il sindaco

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.05.2010, dichiarata immediatamente eseguibile , è stato integrato lo Statuto Comunale del Comune di Luco dei Marsi con l’introduzione del seguente articolo:

ART. 49 bis – Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica.

Il Comune, visti gli artt. 1, 2, 3, 5, 43, 114 e 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene sanitaria, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, e quant’altro il Consiglio Comunale riconoscerà di preminente interesse generale.

Il Comune riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.

Il Comune conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà, nonchè ii principio che in ambito pubblico devono essere mantenute le proprietà delle reti e la gestione del S.l.l.

Il Comune riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Il Sindaco

Camillo Cherubini