PROROGA ACCORDO DI PROGRAMMA

IL PRESIDENTE

Premesso:

-    che in data 28.03.2006, nella sede della Provincia in L’Aquila, tra il Presidente della Provincia, gli Assessori all’Urbanistica e alla Viabilità della Provincia, il Sindaco del Comune di Aielli e il Sindaco del Comune di Celano, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione di una variante ai P.R.G. nei comuni di Celano e di Aielli, per la modifica della S.R. n. 5 e n. 5 bis e la modifica del P.I.P. di Celano, per la deroga agli artt. 33 e 35 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e per la modifica della viabilità di interesse provinciale, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, nel testo in vigore;

-    che, il Comune di Celano con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15.07.2006 e il Comune di Aielli con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 21.07.2006 hanno ratificato l’Accordo di Programma medesimo;

-    che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 70 dell’11.10.2006 l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila ha concesso la deroga agli artt. 33 e 35 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché la modifica alla viabilità di interesse provinciale della S.R. n. 5 e n. 5-bis in relazione alle previsioni dell’accordo di programma oggetto della deliberazione stessa;

-    che con proprio Decreto n. 35 del 27.12.2006 il Presidente della Provincia dell’Aquila ha approvato l’accordo di programma di che trattasi, determinando la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, in conformità alla normativa vigente in materia;

Preso atto:

-    che le variante urbanistiche riguardanti l’accordo di programma hanno per oggetto:

-    l’individuazione di un’area a destinazione commerciale, interna al P.I.P. di Celano per una grande struttura di vendita, da realizzare mediante accorpamento di esercizi commerciali preesistenti ai sensi dell’art. 11 della L.R. 9.08.1999 n. 62;

-    le modifiche riguardanti la viabilità circostante di interesse comunale e provinciale;

-    che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 70 dell’11.10.2006, con la quale è stato ratificato l’accordo e concesso la deroga agli artt. 33 e 35 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato specificato che nel caso di mancata realizzazione delle opere pubbliche previste nell’accordo di programma, in conformità alle clausole dall’accordo medesimo, sarebbe venuta meno anche la deroga al P.T.C.P.;

Tenuto conto che con l’Accordo di Programma di che trattasi è stato, tra l’altro, convenuto:

-    Articolo 2 (oggetto dell’accordo):

« Oggetto dell’accordo di programma è l’impegno da parte dell’amministrazione comunale di Celano  e di Aielli a realizzare, nel rispetto degli elaborati di cui all’art. 1, le seguenti opere:

a)  uno svincolo a piani sfalsati in corrispondenza dell’intersezione della strada S.R. n. 5 e l’ingresso alla zona industriale – commerciale;

b)  una rotatoria tra l’intersezione fra la S.R. 5 e la S.R. 5bis;

c)   adeguamento della sede stradale della S.R. n. 5 nel tratto dall’intersezione con via Paduli all’intersezione con lo svincolo autostradale A 25 (Aielli-Celano) in modo da avere un’arteria extraurbana di tipo C1 o C2 in relazione alla disponibilità fondiaria, con  sistemazione del relativo svincolo di innesto sulla S.R. n. 5;

d)  proposta progettuale per l’intersezione della S.R. 5 e via Paduli;

      I Comuni di Celano e di Aielli si impegnano a realizzare le opere di cui ai punti a) b) c) nel rispetto delle normative concernenti le opere pubbliche (109/94, e s.m.i.), e con le modalità di cui agli atti convenzionali allegati al presente accordo, entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente accordo sul BURA e comunque prima dell’apertura dell’esercizio commerciale. »;

-    art. 6 Tempi e modi di esecuzione delle opere:

      « I Comuni di Celano e di Aielli si impegnano a realizzare le opere di cui al punto a) b) c) d) ed a progettare quella di cui al punto e) con le modalità di cui agli atti convenzionali allegati al presente accordo e nel rispetto delle normative concernenti le opere pubbliche (109/94, e s.m.i.), entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente accordo sul BURA e comunque prima dell’apertura dell’esercizio commerciale. »;

Considerato:

-    che con atto prot. n. 11443 del 20.07.2010, il Sindaco del Comune di Celano ha chiesto la proroga dell’Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Provincia dell’Aquila n. 35/2006, in considerazione “dei ritardi tecnici amministrativi nelle procedure di mutamento d’uso di alcune aree demaniali nella zona dell’intervento e delle difficoltà operative dovute al sisma dell’aprile 2009”;

-    che la concessione della proroga non influisce sulla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nell’accordo, né sulle variazioni degli strumenti urbanistici comunali e del piano provinciale, i cui effetti sono stati determinati dall’approvazione dell’accordo con Decreto Presidenziale n. 35/2006, previe ratifiche dei Consigli Comunali di Aielli e Celano nonché deroga e modifica al P.T.C.P. di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale dell’Aquila n. 70/2006;

DECRETA

La proroga dell’Accordo di Programma approvato, ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.Lgs. 267 del 18.08.2000, con Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 27.12.2006, avente ad oggetto la Variante ai Piani Regolatori Generali dei comuni di Celano e di Aielli, relativamente alla modifica delle S.R. n. 5 e n. 5 bis, la variante al P.I.P. del comune di Celano, la deroga agli articoli 33 e 35 delle N.T.A. del P.T.C.P. e la modifica alla viabilità di interesse provinciale, sottoscritto dalle Amministrazioni interessate in data 28 marzo 2006, ratificato con deliberazione del C.C. di Aielli n. 33 del 21.07.2006 e con deliberazione del C.C. di Celano n. 20 del 15.07.2006.

La proroga viene concessa per ulteriori tre anni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul BURA, entro i quali i comuni di Celano e di Aielli sono tenuti a realizzare le opere pubbliche previste, così come disposto negli artt. 2 e 6 dell’accordo medesimo, nel rispetto delle normative concernenti le opere pubbliche (109/94, e s.m.i.). Le stesse opere dovranno comunque essere completate prima dell’apertura dell’esercizio commerciale.

L’Aquila lì 19.08.2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

Antonio Del Corvo

Per il presidente

il vice presidente

Antonella Di Nino