DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

 

Pescara, 14.07.2010     N° 41/2010 del Registro delle deliberazioni

 

IL  COMMISSARIO  AD  ACTA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo e le competenze ivi stabilite;

Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, con cui, tra l’altro, è stata nominata Subcommissario la dr.ssa Giovanna Baraldi con il compito di affiancare il Commissario ad acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 08/2010 del 22-01-2010 con la quale, ai sensi dell’art. 7 e 7 bis della Legge Regionale  31 Luglio 2007, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni è stata disposta la sospensione dell’accreditamento predefinitivo della Società “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, titolare delle seguenti strutture psicoriabilitative per complessivi n. 359 posti letto autorizzati e provvisoriamente accreditati:

-    N. 10 strutture residenziali terapeutiche riabilitative definite strutture protette da n. 7 p.l. cadauna + 1 struttura da n. 8 p.l. per un totale di n. 78 p.l. site in Torrevecchia Teatina (CH) – Via per Torrevecchia;

-    N. 1 struttura protetta da n. 10 p.l. sita in località Crocifisso ex Farnese – Via dei Frentani;

-    N. 1 struttura protetta da n. 10 p.l. denominata “Azienda Agricola” sita in Ripa Teatina (CH) – Via Fondo Valle Alento, n. 195;

-    N. 2 appartamenti, strutture protette, da 7 e 8 p.l. per n. 15 p.l. complessivi siti in Chieti – Via Maiella, n. 99;

-    N. 4 strutture protette con + di 10 p.l. cadauna per complessivi n. 87 p.l. site in Chieti – Via Picena;

-    N. 1 struttura protetta da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Madonna del Freddo;

-    N. 1 struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale definita struttura semiprotetta – Casa famiglia da n. 10 p.l. – sita in Chieti – Corso Marruccino;

-    N. 5 strutture residenziali terapeutiche-riabilitative per specifiche patologie psichiatriche definite Comunità Terapeutiche e denominate “Azienda Agricola” per un totale di n. 46 p.l. così suddivisi: 2 nuclei da 9 p.l., 1 da 8 p.l., 1 da 13 p.l., 1 da 7 p.l. – site in Ripa Teatina – Via Fondo Valle Alento, n. 195;

-    N. 1 comunità terapeutica da n. 16 p.l. – denominata “Padiglione” sita in Torrevecchia Teatina (CH) – Via per Torrevecchia;

-    N. 4 comunità terapeutiche per complessivi n. 35 p.l. così suddivisi: appartamento 1 da 10 p.l., appartamento 2 da 8 p.l., appartamento 3 da 10 p.l., appartamento 4 da 7 p.l. – site in Chieti – Via Ferri;

-    N. 1 comunità terapeutica da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Maiella;

-    N. 1 comunità terapeutica da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Eugenio Bruno;

-    N. 1 comunità terapeutica da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via dei Frentani.

Preso atto che Villa Pini d’Abruzzo s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Chieti pubblicata il 16-02-2010, la quale ha anche ammesso l’impresa del fallito all’esercizio provvisorio;

Vista la nota in data 19.02.2010 con cui il Curatore fallimentare ha richiesto di ripristinare l’accreditamento predefinitivo delle strutture in argomento;

 Dato atto della natura di strumento conservativo del patrimonio dell’impresa o di ramo di essa che riveste l’esercizio provvisorio;

Tenuto conto della terzietà della curatela rispetto agli atti compiuti dal fallito prima dell’apertura della procedura fallimentare;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 20/2010 del 23.03.2010 con la quale è stato deciso di revocare, l’accreditamento alle strutture psicoriabilitative “Ex Paolucci”, sita in via Picena, Chieti e “La Villetta” e “Padiglione” site in via per Torrevecchia, Chieti;

Rilevato che, alla luce dell’introduzione dell’esercizio provvisorio non vi è, allo stato, più ragione di riservare alle strutture psicoriabilitative facenti capo al fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” un trattamento diverso da quello riservato, per l’anno 2010, alle altre strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione, con deliberazione commissariale pari data della presente;

Svista la succitata deliberazione del Commissario ad Acta n. 40 /2010  del 14.07.2010 , con la quale sono state definite le linee negoziali per l’anno 2010 per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie psicoriabilitative erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate e, nel contempo si è stabilito che per le strutture facenti capo al fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” si sarebbe provveduto con separato contestuale provvedimento;

Rilevato, allo stato, che occorre applicare anche nei confronti delle strutture psicoriabilitative facenti capo al fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” sotto elencate tutta la parte regolamentare della più volte citata deliberazione n. 40 del 14.07.2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale e che unitamente alla presente deliberazione viene comunicata al Curatore del fallimento:

-    N. 1 struttura protetta da n. 10 p.l. sita in località Crocifisso ex Farnese – Via dei Frentani;

-    N. 1 struttura protetta da n. 10 p.l. denominata “Azienda Agricola” sita in Ripa Teatina (CH) – Via Fondo Valle Alento, n. 195;

-    N. 2 appartamenti, strutture protette, da 7 e 8 p.l. per n. 15 p.l. complessivi siti in Chieti – Via Maiella, n. 99;

-    N. 1 struttura protetta da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Madonna del Freddo;

-    N. 1 struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale definita struttura semiprotetta – Casa famiglia da n. 10 p.l. – sita in Chieti – Corso Marruccino;

-    N. 5 strutture residenziali terapeutiche-riabilitative per specifiche patologie psichiatriche definite Comunità Terapeutiche e denominate “Azienda Agricola” per un totale di n. 46 p.l. così suddivisi: 2 nuclei da 9 p.l., 1 da 8 p.l., 1 da 13 p.l., 1 da 7 p.l. – site in Ripa Teatina – Via Fondo Valle Alento, n. 195;

-    N. 4 comunità terapeutiche per complessivi n. 35 p.l. così suddivisi: appartamento 1 da 10 p.l., appartamento 2 da 8 p.l., appartamento 3 da 10 p.l., appartamento 4 da 7 p.l. – site in Chieti – Via Ferri;

-    N. 1 comunità terapeutica da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Maiella;

-    N. 1 comunità terapeutica da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Eugenio Bruno;

-    N. 1 comunità terapeutica da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via dei Frentani.

Considerato che dall’applicazione dei criteri e della metodologia contenuti nella suddetta deliberazione n. 40 /2010 del 14.07.2010 deriva, in favore delle strutture psico-riabilitative in parola del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”un tetto di spesa per l’anno 2010 pari ad €. 7.834.944,00 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

Premesso che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità da gennaio 2010 relative al periodo in cui le strutture psico-riabilitative sopra elencate sono state parzialmente inattive e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, o comunque secondo le modalità interinali nelle more del procedimento di interlocuzione previste dalla deliberazione commissariale n.       40/2010 del 14.07.2010;

Rilevato, altresì, che con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato bisogna far fronte anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalle strutture in parola a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell’adozione del provvedimento commissariale n. 8/2010 del 22.01.2010 con il quale si è provveduto, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis della Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32, e s.m.i., alla sospensione dell’accreditamento predefinitivo alle strutture psico-riabilitative della Società “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”;

Dato atto che è quindi necessario proporre anche al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 40/2010 del 14.07.2010 relativamente all’esercizio provvisorio delle strutture psico-riabilitative facenti capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione, opportunamente modificato in relazione allo stato fallimentare;

Tenuto conto che la presente deliberazione con i suoi allegati 1) deliberazione commissariale n. 40 /2010 del 14.07.2010, 2) elenco strutture psico-riabilitative e tetti di spesa, viene comunicata a mezzo racc. a. r. al Curatore del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” entro il termine di sette giorni dall’adozione, fissando altresì la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dal Curatore ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dal tetto assegnato e che in tal caso il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

Atteso che, in ogni caso, viene fissata la data del 31 Agosto 2010 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto afferente le prestazioni sanitarie psico-riabilitative erogate dalle strutture psico-riabilitative facenti capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, anche a seguito dell’eventuale procedura di interlocuzione;

Considerato che per quanto sopra rappresentato il presente provvedimento riveste carattere d‘urgenza stante la necessità di addivenire  in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;  

Tutto  ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

-    di applicare, per i motivi espressi in narrativa, anche nei confronti delle strutture psico-riabilitative indicate nell’Allegato 2) facenti capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 40/2010 del 14.07.2010 (Allegato 1) che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente alla stessa viene comunicata al Curatore del fallimento;

-    di stabilire che, all’atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs. n° 502/1992, sussistano e comunque siano ripristinati gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l’accreditamento;

-    di individuare, in applicazione della suddetta deliberazione, in favore delle strutture psicoriabilitative in parola (Allegato n 2) facenti capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” un tetto di spesa per l’anno 2010 pari ad Euro 7.834.944 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

-    di precisare che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità da gennaio 2010 relative al periodo in cui le strutture psico-riabilitative del fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” sono state parzialmente inattive e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, o comunque secondo le modalità interinali nelle more del procedimento di interlocuzione previste dalla deliberazione commissariale n. 40/2010 del 14.07.2010;

-    di far fronte con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalle strutture psico-riabilitative del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell’adozione del provvedimento commissariale n. 8/2010 del 22.01.2010;

-    di proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 40/2010 del 14.07.2010 relativamente all’esercizi provvisorio delle strutture psico-riabilitative del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione opportunamente modificato in relazione allo stato fallimentare;

-    di comunicare la presente deliberazione con i suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale - 1) deliberazione commissariale n. 40/2010 del 14.07.2010, 2) elenco strutture psicoriabilitative e tetti di spesa 3) schema di contratto,  a mezzo racc. a r. al Curatore del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” entro il termine di sette giorni dall’adozione, fissando la data del 31 Agosto 2010 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto afferente le prestazioni sanitarie psico-riabilitative erogate dalle strutture del Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” anche a seguito dell’eventuale procedura di interlocuzione di cui in narrativa;

-    di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e dell’Economia e Finanze, al fine dell’emanazione del parere previsto nell’Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Subcommissario

Dott.ssa Giovanna Baraldi

 

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati