DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

 

Pescara, 1 luglio 2010 n. 36/2010 del Registro delle deliberazioni

 

IL  COMMISSARIO  AD  ACTA

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi  dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui, tra l’altro, è stata nominata Sub Commissario la Dott.ssa Giovanna Baraldi con il compito di affiancamento del Commissario ad Acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;

Vista  la deliberazione del Commissario ad Acta 15/2010 del 18 febbraio 2010, avente ad oggetto:“Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 erogate dalla rete riabilitativa extra-ospedaliera privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2010”;

Preso atto che, con la suddetta deliberazione commissariale  si è provveduto:

-    ad autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all’anno 2010 per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati provvisoriamente accreditati relativamente alle prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge 833/78;

-    ad assegnare alla Società “ANESIS” S.r.l. il tetto di spesa pari ad € 1.036.638 corrispondente al fatturato prodotto dalla stessa per l’anno 2009;

Preso atto, altresì, delle disposizioni contenute in detta deliberazione e precisamente:

-    che la deliberazione doveva essere notificata entro il termine di sette giorni dalla data di adozione della stessa, fissando nel contempo la data di sottoscrizione del contratto  entro i successivi quindici giorni;

-    che il termine di cui sopra poteva essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad Acta, in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario avrebbe provveduto a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

Vista la  nota n. 3148/Comm del19/02/2010 con la quale il Commissario ad Acta ha notificato alle strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 la deliberazione n. 15/2010 fissando nel contempo,  per il giorno 11 marzo 2010 alle ore 12,00 la data per la sottoscrizione del contratto, (allegato 2 alla predetta deliberazione);

Viste, altresì:

-    la nota del 9 marzo con la quale il Rappresentante Legale della Società “Anesis” S.r.l. di Avezzano(AQ) ha presentate le osservazioni relative allo schema contrattuale da sottoscrivere;

-    la  nota n. 6444/Comm dell’8/04/2010 con la quale il Commissario ad Acta ha controdedotto alle interlocuzioni presentate dalla  Società “ANESIS” S.r.l. di Avezzano, ai sensi della deliberazione del Commissario ad Acta n. 15/2010;

Considerato che a seguito delle osservazioni parzialmente accolte, si è proceduto alla rettifica  di alcune disposizioni contrattuali e di conseguenza con nota n. 7618/COMM la struttura di che trattasi è stata riconvocata per il giorno 3 maggio 2010 per la relativa sottoscrizione;

Viste:

-    la comunicazione del giorno 3 maggio 2010 con la quale il Rappresentante Legale della Società ANESIS S.r.l. ha chiesto una ulteriore convocazione, successiva alla data del 12 maggio, per la sottoscrizione del contratto, per consentire alla società di conoscere l’esito dell’istanza cautelare pendente dinanzi al TAR di L’Aquila;

-    la nota n. 9769/Comm del 26 maggio 2010 con la quale il Subcommissario ha accolto la suddetta richiesta della Società Anesis ed ha fissato la nuova data al 31 maggio 2010;

-    la nota del 31 maggio con la quale il Rappresentante legale della società comunica, a seguito della predetta convocazione di non poter sottoscrivere il contratto a causa del permanere dei  motivi ostativi puntualmente indicati nel ricorso pendente dinanzi al TAR di L’Aquila e in attesa di definizione di merito;

Rilevato che nella predetta  nota  del 26 maggio n. 9769/Comm è stato evidenziato al Rappresentante Legale della Società ANESIS S.r.l. di Avezzano, che la mancata sottoscrizione del contratto avrebbe precluso l’erogazione di prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale con correlativa sospensione dell’accreditamento ai sensi dell’art. 8 – quinquies, comma 2 – quinquies, del D.Lgs 502 /92 e s.m.i. che dispone testualmente: “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 – quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”;

Atteso che  la stipula del  contratto in parola è condizione essenziale affinchè si possano erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale;

Rilevato che il presente atto riveste carattere d’ urgenza in quanto occorre procedere tempestivamente alla sospensione dell’accreditamento in questione e pertanto non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute, a cui sarà trasmesso all’esito della formale adozione,

Tutto  ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1.   di dare atto che la Società “ANESIS S.r.l.” di Avezzano(AQ), non avendo sottoscritto il contratto regolante gli accordi contrattuali per le prestazioni di cui all’art. 26 della legge 833/78, non può erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale e che eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario Regionale;

2.   di stabilire la sospensione dell’accreditamento predefinitivo alla struttura privata “ANESIS” S.r.l di Avezzano per l’erogazione di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della legge 833/78, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quinquies, comma 2 – quinquies, del D.Lgs 502 /92 e s.m.i., dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento;

3.   di dare atto che, così come indicato nella deliberazione commissariale n. 15/2010, le prestazioni eventualmente erogate dal 1° gennaio 2010 alla data di adozione del presente provvedimento, ove ne venisse accertate da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale n. 157/2 del 21/12/2004, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

4.   di notificare il presente provvedimento alla Società ”ANESIS. S.r.l.”, sita in Avezzano(AQ), Piazza Torlonia, 83, in persona del legale rappresentante;

5.   di trasmettere copia della presente deliberazione ai Direttori Generali delle USL della Regione Abruzzo per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

6.   di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione all’Agenzia Sanitaria Regionale;

7.   di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute, dell’Economia e delle Finanze, al fine dell’emanazione del parere previsto nell’Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico.

8.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Subcommissario

Dr.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad Acta

Dr. Gianni Chiodi