IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto  il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale Animale e dell’Accordo 17/12/2009 n. 253 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale;

Visto il regolamento Reg. (CE) del 5/12/2005 n. 2076 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

Visto il regolamento Reg. (CE) del 30/11/2009 n. 1162/2009 regolamento della commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Vista la precedente autorizzazione della Regione Abruzzo DG11/211 del 30 dicembre 2009 con la quale si assegnava il riconoscimento IT S636Z CE alla ditta “Grimaldi Mario” quale macello di carni degli ungulati domestici con sede in Via Marana 5- Cesaproba, comune di Montereale (AQ);

Considerato che nella sopracitata determinazione era stata erroneamente inserita l’attività di sezionamento di carni degli ungulati domestici e che pertanto è necessario procedere alla rettifica dell’atto in parola;

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della ASL di Avezzano / Sulmona / L’Aquila per il passaggio dall’elenco regionale a quello nazionale del citato stabilimento;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

Tutto ciò  premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1.   di aggiornare l’atto di riconoscimento dell’impresa alimentare della Ditta “Grimaldi Mario ” stabilimento con sede in Via Marana 5- frazione Cesaproba, comune Montereale (AQ), come da planimetria allegata all’istanza del 21.12.2009 già citata in premessa;

2.   di annullare la propria precedente determinazione dirigenziale DG11/211 del 30 dicembre 2009;

3.   di confermare allo stabilimento della ditta in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

 

 

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

Impianto: macello, categoria: 1 – carni degli ungulati domestici, prodotti – carni di bovini, ovini, caprini, solipedi.

Il Sig. Grimaldi Mario c.f. GRMMRA48D11F595F, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

4.   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

5.   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A. S. L. di Avezzano / Sulmona / L’Aquila che è incaricata di ritirare le precedenti autorizzazioni;

6.   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

7.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

8.   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dr. Giuseppe Bucciarelli