Il Presidente
Omissis
DECRETA
Art. 1
Costituzione
E’ costituita
Art. 2
Nomina Commissario
Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti
successori tra le Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore e
Per l’incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’espletamento dello stesso che faranno carico sul bilancio delle Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore.
Il Commissario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale degli uffici delle predette Comunità Montane.
Art. 3
Competenze del Commissario e Piano di successione
Il Commissario assume i poteri degli organi delle Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore necessari per gestire tutti i rapporti giuridici pendenti.
Dalla data di assunzione dell’incarico da parte del Commissario, gli organi delle Comunità Montane Amiternina e Campo Imperatore decadono dalle loro funzioni ed i componenti degli organi cessano dalle rispettive cariche.
Il Commissario provvede a svolgere tutte le attività
necessarie per
In particolare spetta al Commissario predisporre un documento ricognitivo:
a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali delle Comunità Montane alla data di assunzione dell’incarico;
b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell’incarico;
c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalle Comunità Montane, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.
Il Commissario individua il personale dipendente a tempo indeterminato delle Comunità Montane appartenente alla dirigenza ed alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro atipici.
Definisce
Predispone, nel rispetto della normativa vigente e
tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008
come modificato dall’articolo 27 della L.R. 6/2009, una proposta di
ricollocazione del personale a tempo indeterminato mediante assegnazione alla
Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, fino a concorrenza del numero di unità
lavorative strettamente necessarie al funzionamento della stessa. In caso di
impossibilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il Commissario propone
Predispone ed adotta altresì i documenti amministrativi e contabili per l’avvio della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”.
Entro il 30 novembre 2010 il Commissario trasmette
al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Riforme
Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive,
Il Commissario provvede in particolare ad
accertare, dandone indicazione nella relazione anzidetta, l’esistenza di
rapporti giuridici, attivi e passivi, riguardanti i Comuni di Ocre e San
Benedetto in Perillis, da trasferire alla nuova Comunità Montana“Sirentina” nel
cui ambito risultano inclusi; pone in essere, coordinandosi con i competenti
organi della Comunità Montana “Sirentina”, tutti i provvedimenti necessari al
fine di garantire
Il Commissario relaziona mensilmente al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell’Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, sull’attività svolta, trasmettendo copia degli atti adottati.
Il Commissario può essere sostituito in caso di inerzia o di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.
Articolo 4
Disciplina dei rapporti successori
Il Presidente della Giunta Regionale, con
successivo decreto, approva il Piano di successione e disciplina i rapporti successori, ai sensi
dell’articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, fra le Comunità Montane
Amiternina e Campo Imperatore e
Il decreto indica
Articolo 5
Organi
I Comuni facenti parte della Comunità Montana denominata “Montagna di L’Aquila” procedono entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana medesima, secondo le modalità previste nei propri statuti.
Trascorso inutilmente tale termine, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco.
Articolo 6
Statuto
Il termine assegnato per l'approvazione dello statuto della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data fissata dal decreto di cui all’articolo 4 del presente provvedimento.
Qualora il Consiglio comunitario alla suddetta data non abbia approvato lo statuto, trova applicazione l’articolo 9, commi 5 e 6 della L.R. 27.06.2008, n. 10.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Nelle more dell’approvazione dello Statuto della
Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”,
Fino all'elezione dei nuovi organi, alla Comunità
Montana “Montagna di L’Aquila” si applica lo statuto della Comunità Montana
Amiternina che nell’assetto territoriale di cui alla tabella B allegata alla
L.R. 27.06.2008, n. 10, risulta avere
Articolo 8
Notifica
Il presente decreto è notificato, a cura del Servizio”Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al Commissario ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.
Articolo 9
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della Direzione Affari della Presidenza.
L’Aquila, lì 2.8.2010
Il Presidente
Giovanni Chiodi