Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;
Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del citato Regolamento (CE) n. 491/2009, che nel disporre l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, dispone che i riferimenti si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234 secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;
Visto il Decreto del Ministeriale 8 maggio 2009 n. 3890, con il quale, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e per corrispondere gli aiuti previsti;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (DICOR) n. 4123 del 22.07.2010, inerente disposizioni relative a “OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti”;
Visto il Decreto del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale per l’attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato POCOI - n. 11451 del 23.07.2010, recante “Invito alla presentazione dei progetti. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti”;
Visto il Decreto del Dipartimento delle Politiche
Europee e Internazionali n. 7160 del 26 luglio 2010 “Programma di sostegno al
settore vitivinicolo – ripartizione della dotazione finanziaria relativa
all’anno
Preso atto che l’articolo 11 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4123 del 22 luglio 2010, inerente disposizioni relative a “OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti”, prevede che l’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute e che in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali, può essere elevata fino al massimo del 70% qualora i progetti presentati riguardino denominazioni e/o indicazioni geografiche e non riguardino marchi commerciali;
Ritenuto opportuno i che criteri selettivi previsti nell’invito alla presentazione delle domande nella Regione Abruzzo, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, siano in conformità a quanto previsto all’art. 2 punto 7 del Decreto n. 4123 del 22 luglio 2010 e alle disposizioni di carattere generale contenute Decreto Direttoriale n. 11451 del 23 luglio 2010 ed adottati contestualmente alle linee guida;
Ritenuto necessario stabilire che per quanto non previsto dal presente programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2009/2010, valgono le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4123 del 22 luglio 2010 e nel Decreto del Dipartimento n. 11451 del 23 luglio 2010 ;
Considerato che il patrimonio vitivinicolo regionale rappresenta una particolare opportunità per promuovere il territorio e la tradizione abruzzese e proporli in tutti Paesi terzi;
Ravvisato necessario ed urgente dare attuazione, a livello regionale, alle disposizioni comunitarie previste nei predetti Regolamenti (CE) n. 491/09 e n. 555/2008 per quanto riguarda la “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, anche al fine di non perdere i finanziamenti assegnati alla Regione Abruzzo dal Programma Nazionale di Sostegno per la campagna 2010/2011;
Ritenuto altresì opportuno prevedere, che i parametri percentuali riferiti all’imbottigliamento e/o alla quota di export siano dichiarati dal beneficiario, nella domanda di partecipazione, ed assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale;
Ritenuto, inoltre, di assegnare al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2010/2011:
- tutti i fondi, assegnati alla Regione Abruzzo secondo le modalità previste all’art. 13 del Decreto del MIPAAF n. 4123 del 22 luglio 2010, pari ad € 1.318.000,00 corrispondenti al 50% della spesa totale massima sostenibile da parte dei beneficiari per svolgere tutte le attività inerenti i progetti approvati;
- i fondi regionali, integrativi del contributo comunitario, pari ad un impegno massimo di € 263.600,00 corrispondenti al 10% delle spese necessarie per svolgere le attività;
Considerato che alla realizzazione delle attività, per la quota di contribuzione regionale, quantificate in € 263.600,00, si fa fronte con le disponibilità finanziarie iscritte nella U.P.B. 07.02.003 - Cap. n. 102489 del bilancio 2010, messe a disposizione con nota della Direzione Politiche Agricole n. RA 149585 del 04/08/2010 ;
Ritenuto, altresì, che i progetti e le proposte,
per accedere all’ulteriore contributo regionale, pari al 10% della spesa
massima approvata ed ammessa a beneficio, debbano essere compatibili ed in
linea con i programmi e le strategie di promozione che
- riguardino i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino propri o acquistati;
- riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;
- non riguardino azioni dirette alla promozione dei marchi commerciali;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che i progetti a valere sui fondi quota regionale devono essere presentati o pervenire, oltre che in originale ad AGEA e in copia al MIPAAF, in originale alla Regione Abruzzo, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 settembre 2010;
Dato atto che per tutto quanto non previsto dalla presente Deliberazione si applicheranno le disposizioni contenute nei precitati Decreti n. 4123 del 22.07.2010 e n. 11451 del 23.07.2010 ed adottati contestualmente alle linee guida;
Ritenuto che i progetti e le proposte, per accedere alle provvidenze della misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” a valere sui fondi regionali saranno presentati in ottemperanza con le disposizioni contenute nell’invito alla presentazione delle domande nella Regione Abruzzo, pubblicato sul B.U.R.A. e sul sito della Regione Abruzzo;
Ritenuto di incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole di curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione della misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” a livello regionale e curare le trasmissioni del programma con il Ministero e l’AGEA O.P.;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa che si intende interamente richiamato:
1.
di stabilire che
- tutti i fondi, assegnati alla Regione Abruzzo secondo le modalità previste all’art. 13 del Decreto del MIPAAF n. 4123 del 22 luglio 2010, pari ad € 1.318.000,00 corrispondenti al 50% della spesa totale massima sostenibile da parte dei beneficiari per svolgere tutte le attività inerenti i progetti approvati;
- i fondi regionali, integrativi del contributo comunitario, pari ad un impegno massimo di € 263.600,00 corrispondenti al 10% delle spese necessarie per svolgere le attività;
2. di stabilire che alla realizzazione delle attività, per la quota di contribuzione regionale, quantificate in € 263.600,00, si fa fronte con le disponibilità finanziarie iscritte nella U.P.B. 07.02.003 - Cap. n. 102489 del bilancio 2010, messe a disposizione con nota della Direzione Politiche Agricole n. RA 149585 del 04/08/2010;
3. di
stabilire che i progetti e le proposte, per accedere all’ulteriore contributo
regionale, pari al 10% della spesa massima approvata ed ammessa a beneficio,
debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di
promozione che
- riguardino i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino propri o acquistati;
- riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;
- non riguardino azioni dirette alla promozione dei marchi commerciali;
4. di stabilire inoltre che:
- i progetti a valere sui fondi quota regionale devono essere presentati o pervenire, oltre che in originale ad AGEA e in copia al MIPAAF, in originale alla Regione Abruzzo, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 settembre 2010;
- per tutto quanto non previsto dalla presente Deliberazione si applicheranno le disposizioni contenute nei precitati Decreti n. 4123 del 22.07.2010 e n. 11451 del 23.07.2010 ed adottati contestualmente alle linee guida;
- i progetti e le proposte, per accedere alle provvidenze della misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” a valere sui fondi regionali, saranno presentati in ottemperanza con le disposizioni contenute nell’invito alla presentazione delle domande nella Regione Abruzzo, pubblicato sul B.U.R.A. e sul sito della Regione Abruzzo;
5. di prevedere che i parametri percentuali riferiti all’imbottigliamento e/o alla quota di export siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ed assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale;
6. di incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole di curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione della misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” a livello regionale e curare le trasmissioni del programma con il Ministero e l’AGEA O.P.;
7. di provvedere alla comunicazione del provvedimento al Ministero e all’Organismo Pagatore AGEA;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo.