IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I
Definizioni
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell'articolo 74, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'articolo 74, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006 ;
c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'articolo 74, lettera i), del decreto legislativo n. 152/2006;
d) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'articolo 74, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006;
e) rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 74, lettera dd), del decreto legislativo n. 152/2006 ;
f) insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 ( Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche), l'impossibilità tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura.
Capo II
Acque reflue assimilabili alle domestiche
Art. 2
Categorie di
acque assimilabili alle domestiche
1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f), del decreto legislativo n. 152/2006 anche le acque di cui alla lettera e) del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla presente legge.
2. Per quanto concerne il punto d) della Tabella A riportata nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attività svolta.
Art. 3
Autorizzazioni
per lo scarico in rete fognaria
1. Nel Regolamento emanato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall'Autorità Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 vengono definite le procedure per l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche secondo i criteri di cui all'articolo 2 ed i principi generali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.
2. I titolari di scarichi in pubblica fognatura di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano al Gestore del Servizio Idrico Integrato istanza di assimilazione corredata di documentazione che riporti:
a) tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;
b) certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;
c) portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, verificata l'assimilabilità, ne dà comunicazione agli interessati.
4. Lo stesso Gestore può dare prescrizioni sulle modalità di scarico al fine di evitare sovraccarico all'impianto di depurazione.
Art. 4
Autorizzazioni
allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici
superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall'Ammi-nistrazione Provinciale competente per territorio.
2. I titolari di scarichi sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano alla Provincia, a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, idonea documentazione che riporti:
a) la tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;
b) il certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;
c) la portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.
3. La Provincia, verificata l'assimilabilità, rilascia l'autorizzazione allo scarico. La stessa può dettare prescrizioni sulle modalità di scarico.
4. Ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 , gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche secondo i criteri di cui all'articolo 2 che recapitano sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono soggetti ai limiti ed indirizzi tecnici riportati negli articoli 5, 6 e 7.
Capo III
Limiti e indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e ) inferiore a duemila e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili
Art. 5
Limiti e
indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo
di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
1. Tenuto conto dei casi previsti dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 , ove la Provincia competente per territorio accerti l'impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla presente legge.
2. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006.
3. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
4. I titolari degli scarichi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono l'autorizzazione, ovvero la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere, alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 ( Modalità d'informazione sullo stato di qualità delle acque ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 10.
5. Qualora sia tecnicamente impossibile adottare le soluzioni indicate nelle colonna della Tabella B in Allegato alla presente legge relativa a "Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche fino a cinquanta abitanti equivalenti (a.e.)” e limitatamente ai casi previsti nella stessa colonna, l'Autorità competente, previa verifica, può autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per i nuovi scarichi.
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo devono conformarsi alle previsioni della Tabella B dell’Allegato alla presente legge entro due anni dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 6
Scarico in corpi
idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle
domestiche
1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata Tabella C.
2. In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 , per i parametri della Tabella 5 dello stesso Allegato.
3. I limiti previsti ai commi 1 e 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n.152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorità competente.
4. I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002 e fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 10.
5. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, nella valutazione della richiesta di cui al comma 4, ha facoltà di non modificare il provvedimento di autorizzazione nel caso in cui accerti che lo scarico è in grado di assicurare il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento medesimo se più restrittivi rispetto a quelli della Tabella C in Allegato alla presente legge.
6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, presentano alla Provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto dei limiti previsti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
7. Nell'effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione imponendo il rispetto allo scarico della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superiore a duemila a.e. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
9. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 , può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal decreto legislativo n. 152/2006 .
10. Gli Enti d’Ambito, provvedono a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione Lavori Pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli impianti di acque reflue urbane a servizio degli agglomerati inferiori a duemila a.e. e i dati relativi agli stessi.
Art. 7
Disposizioni
generali, modifiche ed abrogazioni
1. Per gli scarichi di abitazioni civili, per i quali l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero1.8 della legge regionale n. 60/2001, restano valide le disposizioni previgenti.
2. I trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di duemila a.e. sono quelli indicati nella presente legge.
3. I numeri 1.6 e 2.1 del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 60/2001, sono abrogati.
4. Il comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale n. 60/2001 è abrogato. Si applicano, in materia di scarichi, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006 .
5. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l'amministrazione provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.".
6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:
"3. Anche i Gestori del Servizio Idrico Integrato, o i Comuni nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, per quanto di loro competenza. Il regolamento è sottoposto, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 all'approvazione preventiva dell'Autorità Territoriale Ottimale.".
7. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:
"5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n. 103 (Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle spese).".
8. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale, n. 60/2001 le parole "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "al Gestore del Servizio Idrico Integrato, o al Comune nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 ".
9. Per tutte le disposizioni non espressamente abrogate nella presente legge resta in vigore quanto previsto dalla legge regionale n. 60/2001. E’ confermata la delega alle Province in materia di sanzioni amministrative di cui all’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006 ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo. A tal fine il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, recante "Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)" è sostituito dal seguente:
“1. La competenza all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo”.
10. Le Autorità Territoriali Ottimali (ATO) completano ed integrano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la preliminare ricognizione degli agglomerati già effettuata per le finalità di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002. La ricognizione, svolta conformemente alle indicazioni e alle linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente ai fini dell'applicazione della Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE (Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane), previa approvazione della Regione, sentita la Provincia territorialmente competente, è utilizzata per l'adeguamento dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6 comma 4.
11. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra cinquanta e duemila a.e. è sempre auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 .
Capo IV
Scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale
Art. 8
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) forte fluttuazione stagionale: variazione stagionale degli abitanti equivalenti serviti dall'impianto di depurazione che provochi una variazione di carico idraulico superiore al trenta per cento rispetto al carico stagionale minimo dell'impianto stesso;
b) variazione stagionale: una variazione valutata su un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, durante il quale il carico idraulico oltrepassi il suddetto limite per almeno quarantacinque giorni, anche se non continuativamente.
Art. 9
Disciplina
degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni
generali
1. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto rimane sempre nell'ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della Tabella A della delibera di Giunta regionale n. 103/2004, all'impianto si applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste nelle suddette normative per la relativa classe di appartenenza.
2. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto si inquadra in diverse classi previste nell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano sempre i limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo relativo al carico più elevato.
3. Almeno il venticinque per cento dei controlli esterni, previsti in funzione della classe di appartenenza, deve essere effettuato durante il periodo di massimo carico dell'impianto.
4. Nel computo del carico in ingresso all'impianto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della Direttiva n.91/271/CEE, vanno escluse le situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.
5. L'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) effettua controlli a campione sugli impianti che servono aree che si suppongono a forte fluttuazione stagionale al fine di verificare il rispetto della presente disposizione.
6. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale, secondo le definizioni di cui all'articolo 8, devono essere muniti di misuratore di portata. Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a disposizione dell'Autorità competente.
Art. 10
Adeguamento
degli impianti di depurazione. Nuovi impianti
1. Si rimanda al Capo VI per gli aspetti relativi all'approvazione dei progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale.
Art. 11
Adeguamento
degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato in relazione agli impianti di depurazione esistenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Provincia competente per territorio una dettagliata relazione sugli impianti di depurazione, contenente:
a) le caratteristiche tecniche dell'impianto;
b) le modalità di gestione dell'impianto nelle diverse situazioni di funzionamento;
c) la documentazione delle analisi dello scarico relative all'ultimo anno nei diversi regimi di carico dell'impianto, conformemente alle prescrizioni dettate nell' articolo 9;
d) l'eventuale progetto esecutivo di adeguamento qualora l'impianto non sia in grado di rispettare la presente normativa, anche solo per particolari situazioni di carico.
2. L'adeguamento è comunque realizzato entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dagli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.
3. In caso di mancata presentazione del progetto di adeguamento, o di mancata realizzazione dello stesso, nei tempi stabiliti, viene revocata l'autorizzazione allo scarico.
Capo V
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Art. 12
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo si intende per:
a) acque di prima pioggia: primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate;
b) fognatura separata, ai sensi dell'articolo 74, lettere ee), del decreto legislativo n. 152/2006: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni:
1) una adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
2) l’altra adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
Art. 13
Disciplina
degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di
sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 per lo scarico di acque meteoriche da reti fognarie separate, la Regione definisce, nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento degli agglomerati, sia in presenza di sistemi fognari unitari che in presenza di sistemi fognari separati, al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 14
Disciplina
degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie
separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 sono oggetto di disciplina regionale:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate da altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'autorizzazione.
2. Rientrano tra gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento effettuate da altre condotte separate gli scarichi di acque meteoriche, diversi dagli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio disciplinate dall’articolo 17, provenienti da aree destinate ad attività commerciali, artigianali o industriali munite di condotte distinte che canalizzano, nei rispettivi corpi ricettori, le acque meteoriche di dilavamento e le altre acque reflue derivanti da tali aree.
Art. 15
Disciplina
degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie
separate e da altre condotte separate. Censimento
1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da fognature separate e da altre condotte separate di cui all'articolo 14 comma 2, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio, nel caso di scarichi in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo, al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all’Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relative alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso.
2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) caratteristiche tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;
b) la delimitazione, l'area e le caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;
c) l'ubicazione dello scarico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi di acque meteoriche da reti fognarie separate possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo i casi di cui all'articolo 94, comma 4, lettera d), decreto legislativo n. 152/2006.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, è sempre vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
5. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni particolari al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati nel Piano stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate, sono disciplinate dalla Regione, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente.
Art. 16
Disciplina
degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie
separate e da altre condotte separate. Adeguamento.
1. Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condotte separate di cui all'articolo 14 comma 2, la comunicazione di cui all’articolo 15 comma 1 può essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle altre acque reflue a condizione che la stessa sia comprensiva delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 2.
2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa la comunicazione di cui all’articolo 15 comma 1 è presentata entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 17
Disciplina
delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di
dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di
applicazione
1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:
a) svolgimento all'aperto di fasi di attività o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi, operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;
2. Sulla base delle situazioni generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all'art. 113 comma 3, del D.Lgs 152/06:
a) industria petrolifera;
b) industrie chimiche;
c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
d) stazioni di distribuzione di carburante;
e) autofficine;
f) autocarrozzerie;
g) autolavaggi;
h) depositi di mezzi di trasporto pubblico;
i) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;
j) depositi di rottami;
k) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;
l) stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite ad attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Art. 18
Disciplina
delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di
dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed
esenzioni
1. Le superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, interessate da operazioni e attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento devono essere rese impermeabili. Devono inoltre essere realizzati:
a) un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;
b) un idoneo sistema trattamento delle acque raccolte in situ o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.
2. Sono esentate dalle prescrizioni di cui al comma 1 e dall’autorizzazione di cui all’articolo 19 comma 1, tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree esterne siano inferiori a 1.000 metri quadrati (escluse aree a verde).
3. In materia di scarichi di sostanze pericolose si rimanda a quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 19
Disciplina
delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di
dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
1. I titolari delle attività commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, secondo i criteri di cui all'articolo 17, presentano alla Provincia competente per territorio, in caso di scarico in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo; al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all’Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso, la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, corredata dalle seguenti informazioni:
a) tipologia, dimensioni e localizzazione delle aree esterne;
b) attività svolte in ognuna delle suddette aree di pertinenza, con l'indicazione delle potenziali fonti di inquinamento derivanti dalle attività stesse;
c) valutazione qualitativa e quantitativa dello scarico;
d) progetto di massima del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.
2. I titolari di attività commerciali ed industriali esistenti presentano tale domanda di autorizzazione entro dieci mesi dall'approvazione della presente legge; entro diciotto mesi vanno realizzate tutte le opere di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
3. I titolari di attività soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006 presentano, contestualmente alla stessa, la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia o di dilavamento. La Regione, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ne invia comunicazione alla Provincia competente per territorio.
4. Resta ferma l'applicazione, in termini di obblighi e scadenze, della normativa nazionale di attuazione della direttiva 24 settembre 1996, n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 59/2005.
Capo VI
Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
Art. 20
Campo di
applicazione e fasi autorizzative
1. I progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o le modifiche sostanziali di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti sono soggetti ad approvazione da parte della Regione.
2. Sono da ritenersi modifiche sostanziali, il cui progetto va sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione, quelle che comportano:
a) una variazione della capacità di progetto dell’impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per cento della capacità di progetto originale;
b) una variazione della tipologia del processo di ossidazione o di disinfezione.
3. Le opere di adeguamento degli impianti di depurazione che determinano un miglioramento della qualità degli effluenti scaricati, salvo quelle che prevedano le variazioni indicate nel comma 2, non sono soggette a preventiva approvazione.
4. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o modifiche sostanziali degli esistenti presentano apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia di cui all'articolo 21.
5. Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è allegata copia della comunicazione del progetto all'Autorità competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
6. La Regione, ai fini dell'approvazione del progetto dell'impianto di depurazione, invia copia della richiesta e della documentazione all'ARTA.
7. L'ARTA valuta, entro sessanta giorni dalla ricezione:
a) il progetto preliminare;
b) le modalità di gestione dell'impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti sviluppi futuri;
c) l'affidabilità tecnica dell'impianto, nel rispetto dei limiti dell'effluente previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle norme vigenti. Per tale finalità, nell’ambito della valutazione, è coinvolto anche un rappresentante della Provincia competete per territorio;
d) tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
e) richiede eventuali integrazioni della documentazione oppure dà prescrizioni per l'adeguamento del progetto agli obiettivi generali di tutela ambientale.
8. A conclusione della valutazione e sulla base delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime il proprio parere sull'approvazione del progetto e lo invia alla Regione per l'atto finale.
9. La Regione approva la realizzazione dell'impianto oppure, in caso di parere negativo dell'ARTA, respinge il progetto.
10. Dopo l'approvazione del progetto e prima della realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente deve ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.
Art. 21
Documentazione
1. I progetti dei nuovi impianti o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti, presentati per l'approvazione, includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati:
a) Area servita: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sull'area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:
1. Insediamenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta. Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell'acqua dovute a fluttuazioni stagionali di popolazione o ad eventi meteorici;
2. Insediamenti artigianali, commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità dell'acqua da trattare;
b) Scarichi: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente del corpo recettore.
2. Il progetto generale dell'impianto di depurazione è accompagnato da:
a) relazione tecnica che presenti la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici, gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata è quella che minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
b) relazione tecnica per il riuso, qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 ( Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 ) che individui la destinazione d'uso dell'acqua riutilizzata, i trattamenti aggiuntivi e la rete di distribuzione;
c) relazione gestionale che presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto in condizioni di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituite da:
1. aumento di portata dovuto a piogge abbondanti;
2. forti fluttuazioni stagionali;
3. situazioni di rischio sanitario.
3. Tutti i nuovi impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a diecimila e gli impianti di cui all'articolo 9 sono dotati di misuratore di portata. Resta salva la potestà dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.
4. Con delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.
5. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.
Art. 22
Trasparenza e
informazione pubblica
1. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), l'ARTA e le Province pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati di controlli suddivisi per singolo impianto;
2. Le Province ogni anno sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet il quadro complessivo delle sanzioni comminate e riscosse in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui alla presente legge ed al decreto legislativo n. 152/2006.
Capo VII
Acque superficiali destinate ad uso potabile
Art. 23
Classificazione
delle acque superficiali destinate ad uso potabile
1. Ai sensi dell'articolo 79, comma1, del decreto legislativo n. 152/2006, sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza, del decreto legislativo n. 152/2006.
3. La Direzione Sanità procede alla classificazione delle acque già individuate nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo). Sono parimenti classificate le acque superficiali proposte dalle Autorità Territoriali Ottimali (ATO) per l'utilizzazione a scopo potabile nelle more dell'espletamento delle funzioni regionali di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994).
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge le ATO provvedono ad inoltrare alla Direzione Sanità specifica richiesta di classificazione delle acque di cui al comma 3, ricadenti nel territorio di propria competenza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione.
5. La Direzione Sanità procede, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 4, alla classificazione delle acque per le quali disponga di una serie continuativa di almeno un anno di analisi, con frequenza e tipologia di parametri monitorati tali da soddisfare le previsioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006. Entro lo stesso termine la Direzione Sanità dispone l'attivazione del monitoraggio sulle acque di cui al comma 3 per le quali non abbia disponibilità della serie di dati analitici utili alla classificazione.
6. Restano a carico dell'ATO territorialmente competente le spese di classificazione analitica nonché quelle di caratterizzazione ove richiesta ai sensi del successivo comma 7.
7. La Direzione Sanità, ai fini della classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano, acquisita dall'ATO territorialmente competente la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione:
a) dispone l'effettuazione, da parte dell'ARTA, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti in merito alla fissazione dei punti e alle modalità di campionamento, delle analisi previste dall'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per almeno dodici mesi consecutivi;
b) recepisce il parere finale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti sull'esito delle analisi;
c) procede alla classificazione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.
8. Al fine della fissazione dei punti di campionamento, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti e l'ARTA si avvalgono dei dati disponibili presso gli stessi enti e presso la Regione Abruzzo raccolti in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e possono richiedere all'ATO territorialmente competente eventuale documentazione integrativa.
9. Ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, per le acque a destinazione idropotabile, la Regione al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabilisce programmi, che vengono recepiti nel Piano di Tutela delle Acque, per mantenere o adeguare la qualità delle acque superficiali destinate ad uso potabile.
10. Le ASL comunicano i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze di campionamento e gli eventuali aggiornamenti alla Regione e al Ministero della Sanità secondo le modalità proposte dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
11. La Direzione Sanità della Regione Abruzzo e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l’ATO, danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell’avvio della procedura per la classificazione, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito WEB, comunicato stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati. Tali incontri vengono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante il periodo di classificazione i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati sul sito WEB della Direzione Sanità, dell’ATO competente, della ASL e dell’ARTA entro una settimana dalla loro acquisizione.
Capo VIII
Disposizioni finali
Art. 24
Norma
finanziaria
1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bilancio relativa all'esercizio 2010.
Art. 25
Norme
transitorie
1. Le comunicazioni, le richieste di autorizzazioni nonché gli atti, emanati dal novembre 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi alle previsioni della stessa, si intendono validi ed efficaci.
Art. 26
Entrata in
vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 29 Luglio 2010
il presidente
GIOVANNI CHIODI
Segue allegato