il presidente della giunta regionale
Visto l’art. 117 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;
Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;
Visto, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;
Vista
Vista l’istanza del 19/11/2009 presentata dal
Presidente e legale rappresentante della “Associazione per
Visto l’Atto Costitutivo della “Associazione per
Visto il verbale di Assemblea Straordinaria
dell’Associazione del 20 marzo
Accertata, sulla base dello Statuto dell’Ente e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Associazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei
pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti
interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato della “Associazione per
Visto il verbale della Conferenza di Servizi del
22/7/2010 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della
“Associazione per
Rilevati l’interesse sociale e la valenza delle finalità della Associazione, quali quelle della promozione umana e civile dei portatori di handicap, la tutela dei loro interessi e diritti, l’inserimento e l’integrazione nel mondo della scuola, del lavoro e delle varie manifestazioni della vita sociale, l’assistenza e l’educazione per i più gravi, secondo le necessità individuali e delle loro famiglie;
Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;
Accertato che sussistono le condizioni per il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
“Associazione per
Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:
- di
concedere, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005, il riconoscimento della
personalità giuridica di natura privata alla “Associazione per
- di
iscrivere la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche
istituito presso
Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente
allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto all’interessato, ai sensi dell’art. 21 della L. 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di notifica del presente atto all’interessato, in base a quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
L’Aquila, lì 5.08.2010
Il Dirigente del Servizio Legislativo
Avv. Carlo Massacesi
Segue allegato