IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8

1.   Il comma 4 dell’articolo 4 (Modifiche all’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9) della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante “Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici”) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 20 Luglio 2010

il presidente

GIOVANNI CHIODI