LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" ed in particolare l’art. 3, lett. n) e l’art. 4 lett. g), relativi alla definizione periodica dei limiti massimi che le Regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”;

Visto il D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 ed in particolare l’art. 62 – 2° comma – lett. a) e b) che ha soppresso il C.E.R. (Comitato per l’edilizia residenziale pubblica) ed il suo Segretariato Generale;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 agosto 1994;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 5327 e n. 192, rispettivamente del 06/11/1995 e 10/02/1999, aventi per oggetto le determinazioni regionali sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;

Considerato che:

-    a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzi 1998, n° 112 la materia è stata trasferita alla Regione;

-    con L.R. 3 marzo 1999, n° 11 la determinazione dei costi massimi dell’edilizia residenziale pubblica è ricompresa tra le funzioni riservate alla Regione - art. 47, punto d);

-    ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 tale competenza è da ascriversi in capo all’esecutivo regionale;

-    in questi ultimi anni si sono registrati significativi incrementi dei costi di costruzione dovuti all’aumento dei prezzi dei materiali di costruzione e della manodopera, a recenti disposizioni normative che hanno reso obbligatori particolari requisiti degli alloggi in tema di sismicità, edilizia sostenibile, risparmio energetico e barriere architettoniche;

Ritenuto di dover adeguare i precedenti limiti di costo ai maggiori costi derivanti dalle nuove e sopraggiunte normative oltre che alle variazioni percentuali intervenute e registrate dall’ISTAT per il costo di costruzione di un fabbricato residenziale, che risultano della misura del 49% circa, a valere sui costi massimi, di cui alla Delibera Giunta regionale n. 5327 del 06/11/1995, dal giugno 1994 al giugno 2009;

Visto il parere espresso dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (C.R.T.A.) nella seduta del 3.8.2010, allegato B);

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di approvare i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale, così come definiti nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-    Il Dirigente del Servizio competente per materia è incaricato di provvedere a definire con proprio atto i successivi adeguamenti dei costi in relazione alla variazione dell’indice ISTAT.

Segue allegato