IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n.
Preso atto dell’Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale e dell’Accordo 17/12/2009 n. 253 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale;
Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;
Visto il provvedimento del Dirigente del servizio
veterinario regionale DG11/52 del 8 marzo 2007 inerente l’aggiornamento
dell’atto di riconoscimento dello stabilimento con numero IT
Acquisito in data 04.06.2010, il fascicolo trasmesso dall’Az. A. S. L. di Avezzano/Sulmona/L’Aquila, tra gli altri documenti, l’istanza del Sig. Di Simone Franco, legale rappresentante della Ditta “Italcolombi Snc Società Agricola di Franco Di Simone & C.”, intesa ad ottenere il cambio della ragione sociale da “Italcolombi Snc di Franco Di Simone & C.” a “Italcolombi Snc Società Agricola di Franco Di Simone & C.” e l’aggiornamento per modifiche strutturali ed impiantistiche per lo stabilimento sito in Via Campo Rendina nel Comune di Pizzoli (AQ);
Visto il parere favorevole del servizio veterinario della A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L’Aquila espresso in data 19.05.2010;
Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;
Tutto Ciò Premesso
DETERMINA
- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –
1. che la ragione sociale dello stabilimento, già iscritto negli speciali elenchi della precedente normativa di settore della ditta “Italcolombi Snc di Franco Di Simone & C.” è variata a favore della ditta subentrante “Italcolombi Snc Società Agricola di Franco Di Simone & C sede legale e stabilimento in via Campo Rendina, comune di Pizzoli (AQ);
2. di annullare e ritirare il proprio precedente provvedimento DG11/52 del 8 marzo 2007;
3. di aggiornare l’atto di riconoscimento dell’impresa alimentare titolare del citato stabilimento come da planimetria allegata all’istanza del 04.06.2010 già citata in premessa;
4. di confermare al sopracitato stabilimento il numero unico di riconoscimento definitivo:
Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/ che raggruppa e riassume tutte le tipologie di riconoscimento e cioè:
- Impianto: macello; Categoria: 2, carne di pollame e lagomorfi;
- Impianto: laboratorio di sezionamento; Categoria: 2, carne di pollame e lagomorfi;
- Impianto: macello; Categoria: 3 carne di selvaggina d’allevamento;
Impianto: laboratorio di preparazioni di carni; categoria 5, carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente.
Il Sig. Di Simone Franco , C.F. DSMFNC61T08B358V, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;
5. di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
6. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L’Aquila che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
7. di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
9. di
pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Dr. Giuseppe Bucciarelli