IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) dare
atto che nessuna opposizione da parte titolari di diritti reali, né
osservazioni da parte dei cittadini, sono state presentate, come rilevasi dalla
certificazione in atti del Dirigente dell’Area competente, mentre
2) controdedurre a quanto proposto dalla Provincia, come di seguito riportato:
- in accoglimento del rilievo della Provincia, si prescrive che la larghezza della carreggiata della strada pedecollinare dovrà essere adeguata alle previsioni del piano vigente e della variante generale adottata nel momento in cui verran no realizzati, a nord dell’area in questione, il parcheggio e la viabilità, a cui dovrà collegarsi il tratto viario realizzato all’interno della lottizzazione. A tale scopo, alla fine dell’art. 3 dello schema di convenzione è stato inserito il seguente comma:
“Le ditte proponenti si obbligano, inoltre, ad adeguare la larghezza della strada pedecollinare alle previsioni del P.R.G. vigente e della sua variante generale, nel momento in cui verranno realizzati il parcheggio e la viabilità previsti a nord della lottizzazione “;
- anche la restante area con destinazione D1, sottratta al presente piano di lottizzazione, verrà attuata mediante strumento urbanistico esecutivo;
3) approvare, in variante
al P.R.G. vigente, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. n. 18/1983, il piano
di lottizzazione convenzionata delle aree incluse in zona D1 - Completamento e riqualificazione di
insediamenti artigianali e commerciali esistenti in ambito urbano -, site a
Giulianova in Via Turati, distinte in catasto al foglio n. 16, part.lle nn.
102, 191, 192, 936, 1170 e 1172, estese complessivamente mq. 8.612, presentato
dalle ditte Di Sante Costruzioni s.r.l. e Astra Immobiliare s.a.s, redatto
dall’arch. Antonio Marchionni, costituito da:
- relazione
tecnica illustrativa;
- relazione
geologica;
- computo
metrico estimativo opere di urbanizzazione;
- documentazione catastale;
- documentazione
fotografica;
- norme
tecniche di attuazione;
- schema
di convenzione (aggiornato a seguito
dell’entrata in vigore del terzo correttivo del codice dei contratti e
dell’accoglimento dell’osservazione della Provincia);
- n.
8 tavole grafiche;
che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni
pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione
Urbanistica;
4) individuare,
nel Dirigente dell’Area Servizi Collettività e Territorio, il soggetto
incaricato ad intervenire alla stipula della convenzione e di tutti gli atti
necessari e conseguenti,
con ampia facoltà di apportare in essi le indicazioni volte a meglio
individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente.
IL PRESIDENTE
Di Giacinto Nello
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Daniela Marini