GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

-    che l’articolo1, comma 138, della legge 266 del 23.12.2005 (Legge finanziaria 2006) dispone che “Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno … le regioni … concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150 che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione”;

-    che il successivo comma 139 definisce gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2006 di ciascuna regione, indicando i limiti della spesa massima erogabile nell’anno 2006, determinando obiettivi annuali distinti per le spese correnti e per le spese di parte capitale, calcolati come segue:

a.   il complesso delle spese correnti, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento;

b.   il complesso delle spese in conto capitale non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spesa in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento;

-    che il decreto del Ministero dell’Economia n. 0116588  del 12 settembre 2006, recante le istruzioni da seguire per fornire le informazioni di cui all’articolo 1, commi da 138 a 150, della citata L. 266/2005, stabilisce che “per compilare i modelli n. 2/06/CS e n. 2/06/CP, si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2004 e 2006, sia in relazione alle spese correnti, che a quelle in conto capitale”;

Dato atto:

-    che la Giunta regionale, con deliberazione 5 marzo 2007 n. 219, allegata al presente atto per formarne parte integrante (Allegato I), ha , tra l’altro, dato atto del fatto che “alla data del 27.02.2007 la situazione contabile degli impegni e dei pagamenti riferita al patto di stabilità interno 2006, impegni e pagamenti anni 2004 e 2006, è quella risultante dall’allegato prospetto contrassegnato con la lettera “A”)”;

-    che tale allegato riporta risultanze gestionali di parte corrente e di parte capitale contenute nei limiti degli obiettivi programmatici predeterminati, risultando, così, rispettato il patto di stabilità 2006;

-    che il Servizio Bilancio, in sede di predisposizione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2006, ha riscontrato, nel suddetto prospetto allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 219/2007, una incongruenza tra i dati relativi ai pagamenti di spesa corrente (esposti per Euro 226.753,33) e i dati relativi ai medesimi pagamenti risultanti dal rendiconto in corso di predisposizione (pari invece a Euro 277.652,88), eccedenti l’obiettivo programmatico per l’anno 2006;

-    che gli approfondimenti condotti hanno consentito di acclarare un errore causato dal software utilizzato per l’attività di monitoraggio del patto di stabilità interno 2006, che ha tenuto conto dei pagamenti disposti in conto competenza e non anche di quelli eseguiti in conto residui;

-    che con deliberazione n. 1286/C del 12.12.2007, la Giunta regionale ha proposto al Consiglio regionale l’approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2006, intervenuta con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 46;

-    che, alla luce di quanto sopra riportato, emerge il superamento del predetto obiettivo programmatico 2006 per i pagamenti relativi alle spese di parte corrente e, dunque, il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2006;

Visti:

-    l’articolo 1, comma 150, della citata L. 266/2005, che stabilisce l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 30 a 37 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità;

-    l’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007), con il quale, modificando le disposizioni del citato comma 150, articolo 1, della L. 266/2005, si mantengono le disposizioni previste dai commi 30, 32 e 37 della citata L. 311/2004;

-    l’articolo 1, comma 561, della citata L. 296/2006, che dispone che “Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole per il patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto”;

-    l’articolo 2, comma 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che dispone che “In presenza della sottoscrizione dell’accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l’anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano”. Pertanto, stanti le disposizioni testé riportate, il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2006 non ha avuto ripercussioni negative rispetto all’acquisizione di risorse destinate alla attuazione del Piano di rientro dai deficit sanitari, di cui all’Accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra la Regione Abruzzo e i Ministeri dell’Economia e della Sanità;

Ritenuto:

-    di dover procedere alla rettifica di quanto esposto relativamente al rispetto del patto di stabilità 2006 nella citata deliberazione della Giunta Regionale del 5 marzo 2007 n. 219, e, in particolare, nel prospetto ad essa allegato sotto la lettera “A”;

-    di dover conseguentemente procedere alla approvazione del prospetto dimostrativo delle risultanze del patto di stabilità 2006 (costituito dai modelli 2/06/CS e 2/06/CP, ed allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, come “Allegato II”), ricompilato alla luce delle rettifiche operate e con le seguenti risultanze contabili:

 

Patto di stabilità 2006

Importi conseguiti    (in mln)

Obiettivo programmatico (in mln)

Spese correnti nette – Impegni di spesa

275.351,22

277.199,38

Spese in conto capitale nette – Impegni di spesa

202.734,17

259.051,04

Spese correnti nette – Pagamenti

277.652,88

246.788,29

Spese in conto capitale nette – Pagamenti

154.975,70

187.320,17

 

-    di dover dare atto del mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2006 da parte della Regione Abruzzo, a causa del superamento del limite per i pagamenti relativo alle “Spese correnti nette”, precisando che risultano comunque rispettati gli obiettivi programmatici riferiti ai pagamenti in conto capitale e agli impegni sia di parte corrente che di parte capitale;

Constatato:

-    che i pagamenti complessivi rilevati ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità 2006 risultano comunque inferiori al totale dei pagamenti consentiti dagli obiettivi programmatici dell’anno, come evidenziato nel prospetto che segue:

 

Patto di stabilità 2006

Importi conseguiti    (in mln)

Obiettivo programmatico (in mln)

Spese correnti nette – Pagamenti

277.652,88

246.788,29

Spese in conto capitale nette – Pagamenti

154.975,70

187.320,17

Pagamenti complessivi

432.628,58

434.108,46

Disponibilità residua dell’obiettivo programmatico

 

    1.479,88

 

-    che la suddetta circostanza, seppure non consenta di sostenere che il patto di stabilità sia stato rispettato (stanti le norme che lo hanno disciplinato per l’anno 2006), evidenzia il sostanziale rispetto degli impegni di contenimento della spesa pubblica valutati alla luce delle norme che, a partire dall’anno 2007 (articolo 1, comma 658, della citata L. 296/2006), disciplinano ad oggi le modalità di calcolo del patto, facendo riferimento ad un unico obiettivo programmatico costituito dalla somma degli impegni e dei pagamenti, senza dar rilievo a subtotali distinti tra spese correnti e spese di parte capitale;

Vista la legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Bilancio e il Direttore regionale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

A voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni suindicate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. -                                                                              di procedere alla rettifica di quanto esposto relativamente al rispetto del patto di stabilità 2006 nella deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2007 n. 219, e, in particolare, nel prospetto ad essa allegato sotto la lettera “A”;

-    di approvare, pertanto, il prospetto dimostrativo delle risultanze del patto di stabilità 2006 (costituito dai modelli 2/06/CS e 2/06/CP ed allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, come “Allegato II”), ricompilato alla luce delle rettifiche operate e con le seguenti risultanze contabili:

 

Patto di stabilità 2006

Importi conseguiti    (in mln)

Obiettivo programmatico (in mln)

Spese correnti nette – Impegni di spesa

275.351,22

277.199,38

Spese in conto capitale nette – Impegni di spesa

202.734,17

259.051,04

Spese correnti nette – Pagamenti

277.652,88

246.788,29

Spese in conto capitale nette – Pagamenti

154.975,70

187.320,17

 

3. -                                                                              di dare atto del mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2006 da parte della Regione Abruzzo, a causa del superamento del limite per i pagamenti relativo alle “Spese correnti nette”, precisando che risultano comunque rispettati gli obiettivi programmatici riferiti ai pagamenti in conto capitale e agli impegni sia di parte corrente che di parte capitale;

4. -                                                                              di far constare che i pagamenti complessivi rilevati ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità 2006 risultano comunque inferiori al totale dei pagamenti consentiti dagli obiettivi programmatici dell’anno, come evidenziato nel prospetto che segue:

 

Patto di stabilità 2006

Importi conseguiti   (in mln)

Obiettivo programmatico (in mln)

Spese correnti nette – Pagamenti

277.652,88

246.788,29

Spese in conto capitale nette – Pagamenti

154.975,70

187.320,17

Pagamenti complessivi

432.628,58

434.108,46

Disponibilità residua dell’obiettivo programmatico

 

    1.479,88

 

5. -                                                                              di far constare, altresì, che quanto riportato al punto 4., seppure non consenta di sostenere che il patto di stabilità sia stato rispettato (stanti le norme che lo hanno disciplinato per l’anno 2006), evidenzia il sostanziale rispetto degli impegni di contenimento della spesa pubblica, valutati alla luce delle norme che, a partire dall’anno 2007 (articolo 1, comma 658, della citata L. 296/2006), disciplinano ad oggi le modalità di calcolo del patto, facendo riferimento ad un unico obiettivo programmatico costituito dalla somma degli impegni e dei pagamenti, senza dar rilievo a subtotali distinti tra spese correnti e spese di parte capitale;

6. -                                                                              di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale e alla Direzione Risorse Umane e Strumentali della Giunta Regionale, per quanto di rispettiva competenza;

7. -                                                                              di inviare la presente deliberazione alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazione ambientali, Energia - Servizio Affari della Giunta - Ufficio B.U.R.A., per la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 63.

Seguono allegati