il presidente della giunta regionale
Visto l’art. 117 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;
Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;
Visto, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;
Vista
Vista l’istanza del 30/6/2010 presentata dal Presidente e legale rappresentante della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Giulianova”, con sede in Giulianova (TE), Viale Orsini n. 39, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Associazione e l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;
Visto il verbale di assemblea dell’Associazione
del 18/12/2008 rep. n. 15423, racc n.
Accertata, sulla base dello Statuto dell’Ente e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Associazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Giulianova”, con sede in Giulianova (TE), si sono realizzati per il tramite di una Conferenza di Servizi, tenutasi in data 22/7/2010;
Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 22/7/2010 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Giulianova”, con sede in Giulianova (TE), da parte delle competenti Direzioni regionali;
Rilevati l’interesse sociale e la valenza delle finalità della Associazione, quali quelle di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie;
Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;
Accertato che sussistono le condizioni per il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
“Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Giulianova”, con sede in Giulianova (TE), e
per l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito
presso
Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:
- di concedere, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005, il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata alla “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Giulianova”, con sede in Giulianova (TE), Viale Orsini n. 39;
- di
iscrivere la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche
istituito presso
Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente
allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto all’interessato, ai sensi dell’art. 21 della L. 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di notifica del presente atto all’interessato, in base a quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
L’Aquila, lì 5.08.2010
Il Presidente
Giovanni Chiodi
Segue allegato