IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1)   di approvare, ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del Centro di autodemolizione, recupero di materiali e rottamazione di veicoli a motore e/o loro parti “F.lli Anello s.n.c.” -Via Vella n. 42 -66013 Chieti Scalo- Ordinanza DF3/04 del 08.01.2002, rinnovata con Determina Dirigenziale DN3/196 del 27.12.2007, e successive modifiche ed integrazioni, così come  risultante dalla documentazione presentata e, specificatamente:

Piano di adeguamento

 

1-  relazione tecnica con i seguenti allegati:

-    all. 1)catasto fabbricati e terreni Comune di Chieti partt. 41 e 4321;

-    all. 2)comodato d’uso Fg. di mappa 44 partt. 4426 e 4516;

-    all. 3)realizzazione rete raccolta acque ed impianto depurazione;

-    all. 4)realizzazione piazzale;

-    all. 5)particolari isola di bonifica;

2-  planimetria catastale;

3-  planimetria generale;

4-  dichiarazione di inesistenza vincoli;

5-  corografia ed elaborati planimetrici;

6-  cerificato iscrizione CCIA;

7-  valutazione di impatto acustico;

2)   di stabilire che l’elenco dei Codici CER in ingresso all’impianto di autodemolizione,sono quelli di seguito riportati:

 

      Attività di trattamento veicoli fuori uso (CER in ingresso e potenzialità annua):

 

 

CODICI CER

(All.D,p. IV D.Lgs. n.152/06 e D.Lgs. n. 4/08)

DESCRIZIONE RIFIUTO

POTENZIALITA’

Veicoli/anno

Tipo di operazione

(D15-R13)

16 01 04*

 

 

 

16 01 06

 

 

 

 

Veicoli fuori uso.

 

 

Veicoli fuori uso, non contenente né liquidi né altre componenti pericolose.

 

capacità massima di t/anno 2230,20 t

(2520 veicoli/anno)

 

 

 

3)   di ritenere che, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 45/07 e delle direttive in materia di varianti agli impianti di smaltimento/recupero, l’attività di recupero del Codice CER 16 01 17 non costituisce variante sostanziale, non comportando la stessa variazioni gestionali per l’attività di autodemolizione;

4)   di modificare l’elenco dei Codici CER in uscita dall’impianto di autodemolizione, autorizzato dalla Determinazione Dirigenziale n. DN3/196 del 27.12.2007, con il seguente elenco di rifiuti prodotti dalla messa in sicurezza e dallo smantellamento dei veicoli fuori uso, conformemente all’elenco tipo dei rifiuti, come da Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, successivamente modificata dalla Decisione 2001/119/CE del 22 gennaio 2001, pur ritenendo che lo stesso assuma valenza puramente indicativa e non restrittiva:

 

 

13.01.09*        Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati                                                                                    

13.01.10*        Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati                                                                              

13.01.11*        Oli sintetici per circuiti idraulici                                                                                                       

13.01.12*        Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili                                                                            

13.01.13*        Altri oli per circuiti idraulici                                                                                                               

13.02.05*        Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati                              

13.02.06*        Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione                                                       

13.02.07*        Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile                                     

13.02.08*        Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni                                                                              

13.05.06*        Oli prodotti dalla separazione olio/acqua                                                                                     

13.05.07*        Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua                                                                     

13.07.03*        Altri carburanti (comprese le miscele)                                                                                          

13.08.02*        Altre emulsioni                                                                                                                                   

15.02.02*        Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri del/' olio non specificati altrimenti), stracci,              

                          indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose                                                              

16.01.03          Pneumatici fuori uso                                                                                  _________

16.01.07*        Filtri dell'olio                                                                                                                                        

16.01.08*        Componenti contenenti mercurio                                                                                                  

16.01.09*        Componenti contenenti PCB                                                                                                          

16.01.10*        Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")                                                                                  

16.01.11*        Pastiglie per freni, contenenti amianto                                                                                         

16.01.12          Pastiglie per freni, divèrse da quelle di cui la voce 16.01.11                                                         

16.01.13*        Liquidi per freni                                                                                                                                  

16.01.14*        Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose                                                                              

16.01.15          Liquidi antigelo diversi da quelli di cui la voce 16.01.14                                                                 

16.01.16          Serbatoi per gas liquido                                                                                                                  

16.01.17          Metalli ferrosi                                                                                                                                      

16.01.18          Metalli non ferrosi                                                                                                                              

16.01.19          Plastica                                                                                                                                                

16.01.20          Vetro                                                                                                                                                     

16.01.21*        Componenti pericolosi diversi da quelli di cui le voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13, 16.01.14

16.01.22          Componenti non specificati altrimenti-                                                                                         

16.01.99          Rifiuti non specificati altrimenti                                                                                                       

16.06.01*        Batterie al piombo                                                                                                                             

16.08.01          Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)                               

16.08.07*        Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose                                                                     

16.10.02          Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01                                      

16.10.04          Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03                                                    

19.10.03*        Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose                                                

19.10.04         Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03                               

 

5)   di prescrivere che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con le modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio della presente autorizzazione;

6)   di prescrivere, inoltre, che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Serv.Gestione Rifiuti), alla A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti, la conclusione dei lavori, entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla conclusione degli stessi;

7)   di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma1, lett.f) del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’All. I del D.Lgs. 209/03 e smi, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. N. 209/03 e s.m.i.;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

 

8)   di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D. Lgs. 152/06, è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’All. III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente;

9)   di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;

10) di stabilire, inoltre, che l’esercizio dell’attività prosegua nei limiti e prescrizioni indicate con determina dirigenziale DN3/196 del 27.12.2007, confermando la validità dell’autorizzazione all’esercizio ivi indicata (scadente il 27.12.2017);

11) di stabilire che l’impianto deve tener conto e deve essere realizzato secondo le prescrizioni di cui ai verbali del G.d.L, che si intendono nel presente atto interamente riportati;

12) di stabilire, ancora, che il presente provvedimento, integra e modifica quanto precedentemente disposto, con richiamo di tutte le condizioni e le prescrizioni già stabilite e compatibili con le modalità realizzative e gestionali della presente determinazione;

13) di richiamare la Ditta agli adempimenti previsti dal SISTRI (Sistema di controllo della rintracciabilità dei rifiuti), di cui al D.M. 17/12/2009 e s.m.i., per quanto applicabili al caso in specie;

14) di stabilire, inoltre, per i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., nonché i veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, la ditta interessata deve inoltrare istanza in tal senso allegando una relazione tecnica di dettaglio in ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER e le relative potenzialità sia annua che istantanea, gestibile nell’impianto di che trattasi, da trasmettere alla Regione Abruzzo, all’A.R.T.A. e alla Provincia di Chieti entro 60 gg. (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento, in merito al cui contenuto saranno adottati i provvedimenti consequenziali;

15) di stabilire, infine, che l’inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

16) di richiamare la Ditta F.lli all’osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”;

17) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti (CH), alla Provincia di Chieti, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio di L’Aquila ed al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Chieti;

18) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta “F.lli Anello s.n.c.” -Via Vella n. 42 -66013 Chieti Scalo (CH)–;

19) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, del presente provvedimento sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini