IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1.   L’articolo 1 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Finalità

1.   La Regione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell’interesse degli operatori economici e dei consumatori, promuove la diffusione e l’incremento delle attività produttive regionali favorendo ed assumendo idonee iniziative.

2.   Le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento sanciti dall’Unione Europea.”

Art. 2

Sostituzione dell’art. 3 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1.   L’articolo 3 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Qualifiche e requisiti

1.   Restano ferme la qualificazione delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.   Su domanda del soggetto organizzatore redatta sotto forma di autocertificazione e firmata dal legale rappresentante, la manifestazione fieristica può ottenere la qualifica di internazionale o nazionale o regionale in relazione:

a)   alle strutture e ai servizi dell’area fieristica;

b)  al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;

c)   al programma della manifestazione;

d)  agli scopi dell’iniziativa, anche in relazione al settore interessato;

e)   alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

      La domanda è presentata al Servizio sviluppo del commercio della Direzione sviluppo economico della Giunta regionale. Per le manifestazioni di carattere locale non è necessaria la presentazione della domanda di cui al presente comma.

3.   E’ riconosciuta la qualifica di “internazionale” alle manifestazioni fieristiche di qualifica “nazionale” qualora, nelle due ultime edizioni, si sia verificata una delle seguenti condizioni:

a)   almeno il 15% del numero totale di espositori esteri è provenuto da almeno dieci paesi esteri, o alternativamente, da almeno 5 paesi extra Unione Europea;

b)  il numero di visitatori esteri è stato pari ad almeno l’8% del numero dei visitatori complessivi;

c)   il numero di visitatori esteri provenienti da paesi extra Unione Europea pari ad almeno il 4% del numero dei visitatori complessivi.

      E’ riconosciuta la qualifica di “nazionale” alla manifestazione fieristica di qualifica regionale qualora, nelle due ultime edizioni, almeno la metà del numero complessivo degli espositori sia provenuto da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa, ovvero qualora il numero di espositori esteri sia stato non inferiore al 10% del totale degli espositori oppure il numero di visitatori esteri sia stato non inferiore al 5% del totale dei visitatori. La qualifica di “nazionale” o “internazionale” può essere riconosciuta fin dalla prima edizione, qualora si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa abbia i requisiti previsti dal presente comma ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione di altra manifestazione nazionale o internazionale. La qualifica “internazionale” o “nazionale” è revocata d'ufficio quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti per la relativa categoria. E’ riconosciuta la qualifica di regionale alla manifestazione fieristica alla quale partecipino espositori provenienti da più province della regione o che sia rappresentativa della produzione di uno o più settori merceologici e che sia suscettibile di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell’ambito della regione.

4.   Al fine di ottenere la qualifica di ”internazionale” la manifestazione fieristica deve svolgersi in area fieristica che presenti le seguenti caratteristiche:

a)   presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento dell’area fieristica;

b)  disponibilità di parcheggi esterni;

c)   sicurezza degli impianti;

d)  sale convegni;

e)   prenotazioni viaggi e alberghi;

f)   servizi telecomunicazioni e collegamenti informatici;

g)   servizi bancari;

h)   servizi di ristoro;

i)    servizio stampa;

j)   pronto soccorso;

k)  ordine pubblico;

l)    spedizioniere;

m)centro affari;

n)   servizio informazioni;

o)  sistemi informatizzati.

      Al fine di ottenere la qualifica di “nazionale” la manifestazione fieristica deve svolgersi in area fieristica che presenti le seguenti caratteristiche:

a)   presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento dell’area fieristica;

b)  disponibilità di parcheggi esterni;

c)   sicurezza degli impianti;

d)  sale convegni;

e)   prenotazioni viaggi e alberghi;

f)   servizi telecomunicazioni e collegamenti informatici;

g)   servizi bancari;

h)   servizi di ristoro;

i)    servizio stampa;

j)   pronto soccorso;

k)  ordine pubblico;

l)    servizio informazioni.

5.   L’attribuzione della qualifica di internazionale, nazionale e regionale è effettuata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.”

Art. 3

Sostituzione dell’art. 4 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1.   L’articolo 4 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Comunicazione

1.   Il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne comunicazione almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale o nazionale o regionale, al Comune se si tratta di manifestazione di rilevanza locale.

2.   La comunicazione di cui al comma 1 a firma del rappresentante legale dell’ente richiedente, contiene:

a)   la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore, la sede legale e il numero di iscrizione al registro delle imprese ovvero altri dati identificativi dell’impresa, dichiarati sotto forma di autocertificazione;

b)  la denominazione della manifestazione fieristica, la sede espositiva e la relativa superficie netta, coperta e scoperta;

c)   l’indicazione dei settori merceologici e della tipologia della manifestazione, ai sensi dell’art. 3;

d)  l’indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione;

e)   una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell’area espositiva, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 relativi alla qualifica posseduta e la compatibilità dell’oggetto sociale con l’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;

f)   il programma della manifestazione.

3.   Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta, l’Ente competente ai sensi del comma 1 può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere informazioni o documentazione integrativa.

4.   Qualora il soggetto organizzatore non sia in grado di realizzare la manifestazione, deve darne immediato avviso all’Ente competente.

5.   In caso di mancata sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 relativi alla qualifica posseduta, la manifestazione è inserita nel Calendario con la qualifica immediatamente inferiore.”

Art. 4

Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1.   L’articolo 5 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Calendari fieristici

1.   Ai fini della iscrizione delle manifestazioni fieristiche nel calendario fieristico nazionale e regionale, le relative comunicazioni devono essere presentate alla Regione – Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio – entro il 31 gennaio dell’anno antecedente a quello di svolgimento delle iniziative.

2.   Ai fini di informativa e di promozione, entro il 30 dicembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto emana il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel territorio regionale nell’anno successivo. Di tale Calendario viene data pubblicazione sul BURA.

3.   Il Calendario di cui al comma 1, approvato dalla Giunta regionale, indica per ogni singola manifestazione:

a)   il soggetto organizzatore;

b)  la denominazione della manifestazione;

c)   la tipologia della manifestazione;

d)  la qualifica della manifestazione;

e)   il luogo e il periodo di svolgimento della manifestazione;

f)   i settori merceologici interessati.”

Art. 5

Sostituzione dell’art. 9 della L.R.10 settembre 1993, n. 58

1.   L’articolo 9 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Sanzioni e vigilanza

1.   Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)   in caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell’art. 4 una sanzione da un minimo di 10 € ad un massimo di 100 € per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;                                

b)  in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 4, ovvero senza aver dato riscontro alle richieste dagli enti competenti previste dal comma 3 del medesimo articolo 4, una sanzione da un minimo di € 8 ad un massimo di € 80 per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

c)   in caso di abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale, una sanzione amministrativa compresa tra il 10 ed il 30% del fatturato della manifestazione.

2.   Relativamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte a metà.

3.   La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori sono delegate ai Comuni per qualsiasi manifestazione comunque qualificata.”

Art. 6

Integrazioni all’art. 10  della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1.   Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della L.R. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “organizza direttamente” sono inserite le seguenti: “ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house o tramite il Consorzio autonomo ente fiera di Lanciano o, in virtù dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della L.R. 87/87 “Costituzione della FIRA SpA (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese” tramite la FIRA”.

2.   Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 10 della L.R. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “svolge direttamente” sono inserite le seguenti “ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house o tramite il Consorzio autonomo ente fiera di Lanciano o, in virtù dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della L.R. 87/87, tramite la FIRA.”.

Art. 7

Abrogazioni

1.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni:

a)   commi 1, 2, 3, 4, 6 dell’art. 6 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)  art. 9 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 20 Luglio 2010

il presidente

GIOVANNI CHIODI