Il Presidente
Omissis
DECRETA
Art. 1
Costituzione
Art. 2
Organi
Gli organi della Comunità Montana Peligna rinnovati ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 30.04.2009, n. 6, restano in carica fino al rinnovo conseguente alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli Comunali, secondo quanto disposto dall’art 14 della L.R. n. 10/2008.
Art. 3
Statuto
Il termine assegnato per l'approvazione de nuovo statuto della Comunità Montana “Peligna”, è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento.
Qualora il Consiglio comunitario alla suddetta data non abbia approvato lo statuto, trova applicazione l’articolo 9, commi 5 e 6 della L.R. 27.06.2008, n. 10.
Art. 4
Rapporti successori
Art 5
Notifica
Il presente decreto è notificato, a cura del Servizio”Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.
Art. 6
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della Direzione Affari della Presidenza.
L’Aquila, lì 2.8.2010
Il Presidente
Giovanni Chiodi