IL CONSIGLIO REGIONALE
Udita la relazione della 2ª Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente Ricciuti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 240/C del 30 marzo 2010 avente ad oggetto: L.R. 27.6.2008, n. 10 recante: Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ed, in particolare l’art. 2, commi 16-22, ove si prevede il concorso delle Regioni agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, attraverso l’adozione di leggi regionali di riordino delle Comunità Montane che prevedano la riduzione del numero delle stesse, del numero dei componenti gli organi rappresentativi e delle indennità ad essi spettanti;
Atteso che la Regione Abruzzo ha provveduto, con L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”, a disciplinare la predetta materia, in modo da garantire il conseguimento dell’obiettivo di riduzione, a regime, della spesa corrente per il funzionamento delle stesse, nella misura stabilita dal legislatore nazionale nella predetta legge;
Tenuto conto in particolare, di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, ai sensi del quale “La Regione, con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, individua nel numero massimo di quindici gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità Montane, la cui popolazione non può essere inferiore a 10.000 abitanti” nonchè, dall’art. 19, comma 1, secondo cui “In sede di prima applicazione, la Regione provvede, in attuazione dell’art. 2, comma 18, lett. a) della Legge 24.12.2008, n. 244 a realizzare la riduzione del numero delle Comunità Montane da 19 fino a un massimo di 15, mediante accorpamento, scioglimento ovvero scioglimento con contestuale eventuale trasformazione in Unione di Comuni, anche mediante incorporazione ad una Unione già esistente”;
Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 240/C del 22.3.2010 dichiara:
- Considerato che il procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, disciplinato dagli articoli 20 e 21 della legge regionale in oggetto, avviato e condotto nei modi e nei termini ivi indicati, non si è concluso alla data prevista del 31.12.2008 con l’adozione dei D.P.G.R., a causa delle note vicende che hanno interessato la Regione;
- Atteso che, pertanto, lo stesso è stato riavviato prendendo le mosse dagli esiti della concertazione svoltasi con le Comunità Montane e con l’U.N.C.E.M. regionale nei vari incontri tenutisi, da ultimo ed in particolare nell’incontro con l’U.N.C.E.M. in data 4 novembre 2008, al fine di pervenire ad una proposta condivisa di ridelimitazione;
- Considerato che, nel predisporre la proposta de qua, la Giunta regionale tiene conto dei criteri previsti dall’art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale in oggetto, tra cui, in particolare:
- rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico – sociale;
- tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale e con gli enti Parco;
- esclusione di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- Dato atto che, in ordine a tale ultimo criterio ed ai fini del calcolo della popolazione comunitaria, il dato relativo alla popolazione anagrafica comunale è, ai sensi del comma 7 del predetto art. 3, quello risultante dalla più recente rilevazione annuale ISTAT;
- Atteso che, al fine di illustrare e condividere i contenuti della proposta predisposta di riordino delle Comunità Montane si sono svolti, rispettivamente in data 27 e 28 agosto 2009, due distinti incontri con i Presidenti delle Comunità Montane delle province di L’Aquila - Teramo e Pescara - Chieti, i cui contenuti ed esiti sono stati partecipati ai Comuni membri, affinché potessero far pervenire eventuali richieste e/o osservazioni;
- Tenuto conto che, alla luce delle osservazioni trasmesse nel termine assegnato, d’intesa stabilito al 30.9.2009, si è provveduto a modificare l’iniziale proposta di ridelimitazione, recependo in particolare, da un lato, la richiesta di mantenere all’interno delle Comunità Montane il maggior numero possibile di Comuni, dall’altro, di costituire una sola Comunità Montana dell’area Marsicana, mediante accorpamento delle Comunità Montane Valle Del Giovenco, Valle Roveto e Marsica 1;
- Dato atto che nella seduta della Conferenza Regione – Enti Locali svoltasi il 20.11.2009, ove l’adottando provvedimento è stato illustrato al fine di acquisire il previsto parere di competenza, è stato espresso parere favorevole allo stesso con il voto contrario del rappresentante della Provincia di Chieti, come risultante dal verbale che si allega in copia conforme all’originale (All. 1);
- Ritenuto per le motivazioni addotte, di recepire le richieste formulate in tale sede volte, da un lato, a confermare le due attuali Comunità Montane, Gran Sasso e Della Laga, della Provincia di Teramo dall’altro, ad inserire nell’unica Comunità Montana della provincia di Pescara i Comuni di piccole dimensioni demografiche, escludendo invece i Comuni con popolazione superiore 3000 abitanti e con minore situazione di marginalità, come risultante dal predetto verbale;
- Ritenuto altresì, di accogliere la richiesta di inclusione del territorio del Comune di Pennadomo nella costituenda Comunità Montana Sangro - Vastese, formulata dal predetto Comune con nota prot. 2066 del 17.11.2009 a seguito di deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 14.11.2009 (All. 2);
- Dato atto della volontà della Comunità Montana Vomano Fino Piomba di trasformarsi in Unione di Comuni, espressa dal Consiglio Comunitario con Delibera adottata solo il 4 marzo 2010, trasmessa alla Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive in data 12.3.2010 con nota prot. 832 (All. 3);
- Rilevato che, nelle more della conclusione del procedimento previsto per il riordino dalla citata Legge Regionale, il legislatore nazionale è intervenuto più volte con diversi provvedimenti normativi che hanno, dapprima, previsto la riduzione dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 dei trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane (art. 76, c. 6-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) e, successivamente disposto, con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), la cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle Comunità Montane di cui all'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e a tutte le altre disposizioni di legge relative alle Comunità Montane;
- Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della finanziaria 2010 si è aperto un dibattito, ancora non concluso, sulla portata applicativa della previsione normativa sopra richiamata, i cui effetti rendono impossibile l’approvazione dei bilanci da parte delle Comunità Montane nei termini di legge (30 aprile). La conferenza delle Regioni già in data 27 gennaio 2010, ha approvato un o.d.g. in cui ha chiesto al Governo di:
- valutare, in primis, la sospensione del comma 187 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le gravissime difficoltà finanziarie che incontrerebbero le Comunità Montane nell’immediato, con i riflessi sul pagamento degli emolumenti stipendiali;
- considerare le Regioni quali interlocutori principali del Governo, soprattutto ai fini della destinazione dei fondi, concordando un incontro urgente anche per indicare le misure che il Governo intende adottare per la tutela dei livelli occupazionali;
- conoscere le politiche che il Governo intende attuare a tutela dei territori montani;
- garantire agli enti subentranti alle Comunità Montane soppresse in attuazione della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), tutte le risorse assicurate ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 154 del 2008, come convertito dalla legge n. 189/2008;
- Considerato altresì, che l’art. 2, c. 187 della legge medesima, al secondo capoverso testualmente recita “Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del D.Lgs n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare”;
- Atteso che in relazione a tale previsione è stato presentato un emendamento del Governo alla legge di conversione del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010 collegato alla Finanziaria 2010, prevedendo la soppressione del criterio altimetrico per la ripartizione delle risorse ai Comuni e l’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Unificata per stabilire i criteri di riparto, estendendo in tal modo il riparto a tutti i comuni montani;
- Rilevato che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) ha arrestato l’iter di conclusione del procedimento di riordino delle Comunità Montane in Abruzzo, stanti le note difficoltà a reperire. Risorse regionali sostitutive di quelle statali venute meno con la finanziaria 2010;
- Ritenuto altresì, che pur in assenza di una risposta del Governo all’istanza formulata dalle Regioni nella seduta della Conferenza del 27 gennaio scorso, risulta non più procrastinabile proseguire nel dare attuazione al processo di riordino in parola, ciò soprattutto in considerazione della necessità di porre le Comunità Montane stesse in condizione di adempiere agli obblighi posti dalle prescrizioni normative vigenti, anche in materia di bilancio e di pagamento delle spese obbligatorie;
- Vista la nota prot. n. 21 dell'8.2.2010 con cui l’U.N.C.E.M. regionale ha trasmesso l’o.d.g. approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane nella seduta del 5.2.2010 con cui si chiede alla Regione, tra l’altro, di approvare il riordino delle Comunità Montane nel testo approvato dalla Conferenza Regione – Enti Locali (All. 4);
- Ritenuto pertanto, di proporre al Consiglio regionale l’individuazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane nel modo risultante dalla tabella “A”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e definiti nel numero di 11;
Rilevato che, ai sensi della L.R. n. 77/99 e s.m.i, la Giunta regionale ha dato atto che il Direttore della Direzione Riforma Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive ed il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano hanno espresso il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale n. 240/C del 22 marzo 2010, apponendo la propria firma sul retro dello stesso;
Uditi gli interventi dell'assessore Masci e dei consiglieri D'Amico, Saia, Menna, Costantini, D'Alessandro Cesare e Milano;
a maggioranza statutaria espressa con voto palese
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
- l’individuazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane nel modo risultante dalla tabella “A”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e definiti nel numero di 11;
- di dare atto che con decreti del Presidente della Giunta regionale, saranno disciplinati i rapporti successori fra le precedenti Comunità Montane ed i nuovi enti, compresi quelli relativi al personale, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 (12.7.2008);
- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti di rito a cura della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive.
Segue allegato