IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8
1. Il comma 4 dell’articolo 4 (Modifiche all’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9) della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante “Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici”) è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 20 Luglio 2010
il presidente
GIOVANNI CHIODI