle convenzioni già in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A.;

Atteso che l’art. 44 stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a)   termine e modalità di presentazione  delle richieste di contributo;

b)   misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziaria di cui  all’art. 43, comma 2, lett. a);

c)   modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

d)   tipologie di spese ammissibili;

e)   casi di revoca e decurtazione dei contributi;

f)    obblighi connessi alla gestione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. a);

Richiamata  la  propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009 con la quale, ai sensi del citato art. 44 della L.R. 23/2009, sono state dettate le disposizioni di attuazione del Titolo II “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione” della Parte terza della medesima L.R. 23/2009, così come segue:

-    “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52” - Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;

-    “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  cui all’art. 23, comma 1, della legge 240/81”-  Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;

-    “Art. 43, comma 2, lett. b) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi” - Allegato n. 3 in parte integrante e sostanziale;

-    “Art. 43, comma 2, lett. c) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing”, - Allegato n. 4 in parte integrante e sostanziale;

Richiamata la  L.R. 18 dicembre 2009, n. 31 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 Aprile  2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2099 – 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo) ed alle L.L.R.R.nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009;

Richiamato l’art. 6 della citata L.R. 31/2009 che ha apportato modifiche alla  L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato), in particolare, tra gli altri, agli artt.. 2 (Destinatari),  14 (Iscrizione delle imprese artigiane),  15 ( Natura costitutiva delle iscrizioni), nel senso di ripristinare l’albo provinciale delle imprese artigiane presso ciascuna Camera di Commercio, che, ai sensi della  L.R. 23/2009,  era stato avvicendato con il registro delle imprese; 

Atteso  dovere  modificare le Disposizioni di attuazione degli artt. 43 e 44 del Titolo II della Parte terza della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”dettate con  la propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009 di cui agli Allegati nn. 1, 2, 3 e 4 in parte integrante e sostanziale, inserendo le previsioni corrette relative all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, in luogo delle previsioni attuali che fanno riferimento ad iscrizione nel Registro delle imprese con la denominazione di “impresa artigiana”;

Atteso che Artigiancassa S.p.A., con nota  in data 9/7/2010,  ha fatto conoscere che nel corso di numerosi incontri con esponenti delle principali Banche e Società di leasing operanti in Abruzzo  è arrivata la sollecitazione alla stessa  di proporre alla Regione Abruzzo di attivare, nell’ambito degli interventi agevolativi di cui alle leggi 949/1952 e 240/1981, un intervento  di politica anticongiunturale transitorio volto ad elevare la misura del contributo, fermo restando lo stanziamento disposto recentemente per gli interventi agevolativi di specie e, quindi, senza oneri finanziari  a carico della Regione Abruzzo;

Atteso che, nella citata nota di Artigiancassa S.p.A. è posto in evidenza che, nell’attuale difficile fase economica e produttiva ed in una situazione di bassi livelli dei tassi di interesse, le vigenti misure del contributo previste nei regolamenti in parola per i casi c.d.”ordinari (55%, 45% e 35% del tasso di riferimento), finiscono per essere percepite dalle imprese come non significative portandole, quindi, a non effettuare l’investimento ovvero a non accedere al finanziamento;

Atteso che Artigiancassa, nella medesima nota, ha rappresentato l’opportunità dell’adozione di un provvedimento che disponga “transitoriamente”, ma per un tempo significativo dal punto di vista dell’impatto economico (12 mesi) ossia per le domande  trasmesse fino al 30 giugno 2011, l’innalzamento della misura del contributo al 100% del tasso di riferimento per le seguenti tipologie di destinazione dei finanziamenti:

-    quelle di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i) j) del paragrafo 3 dell’Allegato n. 1 concernente “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”;

-    quelle di cui alle lettere a), b) c), d), e) del paragrafo 3, dell’Allegato n. 2 concernente  “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  di cui all’art. 23 comma 1 della legge 240/81”;

Atteso che nel paragrafo 3 dell’Allegato 1 citato della D.G.R. n. 685 del 23/11/2009, con riferimento alla destinazione del finanziamento di cui alla lett. m), concernente la  trasformazione di ogni tipo di debito a breve dell’impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio/lungo termine, è riportato che la Regione Abruzzo, con riferimento alla specifica tipologia di finanziamento agevolabile, al fine di attivare un’azione anticongiunturale in favore delle imprese artigiane, destina apposite risorse finanziarie da utilizzare per le specifiche domande trasmesse fino al 31 dicembre 2010, le quali sono ammissibili alle agevolazioni con la maggiore misura del contributo di cui al successivo paragrafo 9, lettera a), sub 1), ovvero il 100%  del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, per la quota di finanziamento ammessa al contributo in conto interessi;

Richiamata la nota prot. n. 1069/Segr. del 15/12/2009 a firma del Vice Presidente ed Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Alfredo Castiglione, con la quale, a seguito dell’approvazione, in data 14/12/2009, della delibera di Giunta Regionale n. 747 con oggetto”  Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al D.Lgs 31/3/1998, n. 112 – Riparto della somma di €  18.844.181,40 di cui al Fondo Unico.Stanziamento anno 2009” è stata trasmessa, per il seguito di competenza, la tabella definitiva contenente la destinazione dei fondi a disposizione del Servizio “Sviluppo dell’Artigianato”;

Atteso che nella citata tabella allegata alla nota citata prot. 1069/Segr. del 15/12/2009 è riportato uno stanziamento di importo pari ad € 2.500.000,00 per “Legge n. 949/1952 – tasso di interesse (Artigiancassa) – Legge n. 240/81 - Servizio competente Artigianato” ed uno stanziamento di importo pari ad € 300.000,00 per “Legge n. 949/1952 – tasso di interesse (Artigiancassa) – Trasformazione dei debiti a breve in finanziamenti a medio-lungo termine - Servizio competente Artigianato”;

Atteso che Artigiancassa ha altresì  rappresentato che, in caso di accoglimento della proposta avanzata di adottare un provvedimento di politica anticongiunturale transitorio per le domande trasmesse fino al 30 giugno 2011, come sopra descritto, sarebbe opportuno prorogare fino al  30 giugno 2011 la vigente già richiamata, analoga previsione relativa ai finanziamenti di consolidamento dei debiti a breve ed eliminare la specifica destinazione dello stanziamento ad hoc (€ 300.000,00) da utilizzarsi, indistintamente, con i restanti stanziamenti regionali;

Atteso che, come rappresentato da Artigiancassa, l’intervento di cui trattasi non comporta  oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione Abruzzo.

Atteso di condividere  la proposta presentata da Artigiancassa con nota del 9/7/2010, ritenendo sussistente  l’opportunità di adottare un provvedimento che disponga, per il periodo fino al 30 giugno  2011, l’innalzamento della misura del contributo al 100% del tasso di riferimento per le indicate tipologie di destinazione dei finanziamenti e pertanto apportare le correlate modifiche all’attuale testo delle Disposizioni di attuazione degli artt. 43 e 44 del Titolo II della Parte terza della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”,  dettate con  la propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009;

Atteso, altresì, che negli Allegati  3 e 4,  concernenti rispettivamente   “Art. 43, comma 2, lett. b) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi”,  e  “Art. 43, comma 2, lett. c) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing”, la numerazione degli articoli non è riportata in modo corretto e non è riportata la clausola “de minimis”,  prevista peraltro negli Allegati 1 e 2 delle citate Disposizioni di attuazione;

Atteso dovere procedere alla correzione della numerazione non esatta degli articoli, contenuta negli Allegati 3 e 4 delle Disposizioni di attuazione degli artt. 43 e 44 della L.R.23/2009 di cui alla propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009 sopra citati,  e ad inserire all’interno degli stessi Allegati 3 e 4,  la clausola “de minimis”;

Richiamata la  nota dell’Assessore allo Sviluppo Economico n. 591/Segr del 20 luglio 2010, con oggetto: “funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al D.L.vo 31/03/98, n. 112 – Riparto della somma di € 18.844.181,40 di cui al Fondo Unico Stanziamento anno 2009”, con la quale, facendo seguito alla nota prot. n° 1069/Segr del 15/12/2009, è stata comunicata  la modificazione della tabella definitiva contenente la destinazione dei fondi a disposizione del  Servizio Sviluppo dell’Artigianato”, allegata alla nota stessa, nel senso  che è soppressa  la destinazione a  “Legge n.  949/1952 – Tasso di interesse (Artigiancassa) – trasformazione dei debiti a breve in finanziamenti a medio – lungo termine”, della somma di € 300.000,00, ovviamente in relazione alla parte della somma stessa che non è stata  già impegnata/utilizzata da Artigiancassa per la specifica destinazione, la quale è ridestinata in aumento dello stanziamento di € 2.500.000,00 concernente “Legge n. 949/1952 Tasso di interesse (Artigiancassa)- legge n. 240/81 ;

Dato atto che  la tabella allegata alla nota dell’Assessore allo Sviluppo Economico prot. n° 1069/Segr del 15/12/2009, come ridefinita con la nota n° 591 /Segr dello stesso Assessore allo Sviluppo Economico del 20 luglio 2010  riporta uno stanziamento di € 2.800.000,00 per “Legge n. 949/1952 Tasso di interesse (Artigiancassa) - legge n. 240/81”, con la specificazione che nello stanziamento è confluita la somma di € 300.000,00 per la parte non impegnata/utilizzata  da Artigiancassa, già destinata a “Legge n. 949/1952 – Tasso di interesse (Artigiancassa) –trasformazione dei debiti a breve in finanziamenti a medio – lungo termine”;

Atteso, pertanto, dover procedere ad approvare  le seguenti modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali della propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009, con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 – Disposizioni di attuazione”, così come segue:

1)   agli Allegati 1 e 2, rispettivamente concernenti “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”  e “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  di cui all’art. 23 comma 1 della legge 240/81”,  al  paragrafo Soggetti beneficiari e in tutti gli altri punti nei quali era riportato il riferimento ad iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di “impresa artigiana” , è riportato il corretto riferimento ad iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

2)   all’Allegato 1 sopra citato, al paragrafo 9 suddetto,  è riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto interessi al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i)  j), m) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 30 giugno 2011;

3)   all’Allegato 2 sopra citato, al paragrafo 10, è riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto canoni al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e) per le domande di agevolazione trasmesse  fino al 30 giugno 2011;

4)   agli Allegati 3 e 4, concernenti rispettivamente  “Art. 43, comma 2, lett. b) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi”,  e  “Art. 43, comma 2, lett. c) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing”, nei punti in cui era riportato il riferimento ad  iscrizione nel Registro delle imprese è riportato il corretto riferimento ad iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

5)   agli Allegati 3 e 4 sopra citati  si procede alla rinumerazione degli articoli in modo corretto e sono inserite le  disposizioni concernenti l’applicazione della clausola “de minimis”;

Atteso che le modifiche ed integrazioni apportate con il presente atto, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23,  alla D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 con oggetto“L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza titolo II “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 – Disposizioni di attuazione”  sono state  redatte secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della L.R 30 ottobre 2009, n. 23;

Dato atto che la documentazione richiamata è agli atti del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto sopra esposto,

1)   di  approvare  le seguenti modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali della propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009, con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 – Disposizioni di attuazione”, così come segue:

-    agli Allegati 1 e 2, rispettivamente concernenti “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”  e “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 23 comma 1 della legge 240/81”,  al  paragrafo Soggetti beneficiari e in tutti gli altri punti nei quali era riportato il riferimento ad iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di “impresa artigiana” , è riportato il corretto riferimento ad iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

-    all’Allegato 1 sopra citato, al paragrafo 9 suddetto, è riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto interessi al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i)  j), m) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 30 giugno 2011;

-    all’Allegato 2 sopra citato, al paragrafo 10, è riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto canoni al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e) per le domande di agevolazione trasmesse  fino al 30 giugno 2011;

-    agli Allegati 3 e 4 concernenti rispettivamente  “Art. 43, comma 2, lett. b) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi”,  e  “Art. 43, comma 2, lett. c) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing”, nei punti in cui era riportato il riferimento ad  iscrizione nel Registro delle imprese è riportato il corretto riferimento ad iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

-    agli Allegati 3 e 4 sopra citati  si procede alla rinumerazione degli articoli in modo corretto e sono inserite le  disposizioni concernenti l’applicazione della clausola “de minimis”;

2)   di approvare la nuova stesura delle disposizioni di attuazione degli artt. 43 e 44 del Titolo II   della Parte terza della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica  in materia di artigianato”, indicata come  “legge regionale”, per gli “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione”, così come segue:

-    art. 43, comma 2, lett. a) “Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”- Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;

-    art. 43, comma 2, lett. a) ”Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  di cui all’art. 23 comma 1 della legge 240/81” - Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;

-    art. 43, comma 2, lett. b) “Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi” - Allegato n. 3 in parte integrante e sostanziale;

-    art. 43, comma 2, lett. c) “Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing” - Allegato n. 4 in parte integrante e sostanziale.

3)   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A..

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