Il dirigente del servizio

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto, in particolare, l’articolo 3 del citato Regolamento (CE) n. 491/2009, che nel disporre l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, dispone che i riferimenti si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

Visto il Decreto Ministeriale 8 maggio 2009 n. 3890 con il quale, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e per corrispondere gli aiuti previsti;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4123 del 22.07.2010, inerente disposizioni relative a “OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti”;

Visto il Decreto del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale della Qualità – Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità (SAQ XI) - n. 11451 del 23.07.2010, recante “Invito alla presentazione dei progetti. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22.07.2010 relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti”;

Preso atto che, l’articolo 11 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4123 del 22.07.2010, prevede che l’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute e che in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali, può essere elevato fino al massimo del 70% qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all’articolo 5 del suddetto decreto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 01.06.2009 e successive modifiche, relativa alla costituzione del “Comitato di Valutazione”, previsto dall’art. 8 del D.M. n. 3890 del 8 maggio 2009, recante “Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, inerente l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/70 del 18.06.2009 avente ad oggetto “Istituzione del “Comitato di Valutazione” di cui all’art. 8 del D.M. n. 3890 del 8 maggio 2009 in ordine alla misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” del settore vitivinicolo;

Visto il Decreto del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato (POCOI VIII) n. 7160 del 26.07.2010, recante “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2011” che assegna alla Regione Abruzzo per la misura della“Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagna vitivinicola 2010/2011” un importo finanziario pari ad € 1.318.000,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 09.08.2010, relativa alle “Disposizioni regionali in applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Campagna vitivinicola 2010/2011;

Preso atto che la predetta DGR n. 622 del 09.08.2010 ha stabilito, tra l’altro:

che la Regione Abruzzo intende assegnare al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2010/2011:

-    tutti i fondi, previsti per la Regione Abruzzo dal Decreto Direttoriale del MIPAAF n. 7160 del 26.07.2010, pari ad € 1.318.000,00 corrispondenti al 50% della spesa totale massima sostenibile da parte dei beneficiari per svolgere tutte le attività inerenti i progetti approvati;

-    i fondi regionali, integrativi del contributo comunitario, pari ad un impegno massimo di € 263.600,00 corrispondenti al 10% delle spese necessarie per svolgere le attività;

Considerata la necessità di consentire, a livello regionale, la presentazione dei progetti per accedere ai finanziamenti previsti dalla succitata DGR n. 622 del 09.08.2010, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale ed in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nei precitati Decreti del Ministro n. 4123 del 22.07.2010 e del Direttore Dipartimentale n. 11451 del 23.07.2010 ed adottati contestualmente alle linee guida;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che i progetti a valere sui fondi quota regionale devono essere presentati o pervenire, oltre che in originale ad AGEA e in copia al MIPAAF, in originale alla Regione Abruzzo, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 settembre 2010 al protocollo della:

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione

Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali

Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA;

Ritenuto opportuno stabilire, in conformità all’articolo 3 del Decreto del Ministro n. 4123 del 22.07.2010, che i soggetti beneficiari per accedere ai fondi regionali per la campagna 2010/2011 devono avere i seguenti requisiti:

-    per le lettere a) , b), e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni;

-    per le lettere d), e), e g) devono dichiarare di aver imbottigliato e/o esportato almeno il 5% di bottiglie di vino di loro produzione, calcolata come media delle ultime tre annate;

-    per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;

Ritenuto di stabilire, ai fini dell’ammissibilità sui fondi quota regionale, che i progetti presentati:

-    non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei soli vini abruzzesi, superiore al 20%;

-    non devono comportare un spesa inferiore a € 100.000,00 per paese o zona geografica;

Ritenuto, al fine dell’ammissibilità sui fondi quota regionale del maggior numero di progetti di stabilire:

-    in € 250.000,00 il limite massimo erogabile per paese o zona geografica;

-    in € 500.000,00 il limite massimo erogabile per soggetto beneficiario;

Ritenuto di stabilire che il limite massimo di € 250.000,00 per paese o zona geografica e di € 500.000,00 per soggetto beneficiario, sarà preso in considerazione solo se i fondi a disposizione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate secondo la graduatoria prevista dal presente bando;

Ritenuto di stabilire che, una volta rispettati i limiti massimi sopra riportati, gli eventuali fondi non distribuiti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:

-    rispettando la graduatoria di merito;

-    assegnando alle aziende importi successivi non superiori all’importo richiesto ed ammissibile e comunque non superiori ad € 100.000,00 per paese o zona geografica;

-    assegnando l’intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi consentano di soddisfare tutte le domande;

Ritenuto di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura, attraverso trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure;

Ritenuto, altresì, che i progetti, per accedere all’ulteriore contributo regionale, pari al 10% della spesa massima approvata ed ammessa a beneficio, debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare:

-    devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

-    riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;

-    non riguardino azioni dirette alla promozione dei marchi commerciali;

Ritenuto che, ai fini della attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere, i produttori presentino una dichiarazione relativa:

-    alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;

-    alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG degli ultimi tre anni;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, ai fini dell’assegnazione dei punteggi di valutazione ai progetti per la definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i dati derivanti dalla media degli ultimi tre anni relativi alla:

-    percentuale tra vino abruzzese imbottigliato e quello prodotto nella Regione Abruzzo;

punti 1   fino al 10%

punti 2   dal 10% al 20%;

punti 3   dal 20% al 30%;

punti 4   dal 30% al 50%;

punti 5   oltre 50% ;

-    percentuale tra fatturato estero e fatturato totale del vino abruzzese commercializzato, ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

punti 1      fino al 10%

punti 2      dal 10% al 20%;

punti 3      dal 20% al 30%;

punti 4      dal 30% al 50%;

punti 5      oltre 50% ;

-    percentuale di bottiglie di vino abruzzese vendute all’estero, ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati, rispetto a quelle totali imbottigliate di vino abruzzese;

punti 1      fino al 10%

punti 2      dal 10% al 20%;

punti 3      dal 20% al 30%;

punti 4      dal 30% al 50%;

punti 5      oltre 50% ;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che:

1.   i parametri percentuali riferiti alla produzione e all’imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ai soli fini dell’ammissione, mentre vengano assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale quelli relativi alla quota di vino abruzzese prodotto ed imbottigliato in Abruzzo e alla quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute);

2.   i progetti collettivi, a parità di punteggio, abbiano priorità rispetto a quelli individuali e che i punteggi relativi alla quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute) siano calcolati quale media ponderata;

3.   al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, le aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto saranno penalizzate, per l’anno successivo, nell’assegnazione dei punteggi di merito con:

a)   meno 5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di concessione dei fondi regionali;

b)   meno 10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione dei fondi regionali;

Ritenuto altresì opportuno, che i parametri percentuali riferiti alla quota del vino abruzzese prodotto e imbottigliato in Abruzzo e di export in termini finanziari e di imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ed assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale secondo il modello (“Allegato A”), composto da due facciate, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, necessario ed urgente consentire alle ditte interessate la presentazione dei progetti di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” da parte dei soggetti interessati della Regione Abruzzo al fine di beneficiare dei fondi disponibili per la Campagna vitivinicola 2010/2011;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

Vista la legge Regionale n. 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1.   di stabilire che i progetti per l’accesso ai fondi di competenza regionale devono essere presentati, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 15 settembre 2010, in originale, oltre che ad AGEA ed in copia al MIPAAF, al protocollo della:

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca e Emigrazione

Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali

Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA;

2.   di precisare che il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all’ indicazione del mittente , completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e s.m. – Annualità 2010/2011.”;

3.   di stabilire, in conformità all’articolo 3 del Decreto del Ministro n. 4123 del 22.07.2010, che i soggetti beneficiari per accedere ai fondi regionali per la campagna 2010/2011 devono avere i seguenti requisiti minimi:

-    per le lettere a), b), e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni;

-    per le lettere d), e), e g) devono aver imbottigliato e/o esportato almeno il 5% di bottiglie di vino di loro produzione, calcolata come media delle ultime tre annate (dichiarazione);

-    per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;                                        

4.   di stabilire, ai fini dell’ammissibilità sui fondi quota regionale, che i progetti presentati:

-    non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei soli vini abruzzesi, superiore al 20%;

-    non devono comportare una spesa inferiore a € 100.000,00 per paese o zona geografica;

5.   di stabilire, al fine dell’ammissibilità sui fondi quota regionale del maggior numero di progetti, e fatto salvo quanto previsto al punto successivo del presente atto, che:

-    il limite massimo erogabile é di € 250.000,00 per paese o zona geografica;

-    il limite massimo erogabile per soggetto beneficiario è di € 500.000,00;

6.   di stabilire che il limite massimo, di € 250.000,00 per paese o zona geografica e di € 500.000,00 per soggetto beneficiario, sarà preso in considerazione solo se i fondi a disposizione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate secondo la graduatoria prevista dal presente bando;

7.   di stabilire che una volta soddisfatti i limiti massimi sopra riportati gli eventuali fondi restanti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:

-    rispettando la graduatoria di merito;

-    assegnando alle aziende importi successivi non superiori all’importo richiesto ed ammissibile e comunque non superiori ad € 100.000,00 per paese o zona geografica;

-    assegnando l’intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi consentano di soddisfare tutte le domande;

8.   di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure;

9.   di stabilire che i progetti, per accedere all’ulteriore contributo regionale, pari al 10% della spesa massima approvata ed ammessa a beneficio, devono essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare :

-    devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

-    riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;

-    non riguardino azioni dirette alla promozione dei marchi commerciali;

10. di stabilire che ai fini della attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere, i produttori presentino una dichiarazione relativa:

-    alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;

-    alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG degli ultimi tre anni;

11. di stabilire che, ai fini dell’assegnazione dei punteggi di valutazione ai progetti per la definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i dati derivanti dalla media degli ultimi tre anni relativi alla:

-    percentuale tra vino abruzzese imbottigliato e quello prodotto nella Regione Abruzzo;

punti 1 fino al 10%

punti 2 dal 10% al 20%;

punti 3 dal 20% al 30%;

punti 4 dal 30% al 50%;

punti 5 oltre 50% ;

-    percentuale tra fatturato estero e fatturato totale del vino abruzzese commercializzato, ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

punti 1 fino al 10%

punti 2 dal 10% al 20%;

punti 3 dal 20% al 30%;

punti 4 dal 30% al 50%;

punti 5 oltre 50% ;

-    percentuale di bottiglie di vino abruzzese vendute all’estero, ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino propri o acquistati, rispetto a quelle totali imbottigliate di vino abruzzese;

punti 1 fino al 10%

punti 2 dal 10% al 20%;

punti 3 dal 20% al 30%;

punti 4 dal 30% al 50%;

punti 5 oltre 50% ;

12. di stabilire che i parametri percentuali riferiti alla produzione e all’imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ai soli fini dell’ammissione, mentre vengono assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale, quelli relativi alla quota di vino abruzzese prodotto e imbottigliato in Abruzzo e alla quota di export in termini di fatturato e n. bottiglie vendute;

13. di stabilire che i progetti collettivi, a parità di punteggio, abbiano priorità rispetto a quelli individuali e che i punteggi relativi alla quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute) siano calcolati quale media ponderata;

14. di stabilire al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, che le aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto saranno penalizzate, per l’anno successivo, nell’assegnazione dei punteggi di merito, come segue:

a)   meno 5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di concessione dei fondi regionali;

b)  meno 10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione dei fondi regionali;

15. di ritenere opportuno, che i parametri percentuali riferiti alla quota del vino prodotto e imbottigliato in Abruzzo e di export in termini finanziari e di imbottigliamento, siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ed assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale secondo il modello (“Allegato A”) composto da due facciate che allegate al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

16. di provvedere alla comunicazione del provvedimento al Ministero e all’Organismo Pagatore AGEA;

17. di incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole di curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del programma, compresi quelli di collegamento con il “Comitato di Valutazione” dei progetti presentati a livello regionale, con il Ministero e con AGEA O.P.;

18. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo;

19  di stabilire che le istanze alla Regione Abruzzo possono essere presentate dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo: www.agricoltura.regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco La Civita

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