LA GIUNTA
REGIONALE
Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457
"Norme per l'edilizia residenziale" ed in particolare l’art. 3, lett.
n) e l’art. 4 lett. g), relativi alla definizione periodica dei limiti massimi
che le Regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per
gli interventi;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n.
179, “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”;
Visto il D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 ed in particolare l’art. 62 – 2°
comma – lett. a) e b) che ha soppresso il C.E.R. (Comitato per l’edilizia
residenziale pubblica) ed il suo Segretariato Generale;
Visto il Decreto
Ministeriale del 5 agosto 1994;
Richiamate le proprie
deliberazioni n. 5327 e n. 192, rispettivamente del 06/11/1995 e 10/02/1999,
aventi per oggetto le determinazioni regionali sui limiti di costo per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;
Considerato che:
- a seguito della entrata in vigore del
Decreto Legislativo 31 marzi 1998, n° 112 la materia è stata trasferita alla
Regione;
- con L.R. 3 marzo 1999, n° 11 la
determinazione dei costi massimi dell’edilizia residenziale pubblica è
ricompresa tra le funzioni riservate alla Regione - art. 47, punto d);
- ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14 settembre
1999 n. 77 tale competenza è da ascriversi in capo all’esecutivo regionale;
- in questi ultimi anni si sono registrati
significativi incrementi dei costi di costruzione dovuti all’aumento dei prezzi
dei materiali di costruzione e della manodopera, a recenti disposizioni
normative che hanno reso obbligatori particolari requisiti degli alloggi in
tema di sismicità, edilizia sostenibile, risparmio energetico e barriere
architettoniche;
Ritenuto di dover
adeguare i precedenti limiti di costo ai maggiori costi derivanti dalle nuove e
sopraggiunte normative oltre che alle variazioni percentuali intervenute e
registrate dall’ISTAT per il costo di costruzione di un fabbricato
residenziale, che risultano della misura del 49% circa, a valere sui costi
massimi, di cui alla Delibera Giunta regionale n. 5327 del 06/11/1995, dal
giugno 1994 al giugno 2009;
Visto il parere espresso
dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (C.R.T.A.) nella seduta del
3.8.2010, allegato B);
Dato atto della
legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo
stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;
A voti unanimi e palesi
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- di approvare i limiti massimi di costo per
gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul
territorio regionale, così come definiti nell'allegato “A” che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Il Dirigente del Servizio competente per
materia è incaricato di provvedere a definire con proprio atto i successivi
adeguamenti dei costi in relazione alla variazione dell’indice ISTAT.
Segue allegato