IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1) di approvare, ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del Centro di autodemolizione, recupero di materiali e rottamazione di veicoli a motore e/o loro parti “F.lli Anello s.n.c.” -Via Vella n. 42 -66013 Chieti Scalo- Ordinanza DF3/04 del 08.01.2002, rinnovata con Determina Dirigenziale DN3/196 del 27.12.2007, e successive modifiche ed integrazioni, così come risultante dalla documentazione presentata e, specificatamente:
Piano di
adeguamento
1- relazione tecnica con i seguenti allegati:
- all. 1)catasto fabbricati e terreni Comune di Chieti partt. 41 e 4321;
- all. 2)comodato d’uso Fg. di mappa 44 partt. 4426 e 4516;
- all. 3)realizzazione rete raccolta acque ed impianto depurazione;
- all. 4)realizzazione piazzale;
- all. 5)particolari isola di bonifica;
2- planimetria catastale;
3- planimetria generale;
4- dichiarazione di inesistenza vincoli;
5- corografia ed elaborati planimetrici;
6- cerificato iscrizione CCIA;
7- valutazione di impatto acustico;
2) di stabilire che l’elenco dei Codici CER in ingresso all’impianto di autodemolizione,sono quelli di seguito riportati:
Attività di trattamento veicoli fuori uso (CER in ingresso e potenzialità annua):
CODICI CER (All.D,p. IV D.Lgs. n.152/06 e D.Lgs. n. 4/08) |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
POTENZIALITA’ Veicoli/anno Tipo di operazione (D15-R13) |
16 01 04* 16 01 06 |
Veicoli fuori uso. Veicoli fuori uso, non contenente né liquidi né altre
componenti pericolose. |
capacità
massima di t/anno 2230,20 t (2520 veicoli/anno) |
3) di
ritenere che, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 45/07 e delle direttive in
materia di varianti agli impianti di smaltimento/recupero, l’attività di
recupero del Codice CER 16 01 17 non costituisce variante sostanziale, non
comportando
4) di
modificare l’elenco dei Codici CER in
uscita dall’impianto di autodemolizione, autorizzato dalla Determinazione
Dirigenziale n. DN3/196 del 27.12.2007, con il seguente elenco di rifiuti
prodotti dalla messa in sicurezza e dallo smantellamento dei veicoli fuori uso,
conformemente all’elenco tipo dei rifiuti, come da Decisione 2000/532/CE del 3
maggio 2000, successivamente modificata dalla Decisione 2001/119/CE del 22
gennaio 2001, pur ritenendo che lo
stesso assuma valenza puramente indicativa e non restrittiva:
13.01.09* Oli
minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10* Oli minerali per circuiti idraulici, non
clorurati
13.01.11* Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12* Oli per circuiti idraulici facilmente
biodegradabili
13.01.13* Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05* Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06* Scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione
13.02.07* Olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, facilmente biodegradabile
13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazioni
13.05.06* Oli prodotti dalla separazione
olio/acqua
13.05.07* Acque oleose prodotte dalla separazione
olio/acqua
13.07.03* Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02* Altre emulsioni
15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi
filtri del/' olio non specificati altrimenti), stracci,
indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
16.01.03 Pneumatici fuori uso _________
16.01.07* Filtri dell'olio
16.01.08* Componenti contenenti mercurio
16.01.09* Componenti contenenti PCB
16.01.10* Componenti esplosivi (ad esempio
"air bag")
16.01.11* Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12 Pastiglie per freni, divèrse da quelle
di cui la voce 16.01.11
16.01.13* Liquidi per freni
16.01.14* Liquidi antigelo contenenti sostanze
pericolose
16.01.15 Liquidi antigelo diversi da quelli di
cui la voce 16.01.14
16.01.16 Serbatoi per gas liquido
16.01.17 Metalli ferrosi
16.01.18 Metalli non ferrosi
16.01.19 Plastica
16.01.20 Vetro
16.01.21* Componenti pericolosi diversi da quelli
di cui le voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13, 16.01.14
16.01.22 Componenti non specificati altrimenti-
16.01.99 Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01* Batterie al piombo
16.08.01 Catalizzatori esauriti contenenti oro,
argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
16.08.07* Catalizzatori esauriti contenenti
sostanze pericolose
16.10.02 Soluzioni acquose di scarto, diversi da
quelli di cui alla voce 16.10.01
16.10.04 Concentrati acquosi, diversi da quelli
di cui alla voce 16.10.03
19.10.03* Fluff - frazione leggera e polveri,
contenenti sostanze pericolose
19.10.04 Fluff
- frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03
5) di
prescrivere che il termine per
6) di
prescrivere, inoltre, che il beneficiario della presente autorizzazione
provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Serv.Gestione Rifiuti), alla
A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti,
7) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma1, lett.f) del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’All. I del D.Lgs. 209/03 e smi, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare
al più presto le operazioni per
b. effettuare
le operazioni per
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire
le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non
comprometterne
8) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D. Lgs. 152/06, è consentito:
a. il
commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento
delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle
che hanno attinenza con
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
9) di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;
10) di
stabilire, inoltre, che l’esercizio dell’attività prosegua nei limiti e
prescrizioni indicate con determina dirigenziale DN3/196 del 27.12.2007,
confermando
11) di stabilire che l’impianto deve tener conto e deve essere realizzato secondo le prescrizioni di cui ai verbali del G.d.L, che si intendono nel presente atto interamente riportati;
12) di stabilire, ancora, che il presente provvedimento, integra e modifica quanto precedentemente disposto, con richiamo di tutte le condizioni e le prescrizioni già stabilite e compatibili con le modalità realizzative e gestionali della presente determinazione;
13) di
richiamare
14) di
stabilire, inoltre, per i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli
provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e
riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., nonché
i veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all’art. 231 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di dar luogo al rilascio della relativa
autorizzazione,
15) di stabilire, infine, che l’inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
16) di
richiamare
17) di
trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti (CH), alla
Provincia di Chieti, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente -
Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente
- Dipartimento Provinciale di Chieti, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
presso
18) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta “F.lli Anello s.n.c.” -Via Vella n. 42 -66013 Chieti Scalo (CH)–;
19) di
disporre
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini