Visto IL Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato “Regolamento” e s.m.i.;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.;
Visto il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
Visto il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008;
Considerato che
Richiamate le deliberazione di Giunta Regionale:
- n. 217 del 21 marzo 2008 avente ad oggetto: “Approvazione Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR). Regolamento (CE) n.1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- n. 787 del 21 dicembre 2009 avente ad oggetto: “Presa d’atto. Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR). Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione n. C(2009)10341 del 17/12/2009;
- n. 518 del 12 giugno 2008 avente ad oggetto:”Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR). Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;
- n. 754 del 7 agosto 2008 avente ad oggetto: “PSR
2007/2013, Regione Abruzzo. Approvazione dei Bandi Pubblici per l’attuazione
della Misura
Preso atto che al predetto bando pubblico, per mero errore materiale, sono stati inseriti:
a) la precisazione tra parentesi “(40 anni di contributi)” al punto c) del paragrafo “Intervento finanziario”;
b) la frase “il tempo massimo di erogazione dell’aiuto viene definito come intervallo tra il momento della presentazione della domanda di prepensionamento ed il raggiungimento dell’età pensionabile” al punto c) del paragrafo “Intervento finanziario”;
Considerato che:
a.1) la dicitura di cui al precedente punto a) è da ritenersi un refuso e, come tale, da eliminare, anche perché in contrasto con il Regolamento;
b.1) il periodo di tempo utile per il riconoscimento dell’aiuto decorre dalla data in cui si manifestano tutti gli impegni relativi al bando stesso, fino al raggiungimento della normale età pensionabile, la dicitura di cui al suddetto punto b), deve essere sostituita con la seguente: “Il tempo massimo di erogazione dell’aiuto viene definito come intervallo tra il momento di cessazione dell’attività aziendale ed il raggiungimento della normale età di pensionamento (65 anni per gli uomini, 60 per le donne)”;
Preso atto che le modifiche proposte al punto precedente non ledono gli interessi né limitano in alcun modo i diritti di coloro che hanno richiesto i benefici della misura, e le stesse si rendono necessarie al fine di una maggiore coerenza con la normativa comunitaria;
Considerato che il bando, conforme al PSR, prevede tra l’altro che l’entità degli aiuti correlati alla realizzazione della misura 1.1.3. sia per il cedente, una indennità massima di € 18.000,00 annuo quale indennità fissa per azienda e per i lavoratori agricoli, una indennità massima di 4.000,00 annuo quale indennità fissa;
Ritenuto di ottimizzare tanto le risorse economiche quanto l’utilità sociale degli interventi di cui alla misura 113, dalla cui attuazione scaturirà un ricambio generazionale, accelerando così un turn-over in tutto il settore Agricolo;
Vista la nota del Direttore della Direzione Politiche Agricole n° RA 75232 del 22/04/2010, allegata alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si comunica l’importo di € 10.000,00 come importo da concedere ai cedenti beneficiari della misura 113, importo determinato come indicato nella nota stessa;
Preso atto che le istanze pervenute sono 148, e ravvisata la necessità di determinare in € 10.000,00 (diecimila) annui, l’importo da concedere ai cedenti beneficiari della misura 113, quale indennità per azienda ceduta, decurtata dell’importo annuo della pensione percepita, importo determinato come indicato nella nota del Direttore Direzione Politiche Agricole, e la somma annua di € 4.000 quale indennità fissa per lavoratori, concedendo, a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente atto, 30 giorni per la presentazione di osservazioni e/o di opposizioni;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Credito, Innovazione e Attività Faunistica ed il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente riportate
- di rettificare il bando approvato con deliberazione n. 754 del 7.8.2008, come indicato nei punti sottoelencati;
- di eliminare la precisazione “40 anni di contributi” erroneamente riportata al punto c) del paragrafo “Intervento finanziario” del bando in oggetto;
- di sostituire il periodo riportato al punto e) del paragrafo “Intervento finanziario” del bando in oggetto con seguente dicitura “Il tempo massimo di erogazione dell’aiuto viene definito o intervallo tra il momento di cessazione dell’attività aziendale ed il raggiungimento della normale età di pensionamento, 65 anni per gli uomini, 60 per le donne;
- di determinare in € 10.000,00 annui, (diecimila) l’importo da concedere ai cedenti beneficiari della misura 113, importo determinato come indicato nella nota del Direttore della Direzione Politiche Agricole n° RA 75232 del 22/04/2010, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e in € 4.000,00 l’importo annuo quale indennità fissa per lavoratori, concedendo, a partire dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente atto, 30 giorni per la presentazione di osservazioni e/o di opposizioni;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo.