Omissis

DECRETA

Art 1
Costituzione

E’ costituita la Comunità Montana denominata “Montagna Sangro Vastese” tra i Comuni di: Borrello, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Civitaluparella, Fallo, Fraine, Gamberale, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, Schiavi d’Abruzzo e Torrebruna.

 

Art 2
Nomina Commissario

Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti successori tra le Comunità Montane Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese, Alto Vastese ed il Comune di Pennadomo e la Comunità Montana denominata “Montagna sangro Vastese” nonché, tra la Comunità Montana Valsangro ed i Comuni di Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Tornareccio e Villa Santa Maria; la Comunità Montana Medio Vastese ed i Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, San Buono, Scerni e Tufillo; la Comunità Montana Alto Vastese ed i Comuni di Carunchio, Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni è nominato Commissario, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, il Dr. INFANTINO Antonio.

Per l’incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’espletamento dello stesso che faranno carico sul bilancio delle Comunità Montane Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese ed Alto Vastese.

Il Commissario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale degli uffici delle predette Comunità Montane.

Art. 3
Competenze del Commissario e Piano di successione

Il Commissario assume i poteri degli organi delle Comunità Montane Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese ed Alto Vastese necessari per gestire tutti i rapporti giuridici pendenti.

Dalla data di assunzione dell’incarico da parte del Commissario, gli organi delle Comunità Montane Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese ed Alto Vastese decadono dalle loro funzioni ed i componenti degli organi cessano dalle rispettive cariche.

Il Commissario provvede a svolgere tutte le attività necessarie per la definizione di tutti rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale, ponendo in essere i relativi provvedimenti.

In particolare spetta al Commissario predisporre un documento ricognitivo:

a)   delle risorse umane, strumentali e patrimoniali delle Comunità Montane alla data di assunzione dell’incarico;

b)   di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell’incarico;

c)   delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalle Comunità Montane, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

Il Commissario individua il personale dipendente a tempo indeterminato delle Comunità Montane appartenente alla dirigenza ed alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro atipici.

Definisce la dotazione organica della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” tenendo conto, in particolare, delle funzioni e dei servizi che la stessa dovrà svolgere e delle risorse di cui povrà disporre, adoperandosi per il contenimento dei costio e la razionalizzazione della spesae configurando una struttura organizzativa sostenibile.

Predispone, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008 come modificato dall’articolo 27 della L.R. 6/2009, una proposta di ricollocazione del personale a tempo indeterminato mediante assegnazione alla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, fino a decorrenza del numero di unità lavorative strettamente necessarie al funzionamento della stessa. In caso di impossibilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il Commissario propone la ricollocazione dei medesimi presso enti terzi, facendo conscere l’esito di eventuali accordi espressi assunti con gli stessi anche in esito all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

Predispone ed adotta altresì i documenti amministartivi e contabili per l’avvio della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese.

Entro il 30 novembre 2010 il Commissario trasmette al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la proposta di ricollocazione del personale ed una relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e passivi, da trasferire alla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”.

Il Commissario, in relazione ai Comuni di Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Tornareccio e Villa Santa Maria, Carpineto Sinello, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, San Buono, Scerni, Tufillo, Carunchio, Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni, non inclusi nell’ambito territoriale della nuova Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese né in ambiti territoriali di altre Comunità Montane, provvede ad accertare l’esistenza di rapporti giuridici, attivi e passivi, da trasferire ai Comuni medesimi, dandone indicazione nella relazione anzidetta ed assicurando la continuità amministrativa fino all’adozione del decreto di cui al successivo articolo 4.

La Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive può indicare eventuali adempimenti da porre in essere per l’integrazione o modifica del Piano di successione.

Il Commissario relaziona mensilmente al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell’Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, sull’attività svolta, trasmettendo copia degli atti adottati.

Il Commissario può essere sostituito in caso di inerzia o di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Articolo 4
Disciplina dei rapporti successori

Il Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva il Piano di successione e disciplina i rapporti successori, ai sensi dell’articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, fra le Comunità Montane Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese, Alto Vastese ed il Comune di Pennadomo e la Comunità Montana denominata “Montagna sangro Vastese” nonché, tra la Comunità Montana Valsangro ed i Comuni di Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Tornareccio e Villa Santa Maria; la Comunità Montana Medio Vastese ed i Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, San Buono, Scerni e Tufillo; la Comunità Montana Alto Vastese ed i Comuni di Carunchio, Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni.

Il medesimo decreto indica la data dalla quale cessano di esistere le Comunità Montane Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese, Alto Vastese e si avvia la costituita Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”.

Art. 5
Organi

I Comuni facenti parte della Comunità Montana denominata “Montagna Sangro Vastese” procedono entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana medesima, secondo le modalità previste nei propri statuti.

Trascorso inutilmente tale termine, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco.

Art. 6
Statuto

Il termine assegnato per l'approvazione dello statuto della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data fissata dal decreto di cui all’articolo 2 del presente provvedimento.

Qualora il Consiglio comunitario alla suddetta data non abbia approvato lo statuto, trova applicazione l’articolo 9, commi 5 e 6 della L.R. 27.06.2008, n. 10.

Art. 7
Disposizioni transitorie

Nelle more dell’approvazione dello Statuto della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, la sede provvisoria della stessa è individuata nell’attuale sede della Comunità Montana Medio Sangro che, nell’assetto territoriale di cui alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 10, risulta avere la maggiore superficie inclusa nella nuova Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”.

Fino all'elezione dei nuovi organi, alla Comunità Montana “Montagna Pescarese” si applica lo statuto della Comunità Montana Maiella e Morrone che, nell’assetto territoriale di cui alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 10, risulta avere la maggiore superficie.

Art. 8
Notifica

Il presente decreto è notificato, a cura del Servizio”Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al Commissario ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.

Art. 9
Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della Direzione Affari della Presidenza.

L’Aquila, lì 2.8.2010

Il Presidente

Dr. Giovanni Chiodi