DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

 

Pescara, 14.07.2010     N° 40/2010 del Registro delle deliberazioni

 

IL  COMMISSARIO  AD  ACTA

Vista la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi  dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:

-    razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

-    interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;

-    interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede  nazionale;

-    definizione dei contratti con gi erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

-    attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

-    interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

-    revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;

-    adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;

-    adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;

-    introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;

Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e che, nei medesimi accordi, è definito il finanziamento globale dell’attività assistenziale delle strutture sanitarie sulla base di tariffe predefinite per prestazione individuate nei tariffari regionali (art. 8 sexies);

Considerato che:

-    occorre procedere alla definizione del tetto di spesa programmato per l’acquisto di prestazioni sanitarie psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2010;

-    è opportuno definire  un modello contrattuale uniforme  da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. ed erogatori privati;

-    la definizione dei tetti di spesa va effettuata per singola struttura, così come previsto dalla precedente deliberazione del Commissario nr. 10/2010 del 1 febbraio 2010;

Considerato che:  la definizione dei tetti di spesa deve ragionevolmente essere effettuata confermando il fatturato prodotto da dette strutture nel corso dell’anno 2009, in quanto l’applicazione  degli standard nazionali dei requisiti nonché delle tariffe saranno applicati gradualmente nei prossimi mesi, ciò al fine di evitare il blocco dell’assistenza, tutelare i cittadini e introdurre un sistema di regole per  rimodulare l’offerta attraverso l’applicazione dell’accreditamento definitivo;

Vista  la deliberazione del Commissario ad Acta n. 09/2010 del 28.1.2010 dalla quale risulta che il Sindaco di Chieti con le ordinanze n. 704 del 23.09.2009, n. 707 del 1°.10.2009 e n. 723 del 23.09.2009, ha ordinato, fra l’altro:

-    la chiusura delle strutture “ex Paolucci”, “le Villette” e “Padiglione” della Società “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”;

-    alla ASL di Chieti (rectius Lanciano-Vasto-Chieti) di procedere al trasferimento dei pazienti e degenti ospitati nelle strutture suddette in altre idonee strutture rispondenti ai requisiti di legge entro e non oltre il 23.01.2010

 

Rilevato, sempre dalla sopracitata delibera commissariale n. 9/2010, che nonostante le azioni intraprese tempisticamente dall’Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti, per n. 20 pazienti con patologie psichiatriche particolarmente gravi non è stato possibile trovare una sistemazione in nessuna struttura psicoriabilitativa della regione Abruzzo pubblica o privata provvisoriamente accreditata, perciò la competente Azienda USL è stata autorizzata a sottoscrivere con la struttura “Quadrifoglio s.r.l.” il contratto convenzionale per ulteriori 20 posti alle tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 877/2001, il cui onere graverà sull’apposito budget destinato dalla Regione alle strutture psicoriabilitative private provvisoriamente accreditate che sarà assegnato alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;

Visto il prospetto (allegato 1) che si acclude al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dal quale si rilevano le strutture dalle quali acquistare prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione per l’anno 2010;

Ritenuto  che è necessario procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori  Generali delle Aziende UU.SS.LL. ed Erogatori privati;

Visto l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (allegato 2) in forma integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto tra la Regione, le Aziende Sanitarie della Regione e le strutture private provvisoriamente accreditate, che regola  le modalità di erogazione delle prestazioni  sanitarie psicoriabilitative;

Visto  l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.7.2007, che stabilisce che  gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti  dal Presidente della Giunta Regionale;

Tenuto conto che la presente deliberazione unitamente agli allegati 1) (tetti di spesa ) e 2) (schema contrattuale), viene notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di giorni sette  dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

Considerato  che  il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad Acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

Atteso che, in ogni caso, viene fissata la data del 31 agosto 2010 come termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti le prestazioni  sanitarie psicoriabilitative erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

Dato atto  che  i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, ricomprenderanno la decorrenza dal 1°.1.2010 fino al 31.12.2010, tenuto conto dei tetti massimi di corrispettivo fissati nell’allegato  1);

Considerato che i tetti di spesa fissati nell’allegato 1) del presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituisce il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che oltretutto è in regime  commissariale, può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

Atteso che l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale affinché si possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Tenuto conto che nei confronti degli erogatori privati che non intendessero stipulare il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies – comma 2 quinquies, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero che l’accreditamento predefinitivo è sospeso e che pertanto gli stessi non potranno erogare a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con deliberazioni di Giunta regionale n. 877  del 3.10.2001, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

Dato atto che per le strutture psicoriabilitative facenti capo al fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” si procederà con contestuale separato provvedimento;

Considerato che per quanto sopra rappresentato il presente provvedimento riveste carattere d‘urgenza stante la necessità di addivenire  in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;  

Tutto  ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

Di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni psicoriabilitative con le quali si procede alla negoziazione  sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.7.2007, n. 32;

di autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all’anno 2010 per le prestazioni psicoriabilitative erogate dalla rete privata accreditata  in    favore   di   pazienti    residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di €. 12.076.353,00   così come ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati, in attuazione dei criteri indicati in narrativa, nella misura individuata nell’allegato 1) per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

di approvare il modello di contratto negoziale (allegato 2) per le prestazioni psicoriabilitative erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate, di cui all’allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che per le strutture facenti capo al fallimento “Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” si procederà con contestuale separato provvedimento;

di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.  e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad Acta

Dott.. Giovanni Chiodi

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