IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., art. 208 e della Legge Regionale 19.12.2007  n. 45 e s.m.i., Art. 45, l’intervento proposto dalla Società LAFARGE GESSI S.p.A. – Sede Legale: Via GG. Winckelmann n° 2 – 20146 MILANO (MI) – Sede Operativa: Strada S. Maria Loc. Impianata – 67030 CORFINIO (AQ) per la  realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi equivalente alla fase R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) dell’allegato C del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;

      Area identificabile:

      P.R.G. Comune di Corfinio: Zona D – “Zona Industriale”;  

      N.C.T. Comune di Corfinio: Foglio di mappa 17 – Particella  1467;

      Coordinate UTM: Foglio 146 – Quadrante II – Tav. NE;

      Coordinate sistema WGS84:

-    Latitudine: 42° 07’ 09’’ N

-    Longitudine: 13° 50’ 43’’ E;

      Coordinate Gauss Boaga Roma 40 (Monte Mario), Fuso E:

-    4663482 metri nord;

-    2424493 metri Est;

      Per una superficie complessiva di 77.805 mq e una potenzialità di 120.000 t/a, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:

      Mese di Novembre Anno 2008

      Società Lafarge  Gessi S.p.A. - Dott. Chimico Civitarese Giampiero – Dott. Geologo Eustachio Pietromartire – Ing Paolo Petrella

      Allegato 1) Scheda informativa generale datata 18.12.2008;

      Allegato 2) Relazione tecnica;

      Allegato 3) Relazione geologica – geotecnica e idrogeologica;

      Allegato 4) Tavola 1 Ar. – Carta d’insieme con l’indicazione dei flussi di traffico di trasporto del F.C.D.   scala 1: 200.000;

      Allegato 5) Tavola 2 Ar. – Corografia scala 1:25.000;

      Allegato 6) Tavola 3 Ar. – Viabilità su carta provinciale e regionale scala 1:100.000;

      Allegato 7) Tavola 4.1 Ar. – Vincolo paesistico e archeologico aree protette con individuazione dell’area di intervento;

      Allegato 8) Tavola 4.2 Ar. – Stralcio piano regionale paesistico scala 1:25.000;

      Allegato 9) Tavola 5 Ar. – Vincolo idrogeologico-forestale e zone sismiche con indicazione dell’area di intervento;

      Allegato 10) Tavola 6 Ar. – Carta della vegetazione con indicazione dell’area di intervento scale:varie;

      Allegato 11) Tavola 7 Ar. - Carta dell’uso del suolo scala 1:25.000;

      Allegato 12) Tavola 9 Ar. – Aereofotogrammetria con indicazione distanze dai fabbricati scala 1:5.000;

      Allegato 13) Tavola 10 Ar. – Aereofotogrammetria indicazioni quote e curve di livello scala 1:2.000;

      Allegato 14) Tavola 11 Ar. - Stralcio mappa catastale scala 1:2.000;

      Allegato 15) Tavola 12.1Ar. – Planimetria generale dell’area di intervento scala 1:500;

      Allegato 16) Tavola 12.2 Ar. – Elaborati grafici tettoia di stoccaggio scala 1:200;

      Allegato 17) Tavola 13 Ar. – Planimetria impianto di illuminazione scala 1:200;

      Allegato 18) Tavola 14 Ar. – Planimetria smaltimento acque bianche scala 1:200;

      Allegato 19) Tavola 15 Ar. – Planimetria smaltimento acque bianche decantate scala 1:200;

      Allegato 20) Tavola 16 Ar. – Particolare pozzetti scala varie;

2)   autorizzare la Società LAFARGE GESSI S.p.A. alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., le iniziative di cui al punto 1), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1) della Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Amministrative:

Elenco codici C.E..R.

 

 

Per una potenzialità impiantistica di 120.000 t/a;

      2.2) dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila:

      2.2.1) I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti in impianto;

      2.2.2) La messa in riserva dei rifiuti prima delle operazioni di recupero non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo;

      2.2.3) I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall’azione del vento; 

      2.2.4) Deve essere effettuata periodicamente la caratterizzazione del rifiuto in ingresso, mediante analisi effettuate su un campione rappresentativo secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

      2.2.5) Presso l’impianto di recupero dovrà essere tenuto uno specifico registro di carico e scarico, diverso da quello usato per la gestione dei rifiuti in deposito temporaneo;

      2.2.6) I rifiuti eventualmente prodotti dalle operazioni di recupero, dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo;

      2.3) della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica:

      2.3.1) Che i rifiuti stoccati in cumuli sui piazzali prospicienti le tettoie, vengano coperti onde evitare la dispersione di polveri nei luoghi circostanti;

      2.3.2) Che vengano utilizzati in modo opportuno i nebulizzatori d’acqua al fine di ridurre l’azione del vento in merito alla dispersione delle polveri;

      2.3.3) Che periodicamente vengano forniti allo scrivente Servizio, referti analitici relativi alle acque bianche a livello del pozzetto di campionamento;

      2.3.4) Che vengano predisposti contratto con Ditta autorizzata allo smaltimento e registro di carico e scarico rifiuti per lo smaltimento dei fanghi di deposito dalla vasca di sedimentazione;

      2.4) della Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali e Provveditorato alla Ricostruzione – Servizio Prevenzione e Riduzione dell’Inquinamento: 

      2.4.1) Gestione Rifiuti:  Viste le integrazioni, non ci sono osservazioni da fare.

      2.4.2) Genio Civile: Si ribadisce quanto già espresso con la precedente nota n. 46971 del 02.09.09, che viene di seguito riportato.

      Riguardo alla derivazione di acque sotterranee tramite pozzo, in data 18/07/08 è stata rilasciata autorizzazione preferenziale (articolo 60 del regolamento regionale n. 3 del 13.08.07) provvisoria all’esercizio di derivazione di acqua di cui all’elenco 01/08 del Genio Civile di Sulmona , secondo quanto riportato nella tabella

 

 

      seguente:

      E’ in corso l’iter volto al rilascio della concessione definitiva.

      Si segnala che l’intervento di costruzione di che trattasi (costruzione in zone sismiche) è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge n. 138/96, art. 2: denuncia dei lavori da presentare al Sindaco e al Servizio del Genio Civile Provinciale (Sede competente: Sulmona) prima dell’inizio dei lavori.

3)   di autorizzare la Società LAFARGE GESSI S.p.A  alle emissioni in atmosfera in conformità con il Q.R.E. di cui agli elaborati al suddetto punto 1), ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1) della Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali e Provveditorato alla Ricostruzione – Servizio Prevenzione e Riduzione dell’Inquinamento: 

3.1.1. Emissioni in atmosfera: Con riferimento alla documentazione tecnica integrativa datata 06/07/10, relativa all’istanza in oggetto, si esprime per quanto di competenza parere favorevole. Si prescrive alla Ditta di esercitare le attività in progetto, che originano emissioni non convogliabili in relazione alle migliori tecniche disponibili, facendo ricorso alle apposite misure di contenimento delle polveri indicate nella documentazione progettuale ed assicurando comunque il rispetto di quanto disciplinato nella parte I dell’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

4)   di autorizzare la Società LAFARGE GESSI S.p.A   allo scarico sul suolo delle acque piovane in uscita dalla vasca di accumulo e dispersione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

4.1) della Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali e Provveditorato alla Ricostruzione – Servizio Prevenzione e Riduzione dell’Inquinamento: 

4.1.1. la ditta deve consegnare, entro n.30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una relazione idrogeologica attraverso la quale vengano accertate le condizioni di sicurezza a garanzia del non danneggiamento delle falde acquifere e della stabilità dei suoli, con indicazione delle misure previste per il relativo monitoraggio nel tempo, consistenti almeno nell’installazione di un piezometro. Gli esiti del monitoraggio devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti.

4.1.2. la ditta deve consegnare, entro n.30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento,  una relazione tecnica integrativa con la descrizione dettagliata della vasca di accumulo e dispersione nel suolo delle acque scaricate, con particolare riguardo al calcolo idraulico dello scarico posto in relazione alla capienza della vasca, ai tempi di svuotamento e nuova disponibilità  per i successivi eventi meteorici, nonché a tutte le condizioni di sicurezza, anche dal punto di vista dell’impianto visivo, olfattivo ed ambientale in genere.

4.1.3. il sistema di depurazione deve garantire l’abbattimento totale delle sostanze per le quali vige il divieto di scarico al suolo (sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 al D.L.vo 152/06 e s.m.i.), tra cui gli idrocarburi di origine petrolifera persistenti, nonchè il rispetto della Tabella 4 del medesimo allegato 5 per i parametri il cui scarico è ammesso. Si suggerisce un sistema di autocontrollo per il rispetto di limiti di emissione tramite analisi semestrali, una per semestre. Il punto di prelievo dei campioni da analizzare è nel pozzetto posto a valle del sistema di depurazione, che consente il prelievo delle acque depurate prima della loro riunificazione con le acque di seconda pioggia non depurate.

5)   di stabilire che l’autorizzazione di cui ai precedenti punt 2), 3) e 4) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

6)   precisare che l’autorizzazione di cui ai suddetti punti 2), 3) e 4) è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

7)   di stabilire che l’esercizio dello stesso, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

6.1) La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);

6.2) Comunicazione  alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

6.2.1) L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

6.2.2) L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

6.2.3) Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

7)   di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui al punto 2) deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto: 

7.1) La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

7.2) La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

7.3) L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

7.4) Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

7.5) L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

7.6) Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

9.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

9.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

9.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

9.4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

10) di richiamare l’osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

11) di richiamare la Società LAFARGE GESSI S.p.A. autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale – Servizio Prevenzione e Riduzione dell’Inquinamento e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 1399 del 29.11.2006;

12) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quando, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a)   alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b)  alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c)   alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;

13) di stabilire che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto con quanto indicato al punto 2), l’Autorizzazione Provinciale RIP n° 11/AQ  del 04.02.1999 è da intendersi automaticamente revocata. La Ditta dovrà quindi richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la cancellazione del suddetto RIP alla provincia competente;

14) di obbligare la Società:

-    di possedere, nel corso della fase di realizzazione di cui al punto 2), la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Terminata la  medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla D.G.R.  n° 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n° 71 Speciale del 05.09.2007;

-    di prestare prima dell’avvio effettivo dell’esercizio di cui al punto 2) adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D- Allegato E e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

-    al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie),  comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.)), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4  (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 ( La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N° 45 e s.m.i.,  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n° 10 Straordinario del 21.12.2007;

15) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società LAFARGE GESSI S.p.A. - Sede legale: Via GG. Winckelmann n° 2 – 20146 MILANO (MI) – Sede Operativa: Strada S. Maria Loc. Impianata – 67030 CORFINIO (AQ);

17) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Corfinio (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara  e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

18) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

19) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini