IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato Sezione Quinta in sede giurisdizionale n. 3423/10 Reg. Dec., depositata il 28 maggio 2010 e notificata a mezzo del servizio postale in data 11 giugno 2010, acquisita al prot. n. 113554/RA del 14 giugno 2010 dello scrivente Servizio, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato ordinando alla Regione Abruzzo di concludere il procedimento relativo all’istanza di autorizzazione formulata dalla Società Iniziative Ambientali s.r.l. in data 22 ottobre 2003 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della predetta decisione, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza;

Considerato che nella predetta sentenza si rileva che: omissis … la rinnovazione del procedimento deve ripartire dall’atto inficiato dal vizio rilevato dalla sentenza di annullamento, restando salve, per esigenze di economia dell’azione amministrativa, le attività e le fasi già espletate e compiute …. In quanto l’esecuzione della medesima decisione avrebbe dovuto riguardare soltanto la rivalutazione della questione della falda acquifera …omissis” e che la Regione Abruzzo deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notifica della predetta sentenza al fine di evitare il commissariamento;

Visto l’ex Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (cd. Decreto Ronchi), recante: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, abrogato dall’art. 264, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Richiamata l’ex L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i., recante: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, pubblicata sul BURA n. 16 del 9 giugno 2000, abrogata dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Visto l’art. 45 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti” della predetta L.R. 45/07 e s.m.i. comma 7;

Visto il Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Richiamato l’art. 3 “Ambito di applicazione”,  comma 1 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., che prevede: “Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall’articolo 2, comma 1, leggera g)”; 

Preso atto dell’art. 4 “Classificazione delle discariche”, comma 1 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., che prevede: “Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:”, lettera  b) “discarica per rifiuti non pericolosi”;

Considerato che l’Allegato 1 del sopra richiamato D.Lgs. 36/03 e s.m.i., concernente i “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica” al punto 2.4.2 stabilisce che:  “Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell’acquifero  confinato  con un franco di almeno  1,5 m, nel caso di acquifero  non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 metri”;

Visto il Decreto Ministeriale 3.08.2005 e s.m.i., avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) 30.08.2005, n. 201;

Considerato che il Decreto Legislativo 18.02.2005, n. 59 recante: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 22.04.2005, normativa sopravvenuta rispetto alla presentazione del ricorso e antecedente alla notifica della sentenza del Consiglio di Stato n. 11601/09 notificata alla Regione Abruzzo il 23.03.2009, disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all’Allegato I e che l’impianto di cui al progetto della Ditta Iniziative Ambientali s.r.l., rientra nell’ambito della disciplina del predetto decreto; 

Visto il Decreto Legislativo 08.11.2006, n. 284 concernente: “Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 03.04.2006, N. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 16.01.2008, n. 4 concernente: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 24 del 29.01.2008;

Considerato che il quadro normativo sulle acque di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i., è stato integrato con il D.Lgs 16.03.2009, n. 30 recante: “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (0960038)”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 04.04.2009 che ha definito in modo preciso ed oggettivo la “falda” e quindi “l'acquifero”, specificando che si ha quantità significativa quando è possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno o la quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone, mentre si ha flusso significativo laddove la interruzione del flusso di acqua sotterranea causa una diminuzione significativa nella qualità  ecologica di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre direttamente dipendente. Prevede altresì che quando uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unità stratigrafiche sono da considerarsi acquifero;

Visto l’art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, comma 8 del predetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto il Titolo V del sopra richiamato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riguardante la “Bonifica dei siti contaminati”;

Richiamata  la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Considerato che con nota acquisita al SGR con prot. n. 8928 del 22.10.03, la Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. ha presentato la richiesta ai sensi degli articoli 27 e 28 dell’ex Decreto Legislativo n. 22 del 1997, per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero geomorfologico della cava sita in Contrada Cerratina del Comune di Lanciano con materiali non pericolosi residuali dalle attività produttive e dalle lavorazioni redatta ai sensi del Decreto Legislativo n° 36 del 13 gennaio 2003 per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi, allegando la relativa documentazione progettuale;

Rilevato che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Rifiuti mediante l’espletamento di diverse Conferenze dei Servizi e l’acquisizione dei relativi pareri di competenza, nello specifico:

-    parere negativo dell’ARTA Abruzzo, espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 23.12.2004 e trasmesso con nota prot.n. 789 del 03.03.05;

-    parere negativo della Direzione Sanità Servizio Prevenzione Collettiva, trasmesso con nota prot.n. 13118/14 del 13.07.04 e successivamente confermato con nota prot.n. 6435/14 dell’8 marzo 2005;

-    parere negativo della Provincia di Chieti, trasmesso con nota prot.n. 2836 del 25.05.04 a firma dall’allora Assessore del Settore n. 6 (Ecologia T.A. Energia);

-    parere negativo del Comune di Lanciano, espresso nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 23.12.04;

-    parere negativo dei Comuni di Mozzagrogna e Comuni limitrofi all’area oggetto della richiesta di autorizzazione, come da delibere trasmesse con nota prot.n. 5772 del 25.11.04;

-    giudizio favorevole con prescrizioni n. 382 del 27.04.04 del Comitato Regionale VIA, trasmesso con nota prot.n. 14052/03 dell’11.05.04;

il SGR si è determinato con il provvedimento n. DF3/52 del 12 maggio 2005 avente ad oggetto: “Iniziative Ambientali S.r.l. – Sede Legale: Località Cerratina 66042 Lanciano (CH). Domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo n° 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero geomorfologico della cava sita in Contrada Cerratina del Comune di Lanciano con materiali non pericolosi residuali dalle attività produttive e dalle lavorazioni redatta ai sensi del Decreto Legislativo n° 36 del 13 gennaio 2003 per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi. Provvedimento di diniego dell’istanza”;

Considerato che la Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., ha impugnato la predetta Determinazione Dirigenziale di diniego ed il relativo parere ARTA, con ricorso n. 268 del 2005, presentato dinanzi al TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, rilevando l’illegittimità dei predetti atti;

Vista la sentenza n. 129/2006 del TAR Abruzzo Sezione Staccata di Pescara, con la quale il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., con condanna della ricorrente al rimborso delle spese alla Regione, all’ARTA ed al Comune di Lanciano (CH);

Considerato che la Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. ha proposto appello avverso la predetta sentenza di primo grado con ricorso al Consiglio di Stato, reiterando le doglianze già mosse dinanzi al TAR;

Vista la sentenza n. 11601/09 del Consiglio di Stato, notificata alla Regione Abruzzo il 23.03.2009, con la quale è stato accolto il ricorso in appello n. 4620/06, proposto dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l e, per l’effetto, è stata annullata la Determinazione Dirigenziale n. DF3/52 del 12 maggio 2005, con la quale la Regione Abruzzo aveva respinto l’istanza formulata dalla Ditta in data 22 ottobre 2003;

Rilevato che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dalla ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni:

a)   conformità urbanistica della discarica in località di Cerratina nel Comune di Lanciano, in quanto da un lato sarebbe mancata l’individuazione dei criteri per l’ubicazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e, dall’altro lato, essendosi positivamente svolta la valutazione dell’incidenza ambientale sul sito proposto dalla società appellante, il diniego qui impugnato risulta illegittimamente basato sulla mera circostanza, del tutto incontroversa, ma non ostativa, che l’opera ricada in zona B1 del piano;

b)   non necessità del preventivo nulla osta del Consorzio ASI Sangro, in quanto …….l’incisione del progetto in esame su aree esterne a quelle del Consorzio, come espressamente attestato da questo, esclude in radice la necessità di un suo preventivo nulla osta;

c)   carente motivazione della sentenza di primo grado, circa la presenza della falda acquifera in quanto, nel corso del procedimento amministrativo, si sarebbe dovuto soltanto verificare se le acque sotterranee presenti nel sito possono essere allontanate con comuni opere di ingegneria, come sostiene la perizia a firma dell’ing. Sciarra, o meno e, ovviamente, qualsiasi conclusione deve essere supportata da specifica e congruente motivazione;

Considerato che la Regione Abruzzo, a seguito della notifica della predetta sentenza, ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, con nota prot.n. 10151 del 1° giugno 2009 e, con successiva nota prot.n. 13349/DR4 del 24 luglio 2009, ha convocato una conferenza dei servizi per il giorno 9 settembre 2009, ai sensi dell’art. 14 bis) della L. n. 241/1990 s.m.i., al fine di rivalutare la vicenda anche alla luce della normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs. 59/05 s.m.i. e di adempiere al giudicato nel rispetto del principio di legalità, tenendo in considerazione le norme sopravvenienti che si collocano fra la presentazione del ricorso (che definisce l’ambito della domanda sulla quale il Giudice si pronuncia) e il momento in cui la sentenza viene eseguita (ossia le normative vigenti al momento della notifica della sentenza);

Rilevato che nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009, gli Enti partecipanti, tra i quali la Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., hanno formulato le proprie osservazioni che qui di seguito si riassumono:

a)   la Regione Abruzzo: omissis ..“considerato che il progetto del quale si discute è quello presentato dalla Ditta nel 2003 ed è già acquisito dagli Enti partecipanti nella odierna Conferenza dei Servizi. Considerato che detti elaborati costituiranno base istruttoria del procedimento amministrativo in oggetto, evidenzia, comunque, che sono necessari gli ulteriori adempimenti previsti nel citato D.Lgs n. 59/2005 (art. 5) in capo ai richiedenti e che, per le tempistiche previste nella normativa sopra richiamata, tali adempimenti sono propedeutici alla convocazione della prossima Conferenza dei Servizi”;

b)   il Comune di Lanciano: omissis..dal 2004 ad oggi la situazione è cambiata significatamene per una cospicua produzione e stratificazione di atti amministrativi, quali ad esempio, nuovo PRG adottato dal Comune di Lanciano il 23/12/2008, Piano Territoriale Attività Produttive, previsione di un campus scientifico e tecnologico nella zona, Piano Strategico Lanciano in itinere….sequestri di carteggi da parte di alcune Procure del territorio… Dalla documentazione in atti si evince che il sito era destinato a cava autorizzata con prescrizioni comportanti il ripristino mediante coltivazione separata  per lotti e via previo accantonamento del cosiddetto cappellaccio ….omissis …. il PRG adottato, in itinere di definizione, non prevede la realizzazione di discariche in quel sito”;

c)   la Provincia di Chieti: omissis “.. il sito che interessa il progetto della Ditta Iniziative Ambientali è interessato da una contaminazione ed è stato già redatto un Piano di caratterizzazione…il problema è di tipo ambientale ed è molto serio considerato che vi sono molti esposti e diverse indagini in corso.. la Valutazione di Impatto Ambientale fatta a suo tempo non è assolutamente attuale e vi sono altri aspetti importanti da valutare. Chiede, comunque, un rinvio auspicando una maggiore concertazione tra gli Enti e la definizione del procedimento in tempi brevi.;

d)   l’ARTA Abruzzo: omissis ..“il D.Lgs 36/2003 non consente la possibilità di realizzare una discarica ad una distanza inferiore a due metri dal piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento della discarica stessa. Inoltre il D.Lgs n. 30 del 16.03.2009, Allegato 1, definisce i criteri per l’identificazione degli acquiferi  (flusso significativo  e quantità significativa). Se uno o entrambi i criteri sono rispettati le unità stratigrafiche sono da considerarsi acquifero ed è da sottoporre al monitoraggio. La quantità significativa si ha quando è possibile prelevare in media più di 10m3/giorno o la quantità prelevabile è sufficiente per per 50 persone. Poiché nell’area altri idrogeologici di dettaglio hanno evidenziato nell’area interessata dal sito quantità peri a 3 – 1,08 litri al secondo  (155-259, 2 m3/giorno) ciò comporta che le unità litostratigrafiche  presenti nell’area siano da considerarsi un acquifero.

e)   La Ditta Iniziative Ambientali S.r.l.: omissis.. “I rappresentanti della Ditta rilevano che la rinnovazione del procedimento in oggetto deve essere limitata all’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che ha fugato i due profili rilevanti per il diniego annullato ed inerenti la non necessità del nulla osta del Consorzio ASI e la compatibilità del progetto con il Piano Paesistico Regionale, censurando altresì, quanto al terzo ed ultimo profilo del diniego, la insufficienza e incongruenza della motivazione del provvedimento impugnato sulla questione “falda acquifera”. In questo contesto, quindi, i rappresentanti della Ditta Iniziative Ambientali ritengono che il procedimento debba riprendere corpo e funzione solo su questa problematica, salvo ulteriori valutazioni circa l’incidenza del D.Lgs n. 59/2005 sulla quale sin d’ora evidenziano che in base all’art, 4 comma 4, i requisiti richiesti sono soddisfatti in quanto il progetto è stato presentato e già valutato ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 omissis .. “Il sig. Andrea Fassone per la Ditta dichiara che il progetto presentato ha avuto il Giudizio n. 666 del 20.12.2005 relativamente alla VIA e che per quanto riguarda le affermazione dell’Assessore del Comune di Lanciano, relative ad una difformità delle modalità di coltivazione della cava, tale problematica è stata già affrontata dal competente Ufficio Cave e per la stessa è stata pagata una sanzione amministrativa a sanatoria. L’Azienda, altresi, chiede che in stretta e immediata esecuzione della decisione del Consiglio di Stato l’ARTA si riesprima  definitivamente sulla questione falda acquifera e a tal fine chiede la costituzione di un tavolo tecnico ristretto”;

f)    Il Corpo Forestale dello Stato: omissis “preso atto che nell’odierna conferenza di Servizi l’Autorità competente per il procedimento è la Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti ed in considerazione delle valutazioni emerse nel dibattito dell’ odierna Conferenza, dichiara che nella prossima seduta reitererà il parere espresso ai soli fini idrogeologici e forestali con la nota n. 527 del 9 febbraio 2004 e si riserva eventuali valutazioni alla luce delle novelle emerse nell’arco di tempo intercorso fra l’ultima e l’odierna conferenza”;

Rilevato che a conclusione dei lavori della predetta Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009, a seguito della richiesta della Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. di creare un “Tavolo tecnico” ristretto, al fine di discutere della questione falda acquifera, tale richiesta è stata accolta dal Servizio Gestione Rifiuti con indicazione concorde, da parte di tutti i partecipanti, di convocare la prossima conferenza dei servizi a conclusione dei lavori del predetto tavolo e degli adempimenti delle tempistiche previste dall’art. 5 del D.Lgs. 59/05  e s.m.i.;

Vista la nota prot.n. 20500/DR4 del 16 novembre 2009 del Servizio Gestione Rifiuti, con la quale è stato convocato il “Tavolo tecnico” per il giorno 2 dicembre 2009, invitando la Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., l’ARTA Abruzzo e la Provincia di Chieti;

Considerato che l’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti, con nota prot.n. 7043 del 27.11.2009, ha comunicato alla Regione che per impegni già stabiliti non poteva essere presente all’incontro del 2 dicembre 2009 e, pertanto, il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 21624 del 30 novembre 2009, ha comunicato il rinvio della riunione;

Vista la nota prot.n. 22251/DR4 del 9 dicembre 2009, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti, al fine di evitare ulteriori rinvii a causa dell’assenza dell’ARTA, organo tecnico competente a valutare la presenza della falda acquifera, ha richiesto all’ARTA – Dipartimento  Provinciale di Chieti e Direzione Regionale di Pescara, di comunicare delle date disponibili nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 per espletare il predetto Tavolo tecnico;

Rilevato che l’ARTA non ha riscontrato la predetta richiesta e che il Servizio Gestione Rifiuti ha, comunque, convocato il “Tavolo tecnico”, con nota prot.n. 60381/RA del 1° aprile 2010, per il giorno 12 aprile 2010;

Vista la nota prot. n. 60381 del 1° aprile 2010, con la quale l’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti, ha comunicato alla Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti che, per impegni pregressi,  non poteva presenziare alla riunione convocata per il giorno 12 aprile 2010;

Richiamata la nota della Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. del 9 aprile 2010, acquisita al prot. n. 65074/RA del 12.04.2010 del SGR, con la quale la Ditta, riscontrando la predetta nota di convocazione, ha rilevato quanto segue: ”omissis.. l’inerzia e il ritardo accumulato nella effettiva esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 11601/09 ha reso e rende anacronistica l’iniziativa del tavolo tecnico ristretto prospettata in occasione della conferenza dei servizi del 9 settembre 2009. Non a caso come è noto, questa Società ha reagito avverso le lungaggini prefigurabili in ragione dei rilievi emersi in detta conferenza facendo valere le proprie ragioni attraverso un ricorso per l’ottemperanza notificato nell’ottobre 2009 e sul quale, all’esito della discussione già svolta nel marzo scorso, si attende la pubblicazione della decisione. A questo punto, con la presente, questa Società, nel ritenere che l’ipotesi del tavolo tecnico ristretto sia divenuta improcedibile, chiede che Codesta Direzione voglia darne atto annullando la convocazione e restando in attesa delle statuizioni della ormai imminente pronuncia giurisdizionale”;

Preso atto delle risultanze del Tavolo tecnico del 12 aprile 2010, al quale ha partecipato la Provincia di Chieti e nell’ambito del quale si è deciso quanto segue: “Preliminarmente la Conferenza prende atto:

-     del contenuto della nota della Ditta Iniziative Ambientali s.r.l. del 9 aprile 2010, acquisita al prot. N. 65074/RA del 12 aprile 2010, con la quale la Ditta ritiene che considerato che la società ha presentato un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 11601/09 l’ipotesi del tavolo tecnico ristretto sia divenuta improcedibile, chiede che codesta Direzione voglia darne atto annullando la convocazione e restando in attesa delle statuizioni della ormai imminente pronuncia giurisdizionale;

-     del contenuto della nota dell’ARTA Abruzzo Sede Centrale  prot. n. 4440 del 9 aprile 2010, acquista al prot. n. 65082/RA del 12 aprile 2010, con la quale si chiede il rinvio dell’incontro al 23 o al 26 aprile p.v. e si comunica che la Sezione non è in possesso di nessuna documentazione relativa alla richiesta dell’Azienda e che la documentazione presentata dalla Ditta oggi non è più disponibile, in quanto acquisita dagli organi di Polizia Giudiziaria;

-     del contenuto della nota dell’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, prot. n. 60381 del 1° aprile 2009, acquisita al prot. n. 65056/RA del 12 aprile 2010, con la quale si comunica l’impossibilità a presenziare la riunione convocata per la data odierna a causa di pregressi impegni.

I rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti, preso atto della richiesta della Ditta e dell’Arta Sede Centrale e Dipartimento provinciale, precisano quanto segue:

La Regione Abruzzo, a seguito della notifica della sentenza del Consiglio di Stato n. 1160/09, ha dapprima comunicato l’avvio del procedimento amministrativo con nota prot. 10151 del 1° giugno 2009 e successivamente convocato, con nota prot. 13349/DR4 del 24 luglio 2009, una conferenza dei servizi per il giorno 9 settembre 2009 ai sensi dell’art. 14 bis L. n. 241/1990 s.m.i. al fine di rivalutare la vicenda anche alla luce della normativa di cui al D.Lgs n. 59/2005 s.m.i.

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009, alla quale ha partecipato anche la Ditta ricorrente senza eccepire alcunché sull’inerzia della P.A., gli Enti intervenuti hanno espresso le proprie posizioni e si è comunque deciso procedere con l’istituzione di un tavolo tecnico ristretto relativamente alla questione della - falda acquifera - “;

..omissis…”Alla luce di quanto sopra esposto i rappresentati del Servizio Gestione Rifiuti evidenziano che la Regione Abruzzo, con la convocazione della Conferenza dei Servizi del giorno 9 settembre 2009, ha ottemperato al giudicato amministrativo dando avvio al procedimento amministrativo volto all’esame del progetto per la realizzazione della discarica in località Cerratina di Lanciano. Il Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza N. 1160/09 del 2 marzo 2009, ha annullato il provvedimento di diniego adottato nell’anno 2005, per vizi che, comunque, consentono il riesercizio del potere. All’uopo si evidenzia che la Regione Abruzzo deve riesaminare l’intera vicenda e non può non considerare le normative sopravvenute sino alla notifica della sentenza sopra richiamata considerato che l’opera non è ancora iniziata.

Il Servizio Gestione Rifiuti rileva che i rinvii degli incontri precedentemente convocati sono dipesi esclusivamente dall’impossibilità a presenziare da parte dell’Arta che è l’Organo Tecnico che deve pronunciarsi in merito alle problematiche della falda acquifera.

Pertanto, considerato che non si può prescindere dalla valutazione del predetto Organo tecnico nella soluzione della questione “falda acquifera”, il Servizio Gestione Rifiuti ritiene di rinviare l’incontro odierno al 26 aprile 2010 disponendo la trasmissione del presente verbale alla Ditta Iniziative Iniziative Ambientali s.r.l., all’Arta Sede Centrale e Dipartimento Provinciale anche ai fini della convocazione del Tavolo Tecnico, fatta salva la eventuale pronuncia del Consiglio di Stato in merito al ricorso per ottemperanza presentato dalla Ditta Iniziative Ambientali s.r.l..

L’Ing. De Fabritiis per la Provincia di Chieti, nel prendere atto di tutto quanto precedentemente riportato, ribadisce quanto già è stato esposto nella Conferenza dei Servizi 09.09.2009 dall’Assessore all’Ambiente Eugenio Caporrella. L’Ing. De Fabritiis evidenzia altresì che per quanto attiene alla problematica attinente la falda acquifera l’Arta debba al prossimo incontro confermare quanto già affermato nella conferenza dei Servizi sopra richiamata.”;

Vista la nota prot.n. 69062/RA del 15 aprile 2010, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti ha trasmesso alla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale di Pescara, il verbale dell’incontro del 12 aprile 2010, con contestuale convocazione del “Tavolo Tecnico” per il giorno 26 aprile 2010, anche per concedere alla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., un’ulteriore possibilità di partecipare al fine di chiarire la questione della “falda acquifera”;

Vista la nota del 26 aprile 2010 della Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., acquisita al prot.n. 76826/RA del 26 aprile 2010, con la quale, in merito all’incontro tenutosi in pari data, ha ribadito quanto già comunicato con nota del 9 aprile 2010 sopra richiamata;

Preso atto delle risultanze del “Tavolo Tecnico” del 26 aprile 2010, al quale ha partecipato l’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti e nell’ambito del quale si è deciso quanto segue:

“Preliminarmente la Conferenza prende atto del contenuto della nota della Ditta Iniziative Ambientali s.r.l. del 26 aprile 2010, acquisita al prot. n. 76826/RA del 26 aprile 2010, con la quale la Ditta ribadisce quanto già espresso con la missiva del 9 aprile 2010 acquisita con prot. 65074/RA del 12.4.10.

I rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti, preso atto della comunicazione della Ditta, invitano comunque l’Arta ad esprimere proprie valutazioni in merito alla questione “falda acquifera” ad integrazione di quanto già espresso nella Conferenza dei Servizio del 9 settembre 2009.

I tecnici dell’Arta specificano ulteriormente che lo studio idrogeologico più approfondito  al quale l’Arta faceva riferimento nel corso della precedente Conferenza dei Servizi, è quello prodotto dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” a cura del Prof. di Idrogeologia dott. Rusi e dal Prof. Crescenti elaborato per la discarica consortile di Cerratina gestita dall’Ecologica Sangro che insiste in prossimità dell’area oggetto della richiesta della Ditta Iniziative Ambientali e sul medesimo “acquifero”. Pertanto, le considerazioni espresse nel predetto documento sono pertinenti con la questione “falda acquifera” di cui si discute. Ne consegue che, secondo tale studio, il bilancio idrologico evidenzia come in media risulta sfruttabile all’anno una quantità di acqua stimabile tra 3 1,8 l/s (pag. 17 della relazione del 22.4.2008 sopra richiamata). All’uopo, la dott.ssa Luchetti deposita un promemoria, che viene acquisito agli atti con riserva di inviare una relazione formale, relativo alle problematiche che interessano la falda acquifera di Cerratina di Lanciano alla luce della normativa di cui al D.Lgs n. 30/09 che definisce il flusso significativo di acqua, ossia quando è possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno o la quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone. La dott.ssa Luchetti conclude affermando che, nell’area in cui ricade il sito di cui al progetto presentato dalla Ditta Iniziative Ambientali, è presente un acquifero con una quantità significativa ai sensi del D.Lgs n. 30/09 e, pertanto, nell’area de qua qualunque progetto dovrà tener conto di quanto esposto e considerare una soluzione progettuale che preveda un piano di imposta della discarica che rispetti le prescrizioni del D.Lgs n. 36/03 (distanza di due metri dal piano di imposta dello strato della barriera di sconfinamento della discarica) al fine della protezione della falda acquifera dall’inquinamento e dal deteriormaneto nel pieno rispetto della normativa  vigente. Ricorda, altresì, che soluzioni progettuali che non hanno tenuto conto di tali problematiche, in tempi precedenti alla entrata in vigore delle attuali normative (es. discarica di Serre nello stesso Comune di Lanciano), hanno prodotto una grave contaminazione delle falde e dissesto idrogeologico  inserendo le discariche tra i siti contaminati oggetto di bonifica. 

I rappresentanti del SGR, preso atto delle posizioni assunte dalla Ditta e di quanto  esposto dall’Arta, pur in assenza di contraddittorio da con la Ditta interessata, rinvia ogni valutazione in sede della prossima Conferenza dei Servizi che sarà convocata anche per discutere degli altri aspetti già affrontati nella precedente seduta del 9 settembre 2009.”;

Richiamata la relazione depositata dall’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti nel corso del “Tavolo Tecnico” del 26 aprile 2010, che qui di seguito si riporta integralmente:

“Relativamente  alle disquisizioni sulla normativa si evidenzia che il quadro normativo italiano sulle acque definito dal D.lgs 152/2006, è stato completato recependo la Direttiva  2006/118/CE con  il Decreto n. 30/09, entrato in vigore il 19 aprile 2009, e relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs n. 30 /09 nella Parte III del Testo Unico, nella definizione di falda non veniva specificato in modo preciso il significato di flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative  di acque sotterranee.

Pertanto, ciò consentiva di valutare soggettivamente tali elementi, ad eccezione delle acque destinate al consumo umano per le quali era già specificato come QUANTITA' SIGNIFICATIVA: quando è possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno. Inoltre, di norma ogni parte del D.lgs 152/06 contiene le proprie definizioni, per cui non essendo stata data una definizione di falda nel Titolo V, si è interpretato ciò come la volontà dei legislatori di estendere tale concetto alla definizione più ampia, per proteggere comunque le acque sotterranee  al fine di un loro possibile utilizzo presente o futuro.

Ed anche l'attuale parte terza come integrata dal nuovo decreto, sembra procedere nella stessa ottica, cioè quella della protezione delle acque sotterranee e del raggiungimento del buono stato chimico, di tutte le acque sotterranee che rispondano a dei requisiti minimi.  In modo più preciso il nuovo decreto legislativo  n. 30/2009 ha modificato le definizioni di:

-     «buono stato chimico»;

-     «buono stato quantitativo»;

-     «falda acquifera»,

già contenute nell’art. 74 del D.Lgs. n. 152/06.

punto 1.2, Allegato 1 del D.Lgs. n. 152/2006 è sostituito dall’ Allegato 1, Parte A del D.Lgs. n. 30/2009;

 

Il punto 2, lettera b), Allegato 1 del D.Lgs. n. 152/2006 è sostituito dagli Allegati 3 («Buono stato delle acque sotterranee ») e 4 («Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei») al D.Lgs. n. 30/2009;

Il punto 2, Allegato 3, il punto 2.1. e il punto 2.3. del D.Lgs. n. 152/2006 è sostituito dall’Allegato 1, Parte B del D.Lgs. n. 30/2009.

È sostituito il comma 3 dell’art. 104 (art. 7, comma 6);

sostituzione delle lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell’art. 74 (art. 9, lett. a);

sostituzione del punto 1.2 dell’Allegato 1 (art. 9, lett. b);

sostituzione della lettera B del punto 2 dell’Allegato 1 (art. 9, lett. c);

sostituzione dei punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell’Allegato 3 (art. 9, lett. d).

 

Pertanto, con  l'entrata in vigore del D.lgs 30/09,  sono forniti nell'Allegato 1- parte A,  i due criteri per definire in modo preciso ed oggettivo la falda e quindi  l'acquifero:

1)   QUANTITA' SIGNIFICATIVA: è possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno, o la quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone,

2)   FLUSSO SIGNIFICATIVO: la interruzione del flusso di acqua sotterranea causa una diminuzione significativa nella qualità  ecologica di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre direttamente dipendente.

 

Quando uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unità stratigrafiche sono da considerarsi acquifero.

Un acquifero che presenta una  quantità significativa,  cioè  più di 10 m3/giorno (pari a 0,1 l/s), ai fini dell'attuazione del D.lgs 30/09 dovrà essere caratterizzato con l'obiettivo di rilevarne la qualità e di verificare se gli stessi sono a rischio,  non a rischio o probabilmente a rischio.

Per questo il decreto prevede che “le Regioni  ai sensi degli art. 118 e 120 del Dlgs 152/06, conducano l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici sotterranei ed il rilevamento della qualità degli stessi. Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e tutela dei corpi idrici...”

Lo stato chimico delle acque sotterranee è definito buono quando sono rispettate le indicazioni contenute nella tab. 1 dell'Allegato 3 parte A che a sua volta richiama lo Standard di qualità  della Tab. 2 e i Valori Soglia della tab. 3.

Pertanto, poiché per l'area in oggetto la quantità indicata nella relazione prodotta dal Prof. Rusi a pag. 17 descrive “dal bilancio idrogeologico evidenzia come in media risulta sfruttabile all'anno una quantità di acqua stimabile tra 3 e 1,8 l/s “  si evince che tali valori sono ben al di sopra del valore di 0,1 l/s richiesto dalla normativa per individuare la quantità significativa di acqua sotterranea ascrivibile alla definizione di falda e di acquifero.

Per quanto concerne la valutazione della portata eseguita nelle immediate vicinanze della discarica si deve osservare che alcuni dei piezometri utilizzati per valutare lo spessore medio saturo  (NP7,NP2, NP9, NP3, NP10, NP11) sono stati realizzati in prossimità del dreno e/ o  in posizione tale che la falda risulta schermata dall'invaso della discarica  (NP2- NP7), infatti utilizzando i valori della porzione dell'acquifero che meno risente della presenza della discarica, ossia tra i piezometri di monte  (NP9, NP10, NP11) lo spessore  rilevato tra marzo 2008 e febbraio 2009, varia da 1,33 m a 3,30 m con un valore medio misurato di circa 1,9 m e non 1,5 m. La portata valutata prendendo in  considerazione il valore di 1,5 e permeabilità molto basse desunte dalla letteratura, comunque fornisce una portata di 1 l/s, valore  sempre molto più alto di 0,1 l/s definito dalla normativa per individuare il corpo idrico da salvaguardare.

Inoltre, dell'effetto schermante prodotto dalla discarica e dal dreno ne è la prova il risultato della misura di portata eseguita nel piezometro NP2, posto in prossimità del dreno (a circa 3-4 m). Tale piezometro  di norma non è stato campionato proprio a causa della eccessiva vicinanza con il dreno, lo stesso infatti  è risultato produttivo solo in alcuni controlli in cui il sistema di estrazione dal pozzo della trincea drenante PTD2 era stato disattivato a causa di una distacco del tubo collegato alla pompa installata nello stesso, che aveva prodotto un allagamento dell'area prossima al piezometro.

In conclusione, si ritiene che anche secondo la Parte terza del D.lgs 152/06 e s.m.i. le acque sotterranee indagate nel sito costituiscano una  falda e non solo devono rispettare i limiti previsti dal D.lgs 152/06 e s.m.i. per la bonifica dei siti contaminati ma l'area dovrebbe essere valutata anche ai fini dell'applicazione della Parte terza dello stesso decreto, verificando in modo approfondito anche le eventuali interazioni che le acque sotterranee possano avere con quelle superficiali e con gli ecosistemi acquatici e terrestri. Poiché tali eventuali rapporti  produrrebbero per lo stesso corpo idrico la necessità di verificare lo stato chimico prendendo come limiti dei parametri  i valori soglia *  previsti dall' All. 2, tab. 3, che per alcuni  (ad es. piombo,  cadmio, mercurio) sono notevolmente  più restrittivi di quelli previsti dal Titolo V)”;

Vista la nota prot.n. 82624/RA del 3 maggio 2010, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti ha trasmesso alla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti e Direzione Regionale di Pescara, il verbale del “Tavolo Tecnico” del 26 aprile 2010 sopra richiamato;

Considerato che la Società Iniziative Ambientali S.r.l., ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la Regione Abruzzo, l’ARTA, il Comune di Lanciano e il Comune di Mozzagrogna chiedendo:

a)   la corretta esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 1160/09 pubblicata il 2 marzo 2009 e notificata il 20 marzo 2009;

b)   la conclusione del procedimento di esecuzione di detta decisione entro 30 giorni;

c)   una pronuncia  che renda effettiva la tutela riconosciuta alla ricorrente con contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo della predetta Amministrazione in caso di persistente inottemperanza rispetto al suddetto termine;

Richiamata la predetta sentenza del Consiglio di Stato Sezione Quinta n. 3423/10 Reg. Dec., depositata il 28 maggio 2010 e notificata a mezzo del servizio postale in data 11 giugno 2010, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., ritenendo che la Regione Abruzzo non abbia dato seguito alla decisione del Consiglio di Stato Sez. V n. 1160/2009, concernente il diniego dell’autorizzazione richiesta dalla Ditta ricorrente senza dare seguito alla condivisa costituzione del tavolo tecnico ristretto che, invece, la Regione Abruzzo ha espletato e concluso;

Ritenuto che dalle risultanze dell’istruttoria effettuata, consistita nell’espletamento della Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009 e del “Tavolo Tecnico” del 12 e del 26 aprile 2010,  è stata chiarita ulteriormente e definita la “questione falda” da parte dell’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti e l’Amministrazione Regionale ha i seguenti elementi ai fini della conclusione del procedimento amministrativo:

A)  PROBLEMATICA RELATIVA ALLA “FALDA ACQUIFERA”:

L’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ha ribadito il parere negativo già espresso nel corso della Conferenza dei Servizi del 23.12.2004 e confermato con nota prot. 789 del 3 marzo 2005 e, nello specifico, ha dedotto ulteriormente che il quadro normativo sulle acque definito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è stato completato con  il Decreto Legislativo n. 30/09, che ha recepito la Direttiva  2006/118/CE  relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento precisando il significato di “flusso significativo di acque sotterranee” e di “estrazione di quantità significative  di acque sotterranee”. Il D.Lgs. 30/09, Allegato 1- parte A, infatti, ha definito i due criteri per individuare in modo preciso ed oggettivo la “falda” e quindi “l'acquifero”: (si ha quantita' significativa allorquando è possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno, o la quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone; si ha flusso significativo quando la interruzione del flusso di acqua sotterranea causa una diminuzione significativa nella qualità  ecologica di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre direttamente dipendente). Considerato che lo stato chimico delle acque sotterranee è definito buono quando sono rispettate le indicazioni contenute nella Tab. 1 dell'Allegato 3, parte A (che a sua volta richiama lo Standard di qualità della Tab. 2 ed i Valori Soglia della Tab. 3), nel caso di specie, ..”in media risulta sfruttabile all'anno una quantità di acqua stimabile tra 3 e 1,8 l/s e, pertanto, “tali valori sono ben al di sopra del valore di 0,1 l/s richiesto dalla normativa per individuare la quantità significativa di acqua sotterranea ascrivibile alla definizione di falda e di acquifero”;

B)  PROBLEMATICA RELATIVA ALLA “CONTAMINAZIONE DEL SITO”:

La Provincia di Chieti ha dedotto che il sito in cui è progettato l’impianto della Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., è interessato da una contaminazione ed è stato redatto un piano di caratterizzazione (PdCa). Ha evidenziato, quindi, problemi di tipo ambientale rilevando che vi sono molti esposti e diverse indagini penali in corso. L’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti ha inoltre affermato che, anche secondo la Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le acque sotterranee indagate nel sito costituiscono una  falda  e  non solo devono rispettare i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la bonifica dei siti contaminati, ma l’area dovrebbe essere valutata anche ai fini dell’applicazione della Parte terza dello stesso decreto, verificando in modo approfondito anche le eventuali interazioni che le acque sotterranee possano avere con quelle superficiali e con gli ecosistemi acquatici e terrestri; 

Rilevato altresì che l’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti, ha prospettato una soluzione  alternativa, ossia, una soluzione progettuale che preveda un piano di imposta della discarica che rispetti le prescrizioni del D.Lgs. 36/03 (distanza di due metri dal piano di imposta dello strato della barriera di confinamento della discarica), al fine della protezione della falda acquifera dall’inquinamento e dal deterioramento nel pieno rispetto della normativa  vigente;

Considerato che la Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., nonostante la soluzione progettuale alternativa prospettata dall’Organo Tecnico e dal Servizio Gestione Rifiuti, non ha presentato alcuna variante progettuale che potesse rispettare le prescrizioni della normativa vigente;

Rilevato che, per quanto sopra evidenziato, il procedimento istruttorio relativo alla problematica “falda acquifera”, risulta concluso ed affrontato in modo chiaro ed approfondito, come da relazione dell’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti, che si richiama integralmente;

Considerato che il progetto presentato dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., è da assoggettare alla disciplina di cui al D.Lgs. 59/05 e s.m.i. e che l’Amministrazione procedente, anche alla luce della giurisprudenza costante, deve applicare la normativa esistente al momento della notifica della sentenza di annullamento del diniego dell’autorizzazione avvenuta, nel caso di specie, in data 23.03.2009, ciò al fine di evitare di porre in essere una azione amministrativa in palese violazione di legge (vedi tra le tante sentenza del Consiglio di Stato V sezione n. 5169 del 3 settembre 2009);

Considerato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3423/2010 Reg. Dec. del 28 maggio 2010, ha disposto che la rinnovazione del procedimento deve ripartire dall’atto inficiato dal vizio rilevato dalla sentenza di annullamento facendo salve, per esigenze di economia dell’azione amministrativa, le attività e le fasi già espletate e compiute e, pertanto, anche i pareri già espressi che qui di seguito si riportano:

-    parere negativo dell’ARTA Abruzzo, espresso in sede di Conferenza di Servizi del 23.12.2004, trasmesso con nota prot.n. 789 del 03.03.05 e ribadito in sede di Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009 e di espletamento del Tavolo Tecnico del 12 e 24 aprile 2010;

-    parere negativo della AUSL Lanciano – Vasto Dipartimento di Prevenzione Collettiva, trasmesso con nota prot.n. 122 del 9 giugno 2004, ribadito con comunicazione prot.n. 13118/14 del 13.07.04 e successivamente confermato con nota prot.n. 6435/14 dell’8 marzo 2005;

-    parere negativo della Provincia di Chieti, trasmesso con nota prot.n. 2836 del 25.05.04 a firma dall’allora Assessore del Settore n° 6 (Ecologia T.A. Energia),  confermato con relazione del 10.11.2004 ed in sede di Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009;

-    parere negativo del Comune di Lanciano, espresso nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 23.12.04 e ribadito nel corso della Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009;

-    parere negativo dei Comuni di Mozzagrogna, Comune di Treglio, Comune di Sant’Eusanio del Sangro, Comune di Paglieta, Comune di Santa Maria Imbaro, come da delibere trasmesse con nota prot.n. 5772 del 25.11.04;

-    giudizio favorevole con prescrizioni n. 382 del 27.04.04 del Comitato Regionale VIA, trasmesso con nota prot.n. 14052/03 dell’11.05.04;

Fare salve le attività e le fasi già espletate e compiute anche in relazione ai pareri negativi (ad eccezione del giudizio VIA favorevole), espressi dall’ARTA -  Dipartimento Provinciale di Chieti, dalla Provincia di Chieti, dalla AUSL Lanciano Vasto Dipartimento di Prevenzione Collettiva, dal Comune di Lanciano e Comuni limitrofi all’area in cui ricade il progetto presentato dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l.;

Rilevato che nono sono state attivate le procedure amministrative in merito alle seguenti problematiche:

-    contaminazione del sito e mancata attivazione - definizione del procedimento di cui al Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in relazione alle problematiche evidenziate dalla Provincia di Chieti e dall’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti;

-    mancato avvio della procedura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i. considerato che la P.A. deve tener conto delle norme che disciplinano l’attività all’epoca in cui questa viene posta in essere altrimenti l’azione amministrativa sarebbe viziata per violazione di legge;

Preso atto che non è possibile accogliere l’istanza della Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. presentata in data 22 ottobre 2003, per il motivo che di seguito si riassume:

-    non conformità del progetto a quanto disposto dal Punto 2.4.2 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 36/03 e s.m.i., in quanto la soluzione progettuale presentata dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. non prevede un piano di imposta della discarica che rispetti le prescrizioni del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., normativa peraltro vigente all’atto dell’istanza, ossia una distanza di due metri dal piano di imposta dello strato della barriera di confinamento della discarica, al fine di garantire la protezione della falda acquifera dall’inquinamento e dal deterioramento, nel pieno rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 s.m.i., D.Lgs. 36/03 e s.m.i. e D.Lgs. 30/09);

Ribadito che:

1.   il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, contrariamente a quanto rilevato nella predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 3423/2010 Reg. Dec. del 28 maggio 2010, ha espletato e concluso i lavori del “Tavolo tecnico” ristretto sulla problematica “falda acquifera”, tenutosi il 12 e 26 aprile 2010, così come condiviso nel corso della Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009 e di prendere atto che la Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. ha rifiutato di parteciparvi, come da sua comunicazione del 9 aprile 2010, acquisita al SGR con nota prot.n. 65074/RA del 12.04.2010;

2.   all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’oggetto, da parte della Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., in data 22 ottobre 2003, il Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, costituisce, comunque, le disposizioni da applicare a tutte le discariche, come dallo stesso decreto “riclassificate” (art. 4, comma 1) ed, in particolare, secondo i “criteri costruttivi e gestionali degli impianti”, di cui all’Allegato 1;

3.   la Provincia di Chieti ha dedotto che il sito in cui è progettato l’impianto della Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., è interessato da una contaminazione ed è stato redatto un piano di caratterizzazione (PdCa), ai sensi della Parte Quarta - Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., problematiche confermate anche dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti;  

Dato atto quindi che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3423/2010 del 28 maggio 2010,  impone alla Regione Abruzzo di eseguire il giudicato nascente dalla decisione n. 1160/2009 e, per l’effetto, di concludere il procedimento amministrativo relativo all’istanza di autorizzazione formulata dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. in data 22 ottobre 2003, nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza a mezzo del servizio postale avvenuta l’11 giugno 2010;

Accertata la regolarità tecnico - amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la Legge n. 77 del 14.09.99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate ed in esclusiva ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3423/2010 Reg. Dec. del 28 maggio 2010, che ha disposto che: “la rinnovazione del procedimento deve ripartire dall’atto inficiato dal vizio rilevato dalla sentenza di annullamento, restando salve, per esigenze di economia dell’azione amministrativa, le attività e le fasi già espletate e compiute …. In quanto l’esecuzione della medesima decisione avrebbe dovuto riguardare soltanto la rivalutazione della questione della falda acquifera…”;

1.   di CONCLUDERE il procedimento amministrativo relativo all’istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. in data 22 ottobre 2003, “per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero geomorfologico della cava sita in Contrada Cerratina del Comune di Lanciano con materiali non pericolosi residuali dalle attività produttive e dalle lavorazioni redatta ai sensi del Decreto Legislativo n° 36 del 13 gennaio 2003 per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi”;

2.   di RIBADIRE che, contrariamente a quanto rilevato nella predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 3423/2010 Reg. Dec. del 28 maggio 2010, il Servizio Gestione Rifiuti ha espletato e concluso i lavori del “Tavolo tecnico” ristretto sulla problematica “falda acquifera” tenutosi il 12 e 26 aprile 2010, così come condiviso nel corso della Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2009 e di prendere atto che la Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. ha rifiutato di parteciparvi, come da sua comunicazione del 9 aprile 2010, acquisita al SGR con nota prot.n. 65074/RA del 12.04.2010;

3.   di FARE SALVE le attività e le fasi già espletate e compiute anche in relazione ai pareri negativi (ad eccezione del giudizio VIA favorevole), espressi dall’ARTA -  Dipartimento Provinciale di Chieti, dalla Provincia di Chieti, dalla AUSL Lanciano Vasto Dipartimento di Prevenzione Collettiva, dal Comune di Lanciano e Comuni limitrofi all’area in cui ricade il progetto presentato dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l.;

4.   di RILEVARE che nono sono state attivate le procedure amministrative in merito alle seguenti problematiche:

-    contaminazione del sito e mancata attivazione - definizione del procedimento di cui al Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in relazione alle problematiche evidenziate dalla Provincia di Chieti e dall’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti;

-    mancato avvio della procedura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i. considerato che la P.A. deve tener conto delle norme che disciplinano l’attività all’epoca in cui questa viene posta in essere altrimenti l’azione amministrativa sarebbe viziata per violazione di legge; 

5.   di NON ACCOGLIERE, ai sensi del D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., la domanda di autorizzazione presentata in data 22 ottobre 2003, dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l., Sede Legale: Località “Cerratina”, 66034 Lanciano (CH), alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di smaltimento cui in oggetto, per la motivazione già esposta in premessa, che qui di seguito si riassume:                                       

-    non conformità del progetto a quanto disposto dal Punto 2.4.2 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 36/03 e s.m.i., in quanto la soluzione progettuale presentata dalla Ditta Iniziative Ambientali S.r.l. non prevede un piano di imposta della discarica che rispetti le prescrizioni del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., normativa peraltro vigente all’atto dell’istanza, ossia una distanza di due metri dal piano di imposta dello strato della barriera di confinamento della discarica, al fine di garantire la protezione della falda acquifera dall’inquinamento e dal deterioramento, nel pieno rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 s.m.i., D.Lgs. 36/03 e s.m.i. e D.Lgs. 30/09);

6.   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ ARTA Abruzzo (Direzione Regionale Pescara e Dipartimento Provinciale di Chieti), al Sindaco del Comune di Lanciano (CH), alla polizia Provinciale di Chieti, alla Sezione Regionale Abruzzo dell’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti, all’Avvocatura Regionale ed Avvocatura Generale dello Stato ai fini della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3423/10 Reg. Dec.;

7.   di REDIGERE  il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge alla Società Iniziative Ambientali S.r.l. – c/o la sede legale in Località “Cerratina” 66034 Lanciano (CH);

8.   di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini