GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la legge regionale n. 146 del 24.12.1996, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, regola nel titolo V , agli artt.31 e seguenti, la disciplina degli acquisti delle Aziende, in particolare all’art. 32, recante nel titolo “Forniture”così prevede:
1. Le forniture devono di norma essere
configurate per fabbisogni complessivi di Azienda.
2. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, istituisce un apposito Ufficio unico degli acquisti..
3. L’ufficio unico degli acquisti è investito
delle seguenti competenze:
a) scelta del contraente tramite le procedure
previste dalle vigenti normative in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle pubbliche amministrazioni, per contratti superiori a € 211.000,00 oltre
I.V.A. di legge;
b)
promozione e sviluppo di convenzioni
regionali che aggreghino la domanda di beni e servizi da parte delle Aziende
Sanitarie Locali ed Ospedaliere a livello regionale, anche per contratti con
importi inferiori al valore indicato al precedente punto a);
c)
consulenza in materia contrattuale in
favore delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere".
d) Relazione semestrale obbligatoria dell’attività svolta alla competente Commissione consiliare.
4. La Giunta regionale detta disposizioni in
ordine alla composizione e al funzionamento dell'Ufficio unico degli acquisti
5. Le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere,
con riferimento agli acquisti e alle forniture di beni e servizi di importo
superiore a € 211.000,00 oltre I.V.A. di legge, trasmettono all’Ufficio Unico
degli acquisti apposita nota contenente l’indicazione dei beni e servizi da
acquistare, dei prezzi stimati e di ogni altro elemento necessario per la
procedura di acquisizione, ai sensi delle norme vigenti in materia.
6. A tal fine le Aziende conferiscono mandato
speciale all'Ufficio unico degli acquisti affinché provveda all'espletamento
dell'attività di acquisizione di beni e servizi in nome e per conto delle
stesse, nel rispetto delle vigenti normative in materia di scelta del
contraente-fornitore
7. È ammessa l’articolazione in lotti, senza
artificiosi frazionamenti allo scopo di sottrarre la fornitura all’applicazione
della normativa comunitaria, nei seguenti casi:
a)
per comprovate esigenze tecniche di
differenziazione merceologica o prestazionale;
b)
quando l’entità o la particolarità della
domanda aggregata inibisca, in relazione al mercato di riferimento, una
adeguata concorrenzialità;
c)
quando, in relazione alle particolari
caratteristiche del mercato di riferimento, la concentrazione della domanda
possa determinare la concentrazione dell’offerta e quindi il venir meno di una
adeguata concorrenzialità
7-bis.
Entro trenta giorni dal ricevimento della nota di cui al comma 5, l’Ufficio
Unico degli Acquisti può autorizzare l’Azienda sanitaria interessata ad
espletare la procedura di aggiudicazione nel rispetto degli atti trasmessi,
ovvero avvia, entro i successivi trenta giorni, la procedura di aggiudicazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 816 del 31 dicembre 2009, integrata da successiva deliberazione n. 168/2010,con la quale è stata approvata la riorganizzazione dell’intera struttura regionale , ed in particolare, con i medesimi atti, ha proceduto alla soppressione dell’esistente Ufficio gare ed appalti ed ha stabilito che l’Ufficio “Acquisizione Risorse – Osservatorio Prezzi e Tecnologia – Gestione Liquidatoria del Servizio di Programmazione Economico – Finanziaria e Controllo di gestione delle Aziende Sanitarie, di nuova istituzione, tra gli altri, svolge i seguenti compiti: “espleta attività di coordinamento per le procedure di acquisizione in economia e le procedure di gara in raccordo con le aree vaste e, nelle more dell’attivazione di dette aree vaste, cura gli adempimenti dell’ufficio Unico Acquisti, di cui all’art.32 della L.R. n.146/96 e successive modifiche ed integrazioni”;
Rilevato che in data 21 febbraio 2008 è stato firmato un accordo di collaborazione fra la Regione Abruzzo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento dell’Amministrazione del Personale e dei Servizi del Tesoro e CONSIP S.p.A. ,che prevede, fra le altre cose, il supporto da parte di CONSIP S.p.A. allo “sviluppo di un sistema di controllo e di monitoraggio della domanda attraverso l’analisi dei fabbisogni e la profilazione dei comportamenti di acquisto, con l’obiettivo di sviluppare un marketing degli acquisti per gli approvvigionamenti della Regione”;
Rilevato altresì che detto accordo è stato successivamente prorogato in data 14 ottobre 2009 per ulteriori 18 mesi;
Considerato che a seguito di vari incontri tenutisi presso l’Assessorato alle Politiche della Salute fra i rappresentanti delle ASL e la stessa CONSIP, è stato concordato di affidare alla CONSIP S.p.A., nell’ambito del rapporto di supporto e di consulenza già in atto, lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante nelle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo e del Servizio di fornitura e manutenzione full risk del sistema informativo e telefonico 118 della Regione Abruzzo;
- che con nota del 13 maggio 2010, prot. n. 8895/22 veniva formalmente richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, l’autorizzazione affinché la CONSIP S.p.A. potesse prestare il supporto richiesto;
Vista la nota positiva di riscontro alla suddetta richiesta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, datata 25/06/2010, prot. n. 8302;
Tenuto conto che, come concordato con i rappresentanti delle Aziende Sanitarie , verranno fornite tutte le opportune indicazioni circa la scelta delle procedure ad evidenza pubblica da utilizzare, le specifiche tecniche richieste dal progetto, la durata temporale e/o documentazione necessaria per l’espletamento delle attività richieste ;
Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ne attesta la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti )e s.m.i.;
Vista la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le
motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte:
1) di affidare alla CONSIP S.p.A., nell’ambito del rapporto di supporto e di consulenza già in atto, lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante nelle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo e del Servizio di fornitura e manutenzione full risk del sistema informativo e telefonico 118 della Regione Abruzzo;
2) di dare atto che la presente autorizzazione non comporta nessun onere a carico del Bilancio regionale ;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Direzioni Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
4) di trasmettere altresì copia del presente atto alla CONSIP S.p.A. e alla Direzione Risorse Umane e Strumentali - Servizio Appalti Pubblici e Contratti;
5) di inviare la presente Deliberazione al Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A. della Regione Abruzzo per la pubblicazione della stessa;
6) di incaricare il Servizio Programmazione Finanziaria Programmazione Economico – Finanziaria e Controllo di gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute ad espletare gli adempimenti necessari per l’attuazione di quanto disposto con il presente atto.
Seguono allegati