Il Commissario Delegato per
Presidente della Regione Abruzzo
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n° 87 del 7 aprile 2009,
recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli
eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010 2010, n. 26, e
l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già
Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;
Ritenuto di dover definire i criteri e le procedure necessarie per assicurare il consolidamento del quadro degli esiti di agibilità e la loro definitività temporale e rendere più spedite le operazioni inerenti la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici;
Che per tali finalità appare opportuno individuare, in particolare, le condizioni per la effettuazione dei primi sopralluoghi nei Comuni del cratere e i limiti anche temporali per la presa in carico delle richieste di nuovi sopralluoghi;
Considerato che nelle cosiddette “Zone Rosse” l’attività di rilevamento del danno è ancora in corso di svolgimento;
Visto il Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 del Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato per la ricostruzione degli immobili pubblici – Linee guida per la ricostruzione;
DECRETA
Articolo 1
(Termine di scadenza per la richiesta di primo sopralluogo di agibilità
sugli edifici situati all’interno del “cratere”)
La valutazione di agibilità sismica degli edifici
per i quali non sia stata ancora elaborata la scheda di primo livello di
rilevamento del danno (AeDES 06/2008) viene effettuata previa formale richiesta
del titolare del diritto di proprietà o di usufrutto sull’unità immobiliare
interessata da depositarsi presso
Articolo 2
(Conclusione delle attività di valutazione dell’agibilità sismica degli edifici
all’interno del “cratere”)
Al fine di concludere le attività di valutazione dell’agibilità sismica degli edifici situati all’interno del “cratere”, la richiesta di ripetizione del sopralluogo per la rettifica dell’esito di agibilità sugli edifici danneggiati dal sisma deve essere effettuata entro il termine perentorio del 30 agosto 2010 dal titolare del diritto di proprietà/usufrutto, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito di agibilità o dalla pubblicazione del medesimo esito sull’ albo pretorio del comune o sul sito internet istituzionale, considerato come equivalente.
La richiesta deve essere adeguatamente motivata e supportata da apposita relazione redatta da un professionista abilitato, corredata da rapporto fotografico.
La decisione sull’istanza di rettifica dell’esito è subordinata all’istruttoria dell’istanza da parte dell’Area tecnica della SGE.
Quest’ultima, sulla base delle valutazioni di merito già eseguite nonchè della nuova documentazione prodotta dal richiedente, valuta la necessità di procedere all’effettuazione di un nuovo sopralluogo ai fini dell’attribuzione dell’esito di agibilità definitivo dell’immobile.
La richiesta di ulteriore sopralluogo NON interrompe i termini previsti dalle disposizioni vigenti.
Nel caso in cui l’immobile sia stato oggetto di attribuzione di due o più esiti tra loro concordanti, di cui uno attribuito su richiesta di revisione dell’esito originario avanzata dall’interessato, non si procederà all’esame della nuova richiesta di ripetizione del sopralluogo e l’esito verrà considerato definitivo.
Analogamente non si procede all’esame della nuova richiesta di ripetizione del sopralluogo e l’esito viene considerato definitivo nei casi in cui l’istruttoria tecnica relativa alle istanze di ammissione al contributo per la riparazione o ricostruzione sia già stata conclusa dai Comuni interessati con provvedimento di concessione del contributo definitivo ovvero sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori.
Articolo 3
(Richiesta di primo sopralluogo di agibilità sugli edifici o di accertamenti
successivi per gli edifici situati all’interno delle zone rosse)
Per gli edifici che risultano ubicati all’interno delle perimetrazioni di cui all’art. 2 del Decreto n. 3 del Commissario delegato per la ricostruzione – presidente della Regione Abruzzo, le richieste di primo sopralluogo devono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione approvato ai sensi dell’art. 3 del medesimo Decreto n. 3.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.
Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.
L’Aquila, lì 9 luglio 2010
Il Commissario Delegato per
Presidente
Gianni Chiodi
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