IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soppressione
dell’ARET
1. Nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, ed efficienza e delle norme contenute nella L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli enti regionali l’Azienda Regionale per l’Edilizia e il Territorio (A.R.E.T.) è soppressa.
2. Le ATER della Regione Abruzzo svolgono le attività di competenza dell’ARET ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dell’A.R.E.T.
3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi generali e gli obiettivi assegnati alle ATER finalizzati all’attuazione della presente legge.
Art. 2
Disposizioni
in materia di personale
1. Il personale dell’A.R.E.T., con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, transita per mobilità nei ruoli organici delle A.T.E.R. della Regione Abruzzo con la posizione giuridica ed economica maturata presso l’ARET.
Art. 3
Commissario
liquidatore
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, il quale ne dà immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari, nomina con proprio decreto, da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario che provvede alla liquidazione dell’ARET ed alla adozione degli atti relativi al passaggio dei beni ed al trasferimento del personale alle ATER.
2. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del decreto di nomina, e comunque fino al 31.12.2010, trascorso il quale decade.
Art. 4
Abrogazioni
1. E’ abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 5
Disposizioni
in materia di personale
1. Gli incarichi dirigenziali affidati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 35 del 2006 ed in essere alla data del 30 luglio 2010 sono prorogati fino alla definizione delle procedure concorsuali in essere e comunque non oltre il 31.12.2010.
Art. 6
Entrata in
vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 29 Luglio 2010
il presidente
GIOVANNI CHIODI