Il dirigente del servizio

Visto:

-    il decreto legge 25.06.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

-    in particolare, l’art.11 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che dispone l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

-    il DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella G. U. 19 agosto 2009, n.191, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’art.11 del citato D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

-    l’art.3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa che dispone che le risorse di cui all’art.2, comma 2, lett. C) del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17.03.2003 pubblicato nella G. U. n.132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all’art.1, comma 1, lettere b), c), e d) nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano medesimo;

-    l’art.4 del citato Piano nazionale che dispone, tra l’altro che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull’effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana;

-    il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08 marzo 2010, pubblicato sulla G.U. n.104 del 06 maggio 2010 Serie Generale, con il quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse del “Piano nazionale di edilizia abitativa” destinate al finanziamento degli interventi di cui all’art.1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, in particolare alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse pari ad € 9.362.674,39;

-    il D.P.C.M. 21.11.2007 “Ripartizione dei fondi per l’edilizia a canone speciale” con il quale sono state assegnati alla regione fondi pari ad € 173.190,054;

-     la deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/1992,  in particolare la Scheda B.2 della deliberazione 135/12 citata, – relativa al coofinanziamento di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli immobili residenziali pubblici e privati esistenti e nuova costruzione;

-     la deliberazione della Giunta Regionale del 16.12.2004, n. 1319: “Bando per la concessione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli immobili residenziali pubblici e privati”;

-    la deliberazione di C.R. verbale n. 99/3 del 04.03.2008 di approvazione del “Programma regionale Operativo per le città e sistemi insediativi per la riqualificazione dei tessuti urbani” con cui sono state programmate le risorse messe a disposizione del C.I.P.E. sulle annualità relative ai limiti di impegno autorizzati e quantificati;

-    la linea di azione del PAR FAS n.VI.1.b “ Potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con affitto a canone concordato nei quartieri degradati delle città” dove sono stati destinati risorse pari ad € 26.500.000, la quale prevede che l’attuazione degli obiettivi venga realizzata in prosecuzione e congiuntamente al succitato Programma regionale Operativo;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.696 del 13.09.2010 con la quale:

-     sono stati approvati i criteri per la predisposizione del Programma Coordinato di cui all’art.8 del DPCM “Piano Nazionale di edilizia abitativa”;

-    è stato stabilito l’indizione di bandi per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la locazione di alloggi a canone sostenibile, a canone concordato, con locazione a termine, per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata;

Considerato:

-     che occorre procedere all’approvazione ed emanazione dei bandi, e che per la presentazione delle domande sono stati predisposti i sottoelencati modelli ove sono previste le caratteristiche di ammissibilità degli interventi, criteri di valutazione delle proposte, requisiti oggettivi degli interventi e soggettivi, oltre alla documentazione da allegare:

1.   Bando destinato ai Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti – Allegato 1;

2.   Bando destinato ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – Allegato 2;

3.   Integrazioni contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche destinate ai Comuni – Allegato 3;

-    come previsto nella delibera di Giunta Regionale n.696 del 13.09.2010, è demandato a successivo atto il Bando riservato al Comune di L’Aquila, ai fini della programmazione del contributo di solidarietà;

Ritenuto di dover far riferimento, ai fini della programmazione degli interventi di edilizia agevolata, per quanto concerne la misura in percentuale del contributo, all’aliquota media pari al 20%

Di stabilire:

-    specifiche procedure temporali per le proposte che prevedono varianti allo Strumento Urbanistico ai fini dell’approvazione e l’adozione della stessa, le quali sono previste in ogni modello di bando;

-    che le procedure per l’approvazione della variante urbanistica sono definite dal Comune, comprese quelle previste dall’art.8, comma 3, del DPCM 16.08.2009.

Di confermare, relativamente ai contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici, che i soggetti ammissibili alla contribuzione finanziaria sono:

-    i privati cittadini che hanno prodotto istanza per le annualità  2008 e 2009, con handicap al 100%, ai sensi della L.13/89, i quali saranno ammessi di diritto e le relative domande evase secondo graduatoria da predisporre;

-    i Comuni per integrazioni funzionali di interventi su edifici pubblici rilevanti e strategici;

Tenuto conto del sisma del 06.04.2009 e della scadenza prevista dalla L. 13/89 per la trasmissione delle domande alla Regione per l’annualità 2008, fissata al 30.04.2009, si conviene che solo per l’annualità 2008 i Comuni sono tenuti a ripresentare e confermare nei termini previsti dal presente Bando, copia delle istanze, anno 2008, prodotte dai privati cittadini per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89;

Preso atto che la Regione si è fatta carico di acconsentire la definizione ed il completamento di quegli interventi che per vari motivi non sono pervenuti a completa definizione, ammettendo di diritto quei Comuni che hanno già presentato richiesta di contribuzione a completamento di opere rientranti nella fattispecie prevista nel Bando;

Ritenuto che per le riserve previste nella deliberazione di C.R. verbale n. 99/3 del 04.03.2008 “Progetti urbani innovativi di edilizia sociale” ed “Interventi pilota puntuali”, non si rende necessaria la predisposizione dei modelli di domanda, dato che i soggetti interessati possono presentare la documentazione in base alle finalità ed obiettivi specifici previsti, fermo restando la conferma delle risorse finanziarie che potrà determinarsi con il reperimento di ulteriori disponibilità che dovranno essere accertate; quanto sopra anche per i completamenti di Programmi Complessi, così come previsto nella deliberazione di G.R. n.1209/2007;

Ritenuto, in base alle disponibilità finanziarie, di dover redigere due distinte graduatorie redatte per i Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, tenendo conto del finanziamento riservato alle ATER (quota pari al 35% dei fondi di cui al D.M. 08.03.2010 pari ad € 3.276.936,04) che viene suddiviso secondo le percentuali indicate nella deliberazione C.R. n.99/3 del 04.03.2008, in particolare per il Bando dei Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti una quota di € 1.081.388,89 e per quello dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti la quota di € 2.195.547,15;

Tenuto conto che per l’attuazione delle procedure previste dall’art.4 e dall’art.8 comma 3) del DPCM 16.07.2009 il soggetto promotore è il Comune con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

DISPONE

-    Di approvare gli allegati bandi regionali, modelli di domanda Allegati 1), 2), 3) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di Giunta Regionale n. 696 del 13.09.2010, oltre alle modalità richiamate nelle premesse.

-    Di ribadire:

--   che il termine ultimo per l’invio delle domande, redatte secondo i modelli allegati 1), 2) e 3), è il giorno 29.10.2010 alle ore 13,00 (35° giorno dalla data di PUBBLICAZIONE dei presenti bandi sul B.U.R.A.);

-    che le domande vanno presentate secondo i modelli approvati, debitamente compilate e sottoscritte in originale e complete della documentazione richiesta. La proposta deve pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.a. o mediante consegna diretta in plico chiuso al seguente indirizzo: REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE LL.PP., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA – Servizio Edilizia Residenziale - Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L’AQUILA e con la dicitura Programma di Edilizia residenziale pubblica;

-    che le due graduatorie relative ai modelli allegati 1) e 2) vengano riferite all’intero territorio regionale;

-    che la graduatoria di cui alle richieste per l’abbattimento delle barriere architettoniche vengono redatte, a seguito della ricognizione dei fondi, secondo le modalità previste nella delibera di Giunta Regionale del 16.12.2004, n. 1319 e con le modalità richiamate nelle premesse.;

-    che la misura dei contributi massimi sono quelle indicate nell’art-5 comma 2) del DPCM 16.07.2009 per gli alloggi che saranno offerti a canone sostenibile, mentre per gli alloggi a canone concordato si farà riferimento alla delibera di G.R. n.865 del 09.10.2003, per tutti gli altri casi di edilizia agevolata si farà riferimento è il D.M. del 1994 “Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata” (G.U. n.194 del 20.08.1994);

-    che l’aliquota media degli interventi di edilizia agevolata in proprietà, ai fini della concessione  del contributo è pari al 20%.

Il Programma Coordinato, da sottoporre alla Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il bando aggiuntivo riservato al Comune di L’Aquila (quota di solidarietà) sarà emesso con successivo atto.

Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Elio Iagnemma

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