Il Presidente

Omissis

DECRETA

Art. 1
Costituzione

E’ costituita la Comunità Montana denominata “Montagna di L’Aquila” tra i Comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo.

Art. 2
Nomina Commissario

Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti successori tra le Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore e la nuova Comunità Montana denominata “Montagna di L’Aquila nonché, tra i Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis e la nuova Comunità Montana “Sirentina” è nominato Commissario, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, il Dr LIBEROTTI Giovanni.

Per l’incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’espletamento dello stesso che faranno carico sul bilancio delle Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore.

Il Commissario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale degli uffici delle predette Comunità Montane.

Art. 3
Competenze del Commissario e Piano di successione

Il Commissario assume i poteri degli organi delle Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore necessari per gestire tutti i rapporti giuridici pendenti.

Dalla data di assunzione dell’incarico da parte del Commissario, gli organi delle Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore decadono dalle loro funzioni ed i componenti degli organi cessano dalle rispettive cariche.

Il Commissario provvede a svolgere tutte le attività necessarie per la definizione di tutti rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale, ponendo in essere i relativi provvedimenti.

In particolare spetta al Commissario predisporre un documento ricognitivo:

a)   delle risorse umane, strumentali e patrimoniali delle Comunità Montane alla data di  assunzione dell’incarico;

b)   di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell’incarico;

c)   delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalle Comunità Montane, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

Il Commissario individua il personale dipendente a tempo indeterminato delle Comunità Montane appartenente alla dirigenza ed alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro atipici.

Definisce la dotazione organica della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” tenendo conto, in particolare, delle funzioni e dei servizi che la stessa dovrà svolgere e delle risorse di cui potrà disporre, adoperandosi per il contenimento dei costi e la razionalizzazione della spesa e configurando una struttura organizzativa sostenibile.

Predispone, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008 come modificato dall’articolo 27 della L.R. 6/2009, una proposta di ricollocazione del personale a tempo indeterminato mediante assegnazione alla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, fino a concorrenza del numero di unità lavorative strettamente necessarie al funzionamento della stessa. In caso di impossibilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il Commissario propone la ricollocazione dei medesimi presso enti terzi, facendo conoscere l’esito di eventuali accordi espressi assunti con gli stessi anche in esito all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

Predispone ed adotta altresì i documenti amministrativi e contabili per l’avvio della  Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”.

Entro il 30 novembre 2010 il Commissario trasmette al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la proposta di ricollocazione del personale ed una relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e passivi, da trasferire alla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”.

Il Commissario provvede in particolare ad accertare, dandone indicazione nella relazione anzidetta, l’esistenza di rapporti giuridici, attivi e passivi, riguardanti i Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis, da trasferire alla nuova Comunità Montana“Sirentina” nel cui ambito risultano inclusi; pone in essere, coordinandosi con i competenti organi della Comunità Montana “Sirentina”, tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la più rapida successione negli stessi della nuova Comunità Montana Sirentina, assicurando la continuità amministrativa fino all’adozione del decreto di cui al successivo articolo 4.

La Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive può indicare eventuali adempimenti da porre in essere per l’integrazione o modifica del Piano di successione.

Il Commissario relaziona mensilmente al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell’Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, sull’attività svolta, trasmettendo copia degli atti adottati.

Il Commissario può essere sostituito in caso di inerzia o di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Articolo 4
Disciplina dei rapporti successori

Il Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva il Piano di successione e  disciplina i rapporti successori, ai sensi dell’articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, fra le Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore e la nuova Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” nonché, tra i Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis e la nuova Comunità Montana “Sirentina”.

Il decreto indica la data dalla quale cessano di esistere le Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore e si avvia la costituita Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”.

Articolo 5
Organi

I Comuni facenti parte della Comunità Montana denominata “Montagna di L’Aquila” procedono entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana medesima, secondo le modalità previste nei propri statuti.

Trascorso inutilmente tale termine, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco.

Articolo 6
Statuto

Il termine assegnato per l'approvazione dello statuto della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data fissata dal decreto di cui all’articolo 4 del presente provvedimento.

Qualora il Consiglio comunitario alla suddetta data non abbia approvato lo statuto, trova applicazione l’articolo 9, commi 5 e 6 della L.R. 27.06.2008, n. 10.

Articolo 7
Disposizioni transitorie

Nelle more dell’approvazione dello Statuto della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, la sede provvisoria della stessa è individuata nell’attuale sede della Comunità Montana Amiternina che, nell’assetto territoriale di cui alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 10, risulta avere la maggiore superficie.

Fino all'elezione dei nuovi organi, alla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” si applica lo statuto della Comunità Montana Amiternina che nell’assetto territoriale di cui alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 10, risulta avere la maggiore superficie.

Articolo 8
Notifica

Il presente decreto è notificato, a cura del Servizio”Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al Commissario ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.

Articolo 9
Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della Direzione Affari della Presidenza.

L’Aquila, lì 2.8.2010

Il Presidente

Giovanni Chiodi