Il dirigente del servizio

Omissis

determina

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 la Determinazione dirigenziale n. DF3/82 del 05/08/05 rilasciata al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano per l’esercizio di un impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti urbani non pericolosi per i codici CER dei rifiuti indicati nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una potenzialità oraria di 60 ton/h, avente i seguenti identificativi:

-    Trituratore - Matricola 245

-    Nastro Trasporto Rifiuti – 1765

-    Vaglio Rotante – Matricola 1766

-    Nastro Sottovaglio – Matricola 1767

-    Nastro trasporto Frazione Umida – Matricola 1768

-    Deferrizzatore (Frazione umida da selezione) – Matricola 0542-001

-    Nastro Trasporto Frazione Umida – Matricola 1770

-    Nastro reversibile frazione umida – Matricola 1773

-    Nastro trasporto frazione secca – Matricola 1769

-    Deferrizzatore (Frazione secca) – Matricola 0544-007

-    Nastro trasporto frazione secca – Matricola 1771

-    Nastro reversibile frazione secca – Matricola 1774

-    Nastro scarico materiali ferrosi – Matricola 1772

2)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;

3)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs 03.04.06 n. 152, la proroga della campagna di attività dell’impianto mobile di proprietà del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano a servizio della discarica consortile sita in loc. Cerratina di Lanciano fino alla data del 31/12/2010;

4)   di stabilire che dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni per la gestione dell’impianto, dettate dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti– con parere tecnico di cui alla nota prot. n.  4293 del 28/07/2010 qui di seguito riportate:

“Omissis…Pertanto in considerazione delle normative vigenti si ritiene l’impianto mobile conforme e si richiede di trasmettere anche al Dipartimento Provinciale di Chieti i dati dei valori del DOC”; 

5)   di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di smaltimento D 9 di cui all’Allegato B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di conferire i rifiuti trattati ad un impianto di smaltimento autorizzato;

6)   di stabilire che nell’esecuzione delle singole campagne, devono essere rispettate le seguenti indicazioni ai sensi della D.G.R.n. 629 del 09/07/08:

1.   Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 - Autorizzazione Regione Abruzzo”, accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

2.   Per l’esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs 4.09.2002, n. 262, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “G.U. n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

3.   Per quanto attiene all’attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

4.   Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

5.   Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982).

7)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

9)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

10) di prescrivere il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17.12.2009 inerente: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Lanciano (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, alla ASL di Lanciano, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

12) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lvo 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

13) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano – via Arco della Posta n. 1 – 66034 LANCIANO (CH);

14) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, limitatamente all’oggetto e al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini